Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre,
quali contributi? quelli pensionistici ed assicurativi?
Bastano 3 mesi di mancato pagamento delle spese condominiali affinché l'amministratore posta ricorrere al Decreto Ingiuntivo.
Le spese condominiali sono un onere a carico del proprietario. Che poi quello di concordare il canone d'affitto con il locatore al netto delle spese condominiali sia un vezzo dei proprietari che molte volte porta a delle sgradevoli sorprese.
Poi, le spese condominiali di ordinaria gestione contengono i costi approvati dall'assemblea secondo il bilancio preventivo. In questi costi c'é la ripartizione del consumo condominiale dell'acqua potabile altrimenti c'é la gestione diretta tra Gestore del Servizio Idrico Integrato e il cliente utilizzatore.
Non capisco come un condòmino/inquilino possa essere moroso solo del consumo di acqua potabile.

può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
A parte il fatto che l'acqua è un servizio essenziale che difficilmente il fornitore può sospendere, in questo caso il condominio non il fornitore: è il cliente utilizzatore,; che poi a sua volta effettua con un determinato criterio la ripartizione della spesa tra i vari utenti. Quindi il condominio non è autorizzato a sospendere l'erogazione dell'acqua.
Inoltre se non c'é la diramazione di piano con i contatori, e la saracinesca di chiusura, quindi ci sono colonne montati che entrano nell'appartamento la vedo dura chiudere l'alimentazione all'appartamento del moroso.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Conta quello che dice l'art. 63, comma 3 disp. att. c.c.
Se è possibile interrompere l'erogazione dell'acqua, l'amministratore ne ha facoltà
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Falso.
Ai sensi dell'art. 63, comma 3 disp. att. c.c., l'amministratore, in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Quindi, può interrompere l'erogazione dell'acqua

Vallo a spiegare ai Giudici...tanto per citarne alcune:

Prima della riforma.

Cassazione penale, sezione VI, sentenza 25 ottobre 2012 n 41675
Motivi della decisione
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione resa il 26.10.2007, a conclusione del giudizio con rito ordinario, dal Tribunale di Livorno sezione di Cecina, che ha dichiarato P.D.F. colpevole dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di danneggiamento, condannandola alla pena – con le attenuanti generiche ed unificati dalla continuazione i due reati – di euro trecento di multa e al risarcimento del danno in favore di una delle tre costituite parti civili; risarcimento che la Corte territoriale, in accoglimento del loro appello, ha esteso anche alle altre due parti civili.



Dopo della riforma

Ordinanza n. 15600 del 29 settembre 2014 il Tribunale di Brescia in sede collegiale ha negato all’amministratore il potere di sospendere l’erogazione dell’acqua al condòmino moroso con considerazioni che sembrerebbero in contrasto con un’interpretazione letterale del testo normativo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’erogazione dell’acqua non possa essere sospesa nonostante la morosità in quanto: a) il servizio di fornitura attraverso un unico contratto condominiale non è un servizio erogato dal condominio, ma dalla società erogatrice, instaurandosi tra il condominio e l’ente «un contratto di mera intermediazione economica»; b) i condomini virtuosi possono evitare di farsi carico delle morosità stipulando contratti individuali autonomi diretti con l’ente fornitore; c) dalla mancata erogazione dell’acqua ne deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e salute con pregiudizio di valori di rilievo costituzionale.


Rischio, con risvolti penali, in cui incorrerebbe l’amministratore là dove, potendolo tecnicamente fare, procedesse direttamente alla sospensione del servizio.

Unica cosa che può fare è limitare il flusso...ma non chiudere completamente.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Unica cosa che può fare è limitare il flusso...ma non chiudere completamente.
Si pensi paradossalmente al caso di rifornimento di benzina. La prima volta non pago, la volta successiva il benzinaio me ne versa di meno di quella che mi verserebbe se la volta prima avessi pagato! O no?
Fuor di metafora: se uno non ha soldi per l'acqua va a prenderla alla fonte (o alla fontanella) pubblica.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Quello che non si riesce a capire è perchè i Magistrati togati parlano di fornitura
essenziale fino a minacciare il risvolto penale a chiunque chiudesse la fornitura
d'acqua e poi accettano supinamente che le grandi aziende erogatrici della corrente elettrica e del gas chiudano i rispettivi rubinetti al moroso quando siano
legati contrattualmente con lui??? Perchè la luce e il gas, ai fini della salute anche mentale, non sono altrettanto importanti come l'acqua??? Sta di fatto che io da sempre faccio intestare direttamente al conduttore queste due voci...mentre per
tutte le altre spese compreso il riscaldamento, me le intesto io...addebitandole
mese per mese (500+75 acconto spese salvo conguaglio...) con conguaglio fine
anno contrattuale. E credo che questa formula riportata in tutti i moduli delle organizzazioni sia comunque la più seguita, nonostante i numerosi "sciocchini"
che su propit indicano il contrario. Salvo che non lo facciano per provocare
FradJACOno e quiproquo.
 

Masly01

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Io credo che possiamo solo tentare tramite la magistratura l'interruzione della sospensione, non tramite l'amministratore. Grazie a tutti per il contributo!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Si pensi paradossalmente al caso di rifornimento di benzina. La prima volta non pago, la volta successiva il benzinaio me ne versa di meno di quella che mi verserebbe se la volta prima avessi pagato! O no?
Fuor di metafora: se uno non ha soldi per l'acqua va a prenderla alla fonte (o alla fontanella) pubblica.

La benzina non è considerata un "bene primario" per la sopravvivenza!!!

La questione è la combinazione dei "cavilli giuridici" che tanto ossessionano @quiproquo.

Non puoi fare esercizio arbitrario delle tue ragioni usando "violenza" sugli altri.
 

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