Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L'eventuale diffusione della registrazione sarebbe limitata ai condomini assenti che delegano dei bugiardi .
Grazie

Come possono dire "bugie" i delegati ai propri deleganti?
Cosa contesti in concreto che chi ha dato delega non verrebbe a sapere dal verbale o dal resoconto dei partecipanti?

Far ascoltare a terzi, seppur condomini, potrebbe equivalere a "pubblica diffusione"
 

rust

Membro Attivo
Proprietario Casa
L'ultimo verbale era degno di denuncia , falso ed incompleto .I proprietari che delegano non sono residenti e disinteressati.Dopo anni siamo quasi riusciti ad ottenere con fatica 480/00 , ma non bastano, purtroppo!
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se era incompleto bastava non firmarlo e farlo presente in assemblea al presidente e al segretario che lo a stilato di una possibile denuncia
 

Elisabetta48

Membro Senior
Tempo fa ci fu analoga discussione. Mi ero salvata una pagina, vi metto lo stralcio significativo:
... qualora la richiesta di registrazione dei “lavori” dell’assemblea condominiale sia relativa alla semplice registrazione fonografica, su nastro magnetico o su “compact disc” , l’autorizzazione al tale richiesta di “riproduzione vocale su nastro o cd”, effettuata da un condomino partecipante all’assemblea,*non può essere respinta, immotivatamente, dal presidente dell’assemblea, pena l’impugnazione del verbale di assemblea per vizio del procedimento assembleare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1137 del codice civile*.
E’ quanto deciso da una recente sentenza del Tribunale di Foggia che, richiamando l’unica precedente pronuncia giurisprudenziale in materia (Tribunale di Bologna, 25 marzo 1999, n. 596), ha affermato che “ …per analogia fra la normativa condominiale e quella societaria, deve ritenersi applicabile l’art. 2371 del Codice civile, secondo cui l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dai convenuti; pertanto, l’autorizzazione alla registrazione fonografica dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio,*che la registrazione su nastro magnetico o compact disc venga allegata al verbale e trascritta al termine dell’assemblea.*
Nella sua pronuncia il Tribunale ha evidenziato che “… in assenza di puntuali disposizioni del regolamento contrattuale/condominiale, il presidente dell’assemblea non può discrezionalmente negare la registrazione fonografica, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, al punto che il rifiuto del presidente può essere impugnato ex articolo 1137 del Codice civile, per vizio del procedimento assembleare».

Diverso invece per le video registrazioni:
il “Garante della privacy” si è espresso nel provvedimento del 18 maggio 2006 “….la videoregistrazione in assemblea prevede il consenso di tutti i partecipanti, compreso quello di eventuali estranei, non condomini, ad essa invitati, come i tecnici o gli incaricati di ditte in previsione di contratti di appalto»

Per correttezza, questa pagina era a firma di avv. Eugenio Gargiulo, Foggia
 

rust

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per i contributi ,tutti, di opinione di sostegno e specificatamente tecnico legale .Ci saranno utilissimi ed anche se non riusciremo a sostituire il nostro "caro" amministratore almeno capirà che non può andare oltre i limiti che sino ad oggi ha oltrepassato!Grazie ora abbiamo un'arma in più!
 
O

Ollj

Ospite
...,..definendo la registrazione audio fatta "personalmente", senza alcuna richiesta di autorizzazione, perfettamente lecita ...salvo tu poi non ne faccia "pubblica diffusione"....
Ottima analisi.
A tal fine rammento costante giurisprudenza temdente ad escludere reato anche nell'ipotesi di registrazione di nascosto allorche' svolta da soggetto presente alla conversazione (da ultimo Cassazione n. 18908/2011 secondo cui: "chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione”)

Quindi nessuna autorizzazione e' necessaria.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ottima analisi.
A tal fine rammento costante giurisprudenza temdente ad escludere reato anche nell'ipotesi di registrazione di nascosto allorche' svolta da soggetto presente alla conversazione (da ultimo Cassazione n. 18908/2011 secondo cui: "chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione”)

Quindi nessuna autorizzazione e' necessaria.
ma chi conversa non ha diritto ad essere informato del fatto che lo registrino ?
In tal caso la conversazione è valida ai fini di prova in tribunale ?
 
O

Ollj

Ospite
Il limite alla registrazione sussiste eccome!
Ma non nei confronti di chi e' presente alla discussione; cio' in base all'assunto che tal registrazione equivale ad un "estensione" di quanto spontanneamente appreso e conosciuto dall'astante.
Unico limite quello della assoluta divulgabilita', limite di certo non opponibile in sede processuale ove l'elemento potra' essere utilizzato dal giudice come prova.
 
O

Ollj

Ospite
Il diritto all'informativa non esiste verso quanti possono agevolmente ascoltare. Cassazione e' chiara su cio'; come dire al presente:
ho il diritto ad essere informato che Lei mi sta ascoltando e, udito quello che dico, mi riservo la facolta' di imporle di di cancellarlo e non riferirlo ad alcuno!
Chi si espone nel riferire fatti.... tenga ben a mente tutto cio'
 

Clama49

Membro Attivo
Proprietario Casa
Tempo fa ci fu analoga discussione. Mi ero salvata una pagina, vi metto lo stralcio significativo:
...
E’ quanto deciso da una recente sentenza del Tribunale di Foggia che, richiamando l’unica precedente pronuncia giurisprudenziale in materia (Tribunale di Bologna, 25 marzo 1999, n. 596), ha affermato che “ …per analogia fra la normativa condominiale e quella societaria, deve ritenersi applicabile l’art. 2371 del Codice civile, secondo cui l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dai convenuti; pertanto, l’autorizzazione alla registrazione fonografica dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio,*che la registrazione su nastro magnetico o compact disc venga allegata al verbale e trascritta al termine dell’assemblea.*
Nella sua pronuncia il Tribunale ha evidenziato che “… in assenza di puntuali disposizioni del regolamento contrattuale/condominiale, il presidente dell’assemblea non può discrezionalmente negare la registrazione fonografica, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare, al punto che il rifiuto del presidente può essere impugnato ex articolo 1137 del Codice civile, per vizio del procedimento assembleare».

Diverso invece per le video registrazioni:
il “Garante della privacy” si è espresso nel provvedimento del 18 maggio 2006 “….la videoregistrazione in assemblea prevede il consenso di tutti i partecipanti, compreso quello di eventuali estranei, non condomini, ad essa invitati, come i tecnici o gli incaricati di ditte in previsione di contratti di appalto»

Per correttezza, questa pagina era a firma di avv. Eugenio Gargiulo, Foggia
 

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