O

Ollj

Ospite
Certo di questo? Mi risulta che la normativa sulla termoregolazione, su richiamata, sia imperativa e non derogabile; nemmeno l'unanimità potrà imporre una suddivisione non conforme a tal norma.
 

Odelli Felice

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho l'impressione che al riguardo della suddivisione delle spese, nei condomini con riscaldamento centralizzato e termoregolazione si stia dimenticando la UNI 10200, la quale indica come comportarsi a tale proposito. La UNI 1020 è richiamata sia dalla Delibera Regine Lombardia del 30/11/2011 n° IX/2601, sia dal D.P.R. del 02/04/2009 n° 59, sia dal Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n° 102. La UNI 10200 /2013 rottama i millesimi di riscaldamento per come li abbiamo conosciuti fino ad oggi (costruiti nella maggior parte dei casi sui metri cubi riscaldati degli alloggi), ed impone nuova tabella millesimale costruita sulla base del fabbisogno di calore ideale. La Uni 10200 presenta diversi esempi sia per prime case, sia per seconde case, per il calcolo del consumo volontario indicato dai ripartitori posato su ogni calorifero e delle spese fisse (involontarie), che comprendono % del gasolio consumato nell'anno, più gestione e manutenzione caldaia, più consumo forza motrice, più spesa per la lettura dei ripartitori. La spesa in pratica è suddivisa in volontaria ( consumi individuali dei condomini lettura ripartitori) e in una quota fissa (involontaria) da suddividere in base alla tabella millesimale costruita in base al fabbisogno ideale, che si ottiene dall' APE (attestazione Prestazione energetica ) indicata in Kwh/mq/anno.
 
O

Ollj

Ospite
Ho l'impressione che al riguardo della suddivisione delle spese, nei condomini con riscaldamento centralizzato e termoregolazione si stia dimenticando la UNI 10200, la quale indica come comportarsi a tale proposito.
Fosse così, quale la ragione di tutti gli interventi sin qui svolti?
Al contrario, tal normativa è ben considerata. Semmai il problema è un altro: come tutti i Condomini debbano solo adeguarsi alla nuova disposizione facendo propri, senza alcun margine decisionale, i criteri per legge predererminati
Saluti.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Fosse così, quale la ragione di tutti gli interventi sin qui svolti?
Al contrario, tal normativa è ben considerata. Semmai il problema è un altro: come tutti i Condomini debbano solo adeguarsi alla nuova disposizione facendo propri, senza alcun margine decisionale, i criteri per legge predererminati
Saluti.
Dov'è finito Dimarraz con il suo intervento secco e bruciante sulla superiorità
del condominio...??? Errare umanum est... correggersi lo è di più...
Vero amico caro? Batti un colpetto se per caso passi ancora da queste parti...
Regalaci un elaboratone alla tua maniera. qpq.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Eccomi astanti che anelano alla mia presenza...:sorrisone:...ieri era giornata di bagordi:innocente:.

Ovvio riferimento al caso in ispecie (termoregolazione e relativa ripartizione)...ma discorso estensibile (con i dovuti distinguo) anche ad altri "aspetti" della vita condominiale.

Forse a qualcuno è sfuggito il senso "pratico" della mia affermazione...e la classica "declinazione" all'italiana di una norma europea.
Vedo di spiegare meglio.

Dal lato tecnico:
Assodato (per quanto reperibile) che il criterio di ripartizione dei costi di riscaldamento sia ora (o meglio dal prossimo 2017/2018) inderogabilmente fissato da Legge (dello Stato) che richiama una norma (Uni10200) redatta da un ente privato (è già qui vi sarebbe molto da discutere)...inverosimilmente non disponibile se non a pagamento (altra clamorosa e discutibile questione) e, dulcis in fundo, senza contare che tale "vademecum" è nato nel 1993, aggiornato nel 2005, rivisto nel 2013 e riaggiornato nel 2015 (con tanti auguri alla certezza delle norme).
Il Dlgs 4 luglio 2014 n. 102, articolo 9, comma 5, lettera d) specifica come inderogabile l'adozione di una contabilizzazione a consumo...ma nelle "pieghe" della Legge vi sono contemplate delle eccezzioni per citare un esempio al comma b) sel sopracitato:
e' obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,

efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali.


Quindi la Legge stessa introduce degli elementi di aleatorietà imponendo i discussi criteri solo se presente un sistema di rilevazione.


Dal lato pratico:
Seppur prevista una specifica sanzione e assegnati a specifici "enti" il rilievo e la "irrogazione" per quanti non si adegueranno al nuovo "dictat"...in un paese dove si dice che l'elusione/evasione (di norme e tributi) ha il rilievo che tutti conoscono...chi andrebbe a contestare il "mancato rispetto" se tutti i diretti interessati sono concordi nel mantenere il preesistente?
Possibilissimo che verifichino l'adeguamento degli impianti...ma che si mettano a frugare nei libri contabili condominiali (in assenza di precisa denuncia) la vedo oltre che improbabile anche illecita (servirebbe mandato di un Giudice).

Ovviamente, conoscendo l'animo umano, sarà ben difficile che si verifichi l'unanimità che indicavo come "essenziale" per mantenere criterio "contra legem".
Facile pensare che l'avverarsi sia inversamente proporzinale al numero dei partecipanti al Condominio.

La Legge nasce con l'intento di far "risparmiare" l'inquinamento e i costi...ma cosa accadrà se dopo tale implementazione non vi sarà "risparmio" (complessivo per il Condominio) alcuno?

altrimenti il condominio "all'unanimità" potrebbe anche decidere di:
a)non tenere alcuna contabilità,
b)non presentare il Mod. 770 etc.etc.
La Legge è Uber Alles.

a)senza prendere "alla lettera" (non ravvedo la "tenuta di una contabilità" il semplice dividere alla romana i costi che mano a mano si presentano) possibilissimo e non illecito (se tutti concordano chi mai contesterebbe?
(Il Condominio non ha obbligo di "depositare" i bilanci).

b)nei fatti possibile con l'unico rischio di (probabile o improbabile???:sorrisone:) sanzione in caso di accertamento.
 

Odelli Felice

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro Ollj, la Regione Lombardia ha emanato una normativa ( la n° IX\2601 del 30/11/2011), che rispetta la direttiva Europea 2002/91/CE; il D.P.R. n° 59 del 02/04/2009, fa salva la potestà normativa regionale, di conseguenza tutti i condomini in Lombardia devono adeguarsi a tale norma (così mi dice il buon senso), per la suddivisione delle spese di riscaldamento centralizzato provvisti di termoregolazione. Io in qualità di condomino, sto sperimentando le varie difficoltà che ci sono per convincere tutti, soprattutto l' amministratore, che le norme se ci sono bisogna rispettarle, ti assicuro che è dura, un amministratore dovrebbe sapere come fare la suddivisione delle spese di riscaldamento, invece mi risulta che barcollano nel buio, e questo è triste.
 
O

Ollj

Ospite
nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali.
Ovvio Dimaraz. Di questo a più riprese si è già discusso anche in altri topic.
In tal caso la volontà dei condomini avrà peso, ma solo perché lo ha disposto il legislatore. Il principio quindi non è la preminenza della volontà negoziale, bensì: si potrà intervenire in sede assembleate in quanto la legge lo consente nella sua imperatività; conseguentemente, come già detto, nessun spazio di manovra per la volontà assembleare se non solo nel rispetto della disciplina tassativa imposta dal legislatore.
Quindi anche con 1000/ 1000 nulla potrà esser disposto contra legem (al conttario di quanto ad esempio accade per le convenzioni ex art.1123 Cc)
 

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