antonio111

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Proprietario Casa
La soluzione piu' plausibile sarebbe quella di non vendere il fabbricato. Il problema è che abbiamo gia' un compromesso di vendita in corso,
A mio avviso: si potrebbe disporre donazione in favore degli ex donanti sottoponendola a tale condizione risolutiva: che i nonni vendano l'immobile entro un termine perentorio e che il ricavato sia vincolato a favore dei nipoti; non rispettassero tal condizione la donazione sarebbe non produttiva di effetto alcuno.
Ciò solo a garanzia dei nipoti quanto all'onorabilità dell'impegno assunto dai nonni; infatti vi sarà pur sempre il diritto dei futuri legiitimari (moglie di @antonio111 nel concorso con il coniuge superstite) con la conseguenza che, se quanto lasciato non fosse adeguato alla legittima di entrambi, la donazione del denaro ai nipoti sarà a rischio di riduzione.

Quanto all'iteressante massima riportata da Dimaraz, la vedrei di difficile applicazione nell'ipotesi prospettata di doppia vendita, ciò in quanto l'iniziale donazione non era indiretta (si donò proprio l'immobile, non si usò del denaro per acquistarlo).


La migliore soluzione sarebbe di sospendere la vendita, visto che abbiamo gia' un compromesso in atto. Il problema è che nel compromesso è stato specificato che trattasi di soluzione indipendente. Non eravamo a conoscenza che parte del cortile (20 m. su 50 m ) è di proprietà di mia suocera. Su questi 20 m esisteva un vecchio rudere che è stato demolito, mentre il suolo non sapevamo che era rimasta la particella ancora intestata ai suoceri. Questi ,nel momento in cui sono venuti a conoscenza della vendita, per ripicca verso la figlia (mia moglie) vogliono che detta vendita venga svolta solo nelle modalità da me scritte sopra. Noi siamo d accordo che il ricavato viene trasferito ai nostri figli, il dubbio rimane nella modalità legale che tutto cio' avvenga in termini di legge. Se viene trascritto nell atto notarile, i nonni sono dovuti a rispettare tale regola ? oppure è solo simulazione ?
 
O

Ollj

Ospite
No, la semplice trascrizione non vi tutelerebbe: dovreste sempre ricorrere ad un giudice (e magari nel frattempo il denaro della vendita sparisce)
Il problema è che abbiamo gia' un compromesso di vendita in corso,
Ottimo. Si fa la donazione condizionata ai nonni e poi loro vendono! Voi sareste tutelati, loro lo stesso (denaro vincolato ai nipoti)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Piccolo inghippo alla doppia donazione.
Se i "suoceri" avessero altri eredi di pari grado di tua moglie ...anche la donazione del ricavato potrebbe un giorno essere aggredita.

L'ipotesi riferita alla sentenza era in caso di vendita ai figli di quanto ricevuto in donazione e ulteriore vendita di questi a terzi.

La moglie vende ai figli che però acquistano con donazione indiretta del padre e poi vendono a terzi.
 

antonio111

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
No, la semplice trascrizione non vi tutelerebbe: dovreste sempre ricorrere ad un giudice (e magari nel frattempo il denaro della vendita sparisce)

Ottimo. Si fa la donazione condizionata ai nonni e poi loro vendono! Voi sareste tutelati, loro lo stesso (denaro vincolato ai nipoti)


Quindi resta questa l unica strada da seguire ? mia moglie ha solo un fratello, ma questo a sua volta ha ottenuto un fabbricato di un valore molto superiore , anche se risulta acquistato dal fratello sottoforma di nuda proprietà. ma dall atto notarile risulta ancora debitore verso i propri genitori, quindi escludo che potrebbe impugnare la donazione.
 

antonio111

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sono interessato a questa ipotesi di donazione condizionata ai nonni , precedentemente donanti, è ammissibile ? a questo punto nello stesso giorno e nello stesso momento : mia moglie dona alla madre il fabbricato e la madre vende, il compratore puo' intestare l assegno circolare direttamente ai miei figli ?
 
O

Ollj

Ospite
Ne parli col notaio.
Gli atti sono tre:
Donazione condizionata risolutivamente ai nonni
Vendita dei nonni
Donazione ai nipoti.

Per me assegno circolare ai nonni e poi contestuale atto di donazione dei 150k ai nipoti
 

antonio111

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ne parli col notaio.
Gli atti sono tre:
Donazione condizionata risolutivamente ai nonni
Vendita dei nonni
Donazione ai nipoti.

Per me assegno circolare ai nonni e poi contestuale atto di donazione dei 150k ai nipoti
Questa ipotesi non mi piace. L assegno circolare ai nonni, se poi dopo i 150k non vengono trasferiti materialmente sul conto dei nipoti ? si giustificheranno dicendo che ci è stato un ripensamento e si fottino i soldi... o no?
 
O

Ollj

Ospite
Questa ipotesi non mi piace. L assegno circolare ai nonni, se poi dopo i 150k non vengono trasferiti materialmente sul conto dei nipoti ? si giustificheranno dicendo che ci è stato un ripensamento e si fottino i soldi... o no?
Certo che no!
Salta tutto quanto:
- salta la donazione ai nonni
- salta la vendita fatta dai nonni (che devono restituire i 150k all'acquirente)
Ovviamente i nonni risponderanno, con i loro patrimonio, dei danni arrecati (acquirente imbufalito) con il loro comportamento inadempiente.
Tanto per farle capire cosa rischiano i nonni, le riporto cosa prescrive la legge nell'ipotesi di un semplice onere (situazione più vantaggiosa per i nonni, rispetto alla condizione risolutiva); orbene anche in tal ipotesi (che non vi tutelerebbe se non obbligandovi al ricorso di un giudice e che dovrà accertare l'inadempimento), è evidente come il legislatore consideri assai negativamente il comportamento inadempiente di chi si è assunto un impegno:
Art. 739 CC
"La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi"


Con la condizione risolutiva, assommerete a tutto ciò, l'ulteriore vantaggio che, decorso inutilmente il termine perentorio stabilito (entro cui i nonni dovranno vendere l'immobile donato e ridonare a loro volta i 150K) si configurerà una tutela della vostra posizione attraverso la condizione risolutiva apposta.
Quale il limite di tutto ciò?

- dovrete rivolgervi ad un Giudice.
- il Giudice, accertato l'inutile decorso del tempo e l'avverarsi della condizione, dichiarerà l'avvenuta risoluzione di diritto della donazione (senza dover appurare se i nonni sono inadempienti o meno per colpa)

Prenda come esempio tale massima: sentenza n. 5702/2012 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in cui la Cassazione qualifica la clausola apposta come condizione risolutiva; ciò perchè espressamente, nell'atto di donazione, risultava la "risoluzione di diritto" della donazione nel caso di mancata realizzazione dell'opera; infatti la condizione risolutiva si distingue dal modus per il fatto di risolvere automaticamente, al suo verificarsi, gli effetti del negozio, a prescindere dalla valutazione di un inadempimento imputabile al donatario; indagine che invece è richiesta nella donazione modale in caso di mancato avveramento del modus.

Io farei così:
- nonni che firmano con il fututo acquirente un preliminare di vendita di cosa altrui (l'immobile che voi donerete loro) ex art. 1478 Cc, tutelando così l'acquirente che riceverebbe, da loro, una caparra nel caso in cui non si andasse a rogito.
- voi che donate ai nonni l'immobile, sottoponendo il tutto la alla condizione risolutiva che i nonni nonni contestualmente al vostro atto di donazione devono vendere l'immobile ed altresì donare i 150k ai vostri figli.
Macchinoso, ma valido. Ne parli con il suo notaio, magari conosce un sistema più rapido.
 

antonio111

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Certo che no!
Salta tutto quanto:
- salta la donazione ai nonni
- salta la vendita fatta dai nonni (che devono restituire i 150k all'acquirente)
Ovviamente i nonni risponderanno, con i loro patrimonio, dei danni arrecati (acquirente imbufalito) con il loro comportamento inadempiente.
Tanto per farle capire cosa rischiano i nonni, le riporto cosa prescrive la legge nell'ipotesi di un semplice onere (situazione più vantaggiosa per i nonni, rispetto alla condizione risolutiva); orbene anche in tal ipotesi (che non vi tutelerebbe se non obbligandovi al ricorso di un giudice e che dovrà accertare l'inadempimento), è evidente come il legislatore consideri assai negativamente il comportamento inadempiente di chi si è assunto un impegno:
Art. 739 CC
"La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi"


Con la condizione risolutiva, assommerete a tutto ciò, l'ulteriore vantaggio che, decorso inutilmente il termine perentorio stabilito (entro cui i nonni dovranno vendere l'immobile donato e ridonare a loro volta i 150K) si configurerà una tutela della vostra posizione attraverso la condizione risolutiva apposta.
Quale il limite di tutto ciò?

- dovrete rivolgervi ad un Giudice.
- il Giudice, accertato l'inutile decorso del tempo e l'avverarsi della condizione, dichiarerà l'avvenuta risoluzione di diritto della donazione (senza dover appurare se i nonni sono inadempienti o meno per colpa)

Prenda come esempio tale massima: sentenza n. 5702/2012 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in cui la Cassazione qualifica la clausola apposta come condizione risolutiva; ciò perchè espressamente, nell'atto di donazione, risultava la "risoluzione di diritto" della donazione nel caso di mancata realizzazione dell'opera; infatti la condizione risolutiva si distingue dal modus per il fatto di risolvere automaticamente, al suo verificarsi, gli effetti del negozio, a prescindere dalla valutazione di un inadempimento imputabile al donatario; indagine che invece è richiesta nella donazione modale in caso di mancato avveramento del modus.

Io farei così:
- nonni che firmano con il fututo acquirente un preliminare di vendita di cosa altrui (l'immobile che voi donerete loro) ex art. 1478 Cc, tutelando così l'acquirente che riceverebbe, da loro, una caparra nel caso in cui non si andasse a rogito.
- voi che donate ai nonni l'immobile, sottoponendo il tutto la alla condizione risolutiva che i nonni nonni contestualmente al vostro atto di donazione devono vendere l'immobile ed altresì donare i 150k ai vostri figli.
Macchinoso, ma valido. Ne parli con il suo notaio, magari conosce un sistema più rapido.

Come già scritto sopra, abbiamo già un compromesso in atto con i compratori (con 5.000K di caparra) la conclusione del rogito dovrebbe avvenire a Luglio. Il problema , come gia' spiegato sopra, sono sopraggiunti i nonni. Vorrei solo una soluzione per far si che il ricavato della vendita viene con sicurezza assegnata ai miei figli e no che venga trattenuta per inganno dai nonni. In pratica se non esista una soluzione di garanzia sicura, sarei costretto a rinunciare alla vendita ;restituendo la caparra con le sue conseguenze. significando che da mediatore c è la Tecnocasa.
 

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