loresail

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Hai ragione, loresail paga in quanto com-proprietario delle scale. Se S è la spesa, Y è la percentuale di copertura delle scale da parte del lucernario e mm i millesimi di proprietà dell'u.i. di loresail il suo contributo alla spesa è dato da:
S * Y * mm/1.000.
sulle scale non pago nulla mentre sul tetto ovviamente si. Accedo al mio fondo direttamente dalla strada in modo indipendente dalle scale...
 

condobip

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sulle scale non pago nulla mentre sul tetto ovviamente si. Accedo al mio fondo direttamente dalla strada in modo indipendente dalle scale...
Se paghi le spese del tetto, l'accesso al tetto da dove avviene se non dalle scale?
Non pagherai le spese scale per la parte riguardante l'altezza piano (art 1124 cc) ma non la proprietà, che comunque è di tutti i condomini salvo titolo contrario, come stabilito da cc art. 1117, ovvero se non vuoi contribuire a queste spese devi dimostrare con un titolo che non le devi pagare.
 
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arciera

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Ha accesso indipendente dal vano delle scale. Vuol dire che è fuori dal' utilizzo delle proprietà comuni. Se non ne usufruisce non deve pagare. Last but not least, il tetto e' parte comune, ma come qualsiasi lastrico solare, secondo legge, pagano i due terzi colori che vengono coperti. Non è di copertura per il nostro amico artigiano, quindi anche in questo caso non deve pagare

Strano, dovrebbero essere scritti i millesimi su cosa deve contribuire nel regolamento di condominio. Ma, cosa possibile nel caos dove versiamo, anche se fosse nelle spese generali di luce, pulizia e varie, il nostro amico dovrebbe farsi cassare da tutte quelle spese di cui non usufruisce. ( certe volte sono vani di pertinenza agli appartamenti successivamente frazionati e venduti)
 
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condobip

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Il tetto non è un lastrico solare per cui è sempre proprietà comune, così pure la scala, salvo titoli diversi (art. 1117 cc), per cui tutti i proprietari devono contribuire alla spesa e chi abita al piano terra sarà esentato dalla spesa per l'altezza piano ma non dalla proprietà
Vorrei vedere un Giudice che non riconosca l'art. 1117 e l'art 1123, 1124 cc :)
 

loresail

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mi sa che questo taglia la testa al famoso toro...
il tetto è comune a tutti e non può essere considerato per una parte come fa l'art.1126 per il lastrico solare...dovrò pagare secondo i millesimi di tab.A nella quale rientra il tetto
:triste:
Va detto comunque che il lucernario costituisce un aggravio di spesa notevole per la manutenzione ordinaria di un tetto, ed io non ne usufruisco per niente! E questo è in linea con l'art.1123:
"...se si tratta di cose destinate a servire i condomini in maniera diversa..." -> non dovrei pagare!
art.1124: riguarda le spese di scale e ascensori, ma in questo caso la mia quota millesimale è zero perché accedo al laboratorio dalla strada!
 

condobip

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Va detto comunque che il lucernario costituisce un aggravio di spesa notevole per la manutenzione ordinaria di un tetto, ed io non ne usufruisco per niente! E questo è in linea con l'art.1123:

art.1124: riguarda le spese di scale e ascensori, ma in questo caso la mia quota millesimale è zero perché accedo al laboratorio dalla strada!
Perchè non ne usufruisci? Il lucernario copre le scale, e le scale, salvo titolo contrario, sono anche di tua proprietà.

é zero per l'altezza piano ma non per la proprietà (il 50% della spesa)
 

arciera

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l'art.1123:
"...se si tratta di cose destinate a servire i condomini in maniera diversa..." -> non dovrei pagare!
Insisto nel dire che qualora un condomino non usufruisce del bene comune, non è tenuto a pagare. Neanche le scale sono le sue essendo la sua entrata fuori del portone. Vi sono innumerevoli casi a Roma di proprietari di box a cui il condominio ha negato l'uso delle scale e quindi l'accesso alla via. Con la conseguenza che devono fare tutto il giro della palazzina.
 

condobip

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Proprietario Casa
Insisto nel dire che qualora un condomino non usufruisce del bene comune, non è tenuto a pagare. Neanche le scale sono le sue essendo la sua entrata fuori del portone. Vi sono innumerevoli casi a Roma di proprietari di box a cui il condominio ha negato l'uso delle scale e quindi l'accesso alla via. Con la conseguenza che devono fare tutto il giro della palazzina.
Se hanno negato l'uso, sarà all'unanimità e ci sarà un titolo a conferma, ma se nulla è scritto su rogiti e Regolamento Contrattuale, valgono gli articoli sopra citati, come detto nessun Giudice potrà dire il contrario di quanto il Codice Civile afferma.
 

arciera

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questo è l'articolo di legge?
il terzo ed ultimo comma dell’art. 1123 cod. civ. dispone che «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità»

Se ti riferivi a questo (articolo 1123 terzo comma) siamo perfettamente d'accordo. Infatti, aggiungo, in applicazione di tali criteri, occorrerà tenere conto non soltanto del valore millesimale delle singole proprietà, ma altresì dell’utilizzo effettivo e dell’utilità che ciascun condomino trae dalla cosa comune. E questo caro Condobip, vale non solo per il nostro artigiano, vale per tutti i casi. Essendo legge...:maligno:
 

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