Dispositivo dell'art. 2814 Codice Civile
Fonti →
Codice Civile →
LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI →
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906) →
Capo IV - Delle ipoteche →
Sezione I - Disposizioni generali
Le ipoteche costituite sull'usufrutto [
2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [
979,
1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario [
1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [
1014 n. 2], l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto
(1).
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [
979,
1014], si estende alla piena proprietà [
1815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa
(2).
Note
(1) L'ipoteca si estingue, quindi, per cessazione dell'usufrutto a seguito di
morte dell'usufruttuario, scadenza del
termine convenzionale, prescrizione estintiva[v.
2934] dell'usufrutto, avverarsi della
condizione risolutiva [v.
1353], ma non anche nel caso di cessazione dell'usufrutto per
rinunzia o
abuso dell'usufruttuario o per
acquisto della nuda proprietà da parte dello stesso. La norma, dunque, distingue tra cause, per così dire, «naturali» di estinzione dell'usufrutto che comportano l'estinzione immediata dell'ipoteca, e cause che dipendono dalla volontà dell'usufruttuario che, invece, non segnano la fine dell'ipoteca: non sembrerebbe giusto, difatti, in questa ultima ipotesi, far dipendere la permanenza dell'ipoteca dalla volontà del debitore.
(2) Nel caso di contemporanea insistenza di diverse ipoteche, l'una sulla
nuda proprietà, l'altra sull'
usufrutto, il titolare dell'ipoteca sulla
nuda proprietà può espropriare l'intero bene, detraendo dalla somma ricavata quella corrispondente al valore dell'usufrutto; non è però ammesso l'inverso.
Di solito chi vende la nuda proprietà di un appartamento riservandosi l'usufrutto è perché poi ci rimane dentro nell'appartamento medesimo. In questo caso mi sembra di aver capito che il nudo proprietario abita nella casa di sua proprietà e paga l'affitto all' usufruttuario.
La proprietaria ha
donato l'abitazione tenendosi l'usufrutto.
L'abitazione è stata affittata a terzi.
Il nudo proprietario, non autorizzato ha pattuito col locatore un canone inferiore, il quale non basta per pagare la retta della casa di riposo.