Fifo84

Membro Attivo
Proprietario Casa
Domanda un pò complessa.

Allora, c'è un immobile X purtroppo abusivo a livello edilizio, semplicemente accatastato, al quale quindi, vengono pagati IMU e TASI. Questa abitazione è stata data in affitto ovviamente registrato regolarmente presso l'agenzia delle entrate ( si trova in una zona di campagna tra le vigne)-

Ora, succede che il Comune, la voglia demolire e fin qui......l'inquilino che è dentro, sono 3 mesi che NON paga l'affitto ( di appena 200 euro mese) poichè asserisce che lui aveva firmato un contratto 4+4 , mentre ora , è costretto a trovare altro, e quindi non vuole pagare più.

Ora, quello che chiedo io è : il contratto di affitto è nullo? IN realtà tecnicamente, la casa è si abusiva, ma al momento, NON c'è nessn documento ufficiale del comune che ne sancisca la demolizione, ma solo un colloquio a voce con l'ingegnere che se ne occupa..pertanto, l'inquilino, a che titolo può pretedenre di star gratis dentro una casa non sua sfruttando tale situazione? Al momento sono già 3 mesi che non paga, e ne potrebbero passare molti altri fino a che casa venga effettivamente demolita e fino a quel punto?

Come ci si libera a questo punto del contratto di affitto visto che ovviamente fa reddito e via dicendo?
 

RUDY33

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Secondo me è occupazione abusiva di proprietà privata, se la casa è abusiva lui non può continuare a stare dentro senza pagare, eventualmente se ne deve andare e chiedere un risarcimento per il disagio derivante da dover trovare un altra casa in quanto tu gli hai affittato una casa che non poteva esserci.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
se il contratto di affitto è stato redatto oculatamente dovrebbe esserci la clausola:
"In caso di rifabbrica, anche parziale, o rettifilo dello stabile, si riterrà risolta la locazione, se così riterranno i Locatori, senza indennizzo a norma dell’ art. 1603 c.c. e con il semplice preavviso di tre mesi dalla data di comunicazione."
Quindi l'inquilino paga l'affitto fino a quando usufruisce dell'immobile e con il preavviso di tre mesi (durante i quali continua a pagare l'affitto) gli comunichi la risoluzione del contratto.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è d'ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene. Solo nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato è riconosciuta al conduttore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (Corte di cassazione n. 975 del 2007, n. 23695 del 2004 , n. 828516 del 1996). La mancanza dei requisiti di abitabilità previsti dalla legge non determina quindi la nullità del contratto di locazione di un immobile per uso abitativo, se non ne impedisca concretamente in modo assoluto il godimento, sia pure con difficoltà e disagi per il conduttore; e l'obbligazione, che incombe sul locatore, di intervenire e provvedere tempestivamente alle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile nelle condizioni di servire all'uso convenuto, pur essendo distinta dalla garanzia per i vizi della cosa locata, non sussiste per i vizi dei quali il conduttore abbia dichiarato di essere a conoscenza accettando la cosa nelle condizioni in cui essa si trovava, salvo che il locatore non abbia assunto uno specifico impegno in tal senso (Cassazione 13270 del 2000).
 

pippipatti

Membro Ordinario
olevano romano
tra le vigne..fuori centro abitato
La mia risposta si rivolge principalmente all'abuso edilizio ovvero in contrasto con le norme urbanistiche. In particolar modo se la costruzione fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore della L. 765 del 1967, era in vigore la L. 1150 del 1942, che all'art 31, prevedeva che le licenze edilizie erano obbligatorie solo nei centri abitati. Pertanto una costruzione avvenuta al di fuori e prima della L. 765/67 è da ritenersi legittima. IO ho avuto un caso alcuni mesi fa, dove il Comune voleva che si facesse una sanatoria, ma impugnato il tutto, ho avuto ragione, in forza della L. 1150/42. Si faccia consigliare da un legare con particolare esperienza in urbanistica. Saluti, Giuseppe libero professionista geometra.
 

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