"Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
5° Comma - Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art.1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Quindi, anche per le migliorie sono necessari i 2/3 dei millesimi...
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
5° Comma - Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art.1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Quindi, anche per le migliorie sono necessari i 2/3 dei millesimi...