arciera

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tutte e due queste modifiche non servono se non a chi deve sopportare la servitù. La sostanza non è cambiata, anzi è ulteriormente peggiorata moralmente ed economicamente. Credo che tu abbia oramai tutte le argomentazioni per uscirne fuori. Male che vada, come l'asso nella manica, dirai che non ti avvalerai di queste modifiche (innovazioni) e quindi comunque vada non parteciperai alle spese. (sai? è come la collocazione di un ascensore là dove non c'era: non me ne avvalgo e quindi non pago) :) Metteranno una chiave d'apertura che non avrò; generalmente i primi piani non partecipano mai alle spese per l'innovazione dell'ascensore, questo lo sanno tutti, no? e quindi capiranno meglio se gli porti questo caso di fronte quando ci sarà l'assemblea.
 

condobip

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Noi dovevamo fare la nostra parte: dare tutti gli strumenti utili a Nut per opporsi a questa prepotenza.
Questo è vero, ma bisogna essere realisti e dire le cose come stanno, ossia se la delibera passa a maggioranza regolare .....

.... cc art. 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

Dis. Att cc art. 63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi
...

Nut questa è la triste realtà che ti attende se la delibera passa a maggioranza regolare, alcuni ti hanno fornito una falsa speranza (secondo me) dicendo che è necessaria prima l'unanimità poi la maggiornaza delle teste ed i 2/3 dei millesimi, ma non è così, eventualmente potrai tentare ed in tutti i casi potrai dire di averci provato, senti un legale ed entro 30 giorni dalla delibera se sarai presente, oppure 30 giorni dal momento in cui ti verrà comunicato il deliberato, assieme al legale presenta ricorso al Tribunale, ed attendi con fiducia, se andrà bene sarò contento per te anche se ho molti dubbi in merito.
Auguri di vero cuore
 

nut

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Secondo me, come abbiamo già accennato in qualche commento, non ci sarà nessuna delibera, in quanto non si raggiungerà il quorum necessario, le maggioranza sarà di sole teste o di soli millesimi, quindi non si potrà fare niente...in ogni caso, a questo punto, non mi resta che aspettare l'assemblea e l'evolversi delle cose...ci farò sapere come andrà a finire...
Ringrazio tutti per l'interesse mostratomi!
 

condobip

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Secondo me, come abbiamo già accennato in qualche commento, non ci sarà nessuna delibera, in quanto non si raggiungerà il quorum necessario, le maggioranza sarà di sole teste o di soli millesimi, quindi non si potrà fare niente...in ogni caso, a questo punto, non mi resta che aspettare l'assemblea e l'evolversi delle cose...ci farò sapere come andrà a finire...
Ringrazio tutti per l'interesse mostratomi!
Se non si raggiungerà nessuna maggioranza, sarà ancora meglio per te e sinceramente sarei felice per l'esito a tuo favore.
Secondo me la spesa per la nuova botola dovrebbe ricadere su chi desidera eliminare la servitù e ci potrà riuscire come già detto, lasciando trascorrere 20 anni di inutilizzo, oppure con accordo unanime lui e chi ha il beneficio della servitù, comunque tutto è stato già detto a questo proposito, e così purtroppo non sarà fatto, perciò attendi fiduciosa l'assemblea e stai molto attenta a che le maggioranze siano scritte in modo chiaro e rispondente alla realtà magari cerca di farti nominare Presidente d'Assemblea. Questo potrà essere molto importante per l'esito finale come il controllo sulle maggiornaze.
Di nuovo auguri.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... Male che vada, come l'asso nella manica, dirai che non ti avvalerai di queste modifiche (innovazioni) e quindi comunque vada non parteciperai alle spese. (sai? è come la collocazione di un ascensore là dove non c'era: non me ne avvalgo e quindi non pago)
La botola non è come l'ascensore il quale potrà essere a utilizzazione separata.
Come dire non guardo mai fuori dalle finestre delle scale e non pago per la loro pulizia, ma dai, siamo seri.
 

arciera

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Condobip! Ma non ti eri accorto davvero che questa era una innovazione? e in quanto innovazione si può o non si può aderire? non mi fare ancora giocare come il gatto con il topo!! che il gioco non può durare 9 pagine.

p.s. si può proprio utilizzare, come hai scritto tu, ad utilizzazione separata:shock: :risata: :maligno: :sorrisone: :^^:
 

condobip

Membro Storico
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Condobip! Ma non ti eri accorto davvero che questa era una innovazione? e in quanto innovazione si può o non si può aderire? non mi fare ancora giocare come il gatto con il topo!! che il gioco non può durare 9 pagine.

p.s. si può proprio utilizzare, come hai scritto tu, ad utilizzazione separata:shock: :risata: :maligno: :sorrisone: :^^:
La botola un'innovazione ma dai, non è niente vero;

La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. D'altro canto, le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. (per esempio, la S.C. ha così escluso che costituisse innovazione vietata il restringimento di un viale di accesso pedonale, considerato che esso non integrava una sostanziale alterazione della destinazione e della funzionalità della cosa comune, non la rendeva inservibile o scarsamente utilizzabile per uno o più condomini, ma si limitava a ridurre in misura modesta la sua funzione di supporto al transito pedonale, restando immutata la destinazione originaria Cass. Sent. n. 11936 del 1999).

ancora con l'utilizzazione separata? Non è possibile se la delibera è adottata con regolare maggioranza per una parte comune e che rimarrà facente parte comune, del tetto in questo caso.
 

arciera

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