"Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.

5° Comma - Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art.1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

Quindi, anche per le migliorie sono necessari i 2/3 dei millesimi...
 
(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)

1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

(Testo in vigore fino al 16 giugno 2013)

...omissis...

5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

e questo è il famoso 5° comma del 16 giugno 2013
Infatti è quello che ho appena scritto, ma tu non riporti quali sono queste innovazioni, che sono elencate subito dopo, cui manca la modifica del tetto incluse botole[DOUBLEPOST=1378304710,1378304541][/DOUBLEPOST]
"Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
5° Comma - Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art.1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

Quindi, anche per le migliorie sono necessari i 2/3 dei millesimi...
Stesso testo di prima manca tutto il resto dell'art 1120 cc
 
Comunque, a prescindere da tutto, io non capisco quale sia la miglioria, visto che andare sul tetto è già possibile attraverso l'appartamento che ha una servitù da rispettare...
 
tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. e subito dopo c'è l'elenco di queste innovazioni, ma non c'è la modifica del tetto;
mi sa che stiamo impazzendo: la legge non ha scritto che la botola sul tetto è una innovazione...doveva scrivere anche che Nut doveva opporsi? stiamo dando i numeri! c'è quello che hai, caro Condobip, sempre sostenuto ovvero il maggior rendimento della cosa comune, non basta? la maggioranza semplice, che non puoi ridurre al terzo, è riferita a ben altre cose, sicurezze, informazione e risparmi energetici. Loro con la servitù di passaggio avevano già risolto tutto.

p.s. quelle elencate sono quelle difese dallo stato, energia e sicurezza, le altre non devono essere elencate, perchè sono tutte migliorie qualora siano assenti nell'edificio. Tutte sono migliorie.
 
mi sa che stiamo impazzendo: la legge non ha scritto che la botola sul tetto è una innovazione...doveva scrivere anche che Nut doveva opporsi? stiamo dando i numeri! c'è quello che hai, caro Condobip, sempre sostenuto ovvero il maggior rendimento della cosa comune, non basta? la maggioranza semplice, che non puoi ridurre al terzo, è riferita a ben altre cose, sicurezze e risparmi energetici. Loro con la servitù di passaggio avevano già risolto tutto.
Questo ti dimentichi, perla di tutto quello che è innovazione è chiaro o no?

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore,hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

Tutto il resto (Nut compreso) (: Non è innovazione

Finalmente abbiamo la Legge che distingue le opere innovative nel condominio e non la vogliamo utilizzare?
Troppo comodo per porre dei paletti alle delibere e non approvare mai nulla.
 
Però, queste innovazioni citate nell'art. 1120, per essere eseguite devono avere la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi, mentre per le altre migliorie, e quindi, penso, anche l'apertura di una botola sul tetto, è ancora necessaria la maggioranza e i 2/3 dei millesimi.
 
Però, queste innovazioni citate nell'art. 1120, per essere eseguite devono avere la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi, mentre per le altre migliorie, e quindi, penso, anche l'apertura di una botola sul tetto, è ancora necessaria la maggioranza e i 2/3 dei millesimi.
No è sufficiente in 2° convocazione la maggioranza semplice, la maggioranza delle teste e almeno 1/3 dei millesimi, però ambedue devono rappresentare più di quelle contrarie, in pratica se ho le teste e non ho i millesimi maggioritari, la delibera non passa.
 
Nel mio caso è chiaro che la delibera non passa, a questo punto si tratta, più che altro, di capire cosa dice in definitiva il codice civile...
 
Nel mio caso è chiaro che la delibera non passa, a questo punto si tratta, più che altro, di capire cosa dice in definitiva il codice civile...
Quello che dice il Codice Civile l'ho scritto in modo abbastanza chiaro direi, certo è che è necessario leggere con attenzione, per non dimenticare nulla, creando così problemi di interpretazione.
Ti ho scritto ieri che alle volte mi posso sbagliare, però temo che stavolta non ho letto (e scritto) affatto male.
 
Questo lo copio dalle nuove tabelle per la maggioranza:
Innovazioni: uso più comodo, miglioramento o maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120)
Quorum costitutivo: maggioranza condòmini e 667 millesimi (1/3 condòmini in seconda convocazione e 334 millesimi)
Quorum deliberativo: maggioranza intervenuti e 667 millesimi (idem in seconda convocazione)

Innovazioni aventi ad oggetto:
1) opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità di edifici e impianti;
2) opere e interventi previsti per eliminare barriere architettoniche, ...
ecc.
Quorum costitutivo: maggioranza condòmini e 667 millesimi (1/3 condòmini in seconda convocazione e 334 millesimi)
Quorum deliberativo: maggioranza intervenuti e 500 millesimi (idem in seconda convocazione)
 

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