ncolitti

Membro Attivo
Proprietario Casa
L'intervento dell'assistenza per la riparazione del condizionatore è a carico dei conduttori o del padrone di casa?
Che ne pensa il forum?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Devi vedere cosa prevede il contratto di locazione, ma di norma le spese per manutenzione spettano al conduttore la sostituzione del condizionatore al proprietario, dello stesso avviso è questa tabella concordata tra la Confedilizia e le associazioni degli inquilini (SUNIA-SICET-UNIAT)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Installazione e sostituzione degli impianti L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C
http://www.repubblica.it/online/fatti/universitari/tabella/tabella.html
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
In parole spicciole ... se l'intervento di assistenza riguarda la manutenzione ordinaria del climatizzatore (es. sostituzione filtri, reintegro liquido refrigerante, sostituzione batterie telecomando, pulizia e disinfezione ecc.) il pagamento spetta all'inquilino.
Se invece si tratta di una "riparazione" di una certa entità come, ad esempio, la sostituzione di una scheda elettronica, il pagamento spetta al proprietario.
 

ncolitti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se invece si tratta di una "riparazione" di una certa entità come, ad esempio, la sostituzione di una scheda elettronica, il pagamento spetta al proprietario.

Questo è proprio il caso mio!
Dalla risposta di condobip m'era sembrato di capire che anche per tale intervento il costo della riparazione fosse a carico dei conduttori, visto che la citata tabella dell'accordo Confedilizia/inquilini pone a carico del proprietario/locatore solo la "sostituzione di impianti".
Dunque avevo dedotto:
"sostituzione di impianti" a carico del locatore;
"sostituzione di pezzi" a carico del conduttore.
Non è così?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo è proprio il caso mio!
Dalla risposta di condobip m'era sembrato di capire che anche per tale intervento il costo della riparazione fosse a carico dei conduttori, visto che la citata tabella dell'accordo Confedilizia/inquilini pone a carico del proprietario/locatore solo la "sostituzione di impianti".
Dunque avevo dedotto:
"sostituzione di impianti" a carico del locatore;
"sostituzione di pezzi" a carico del conduttore.
Non è così?
Infatti la tabella dice questo, ma in mancanza di un accordo previsto nel contratto, e mi auguro che si dovrebbe giungere ad un accordo successivo tra le due parti, non giungendo neppure a questo (lo sconsiglio a tutti) si dovrà giocoforza giungere al contenzioso, con spese che potrebbero ben superare il costo della riparazione e/o sostituzione della parte dell'impianto di condizionamento.
Per cui sta a voi, inquilino - proprietario mettervi d'accordo.
 

ncolitti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per cui sta a voi, inquilino - proprietario mettervi d'accordo.

Vero è che è cosa ottima mettersi d'accordo. E fortunatamente ho ottimi rapporti con gli studenti-conduttori. Però sarebbe meglio che la legge decidesse al riguardo così dal toglierci dall'imbarazzo di doverci autoregolare e dal rischio di far cessare gli "ottimi rapporti" a causa di piccole dispute. E nel contratto è difficile prevedere minuziosamente tutte le ipotesi verificabili!

Giusto per concludere, sono andato sul IlSole24 che, se qualcuno vuole approfondire può cliccare sul link, mi sembra non far rientrare la sostituzione di una scheda elettronica nella "manutenzione straordinaria": http://www.ilsole24ore.com/art/Sole...d7-11de-bd54-016680bc9313&DocRulesView=Libero#

Testualmente si legge: "La distinzione fondamentale pare quella tra opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, le prime attribuite agli inquilini, le seconde ai proprietari.
Per differenziarle, i giudici non fanno riferimento alle leggi urbanistiche, bensì (in mancanza di meglio) agli articoli 1004-1005 del Codice civile sull'usufrutto. Essi, in sostanza, assegnano al proprietario le riparazioni straordinarie (stabilità muri maestri e volte, rinnovamento per intero o di parte notevole dei tetti, delle scale, dei muri di sostegno e di cinta)."
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Purtroppo gli artt. 1004-1005 del Codice Civile sono un po' datati e risalgono all'epoca in cui le case erano fatte di muri maestri, muri divisori, tetti, infissi, pavimenti e qualche tubo che correva all'interno, quando addirittura non fossero prive di acqua corrente.
Ora le nostre case sono dotate di impianti tecnologici che non sono esplicitamente citati nei codici e nelle leggi collegate, pertanto un giudice serio applicherà la legge per analogia ... sempre che ci si imbatta in un giudice serio.
Comunque la distinzione tra manutenzione straordinaria ed ordinaria anche a mio avviso è la più azzeccata.
A tal proposito, però, devo dire che la sostituzione di una scheda elettronica di una caldaia o di un condizionatore mi sembra più una manutenzione straordinaria che ordinaria, mentre la sostituzione - ad esempio - di un ugello incrostato o di un fusibile saltato, sia per la probabilità che il guasto accada, sia per l'ammontare dell'esborso, siano casi lampanti di manutenzione "ordinaria".
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
la manutenzione ordinaria o straordinaria o anche la sostituzione di parte o dell'intera apparecchiatura dovrebbe essere a carico di chi le usa.
se io ti consegno un bene, pare che il c.c. preveda la riconsegna nello stato in cui è stato affidato o non è così.
altrimenti io ti distruggo l'immobile o qualsiasi altra cosa tanto paga il proprietario.
se affittate un automezzo provate a riconsegnarlo ammaccato!
qui non ci sono accordi da prendere ed è inutile complicarci come al solito la vita.
io ti affido un bene mio in tuo godimento e tu me lo riconsegni nelle stesse condizioni.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
io ti affido un bene mio in tuo godimento e tu me lo riconsegni nelle stesse condizioni.
e il normale deperimento d'uso dove lo metti?
Queste discussioni insorgono principalmente quando non si riesce ad attribuire se la rottura è imputabile alla fatica, cioè all'uso, oppure ad un difetto costruttivo.
Oppure quando viene dato in uso un bene già usato: a volte seminuovo, a volte vecchio ma ancora funzionante.
Per questo l'accordo è la migliore soluzione.
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
rimango sempre dell'idea che il miglior accordo e quello già previsto dal c.c.
ti affido un bene e me lo restiruisci nelle stesse condizioni, non certamente nuovo, ma ancora attivo.
il medico, di sicuro, non te lo ha ordinato di usarlo.
 

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