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Utente Cancellato 52116

Ospite
Buonasera a tutti, sono proprietario di un immobile a Milano, la mia compagna sta acquistando un immobile al piano inferiore dello stesso stabile che vorremmo unire attraverso una scala visto che si tratta di immobili adiacenti. Vi chiedo se si può procedere alla fusione dei due immobili al fine di crearne uno solo essendo due proprietari non uniti da vincolo di matrimonio e come si procede in questi casi. Saluti
 

griz

Membro Storico
Professionista
mi ricordo che se ne era discusso ed era emerso che è possibile una fusione solo ai fini fiscali, si redige una planimetria comprensiva.... Non ricordo bene ma si può
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Si accatastano come porzioni di fatto unite. Le due unità saranno disegnate con linea continua per la parte interessata e con linea tratteggiata la parte unita ma intestata a diversa ditta. Ovviamente saranno tante unità quante sono le porzioni che formano l'immobile intero.
 
U

User_29045

Ospite
due proprietari non uniti da vincolo di matrimonio

Tanto basta per non fare alcunché finché non sarete convolati a giuste nozze.
E non sto scherzando.
E' già fin troppo facile divorziare, figuriamoci se siete solo assieme senza formalità.
Potresti pentirtene, se la tua lei domani mattina si stropicciasse gli occhi e ti dicesse: "Amore, sai che c'è di nuovo? Io non ti amo più!".
 
O

Ollj

Ospite
Si accatastano come porzioni di fatto unite. Le due unità saranno disegnate con linea continua per la parte interessata e con linea tratteggiata la parte unita ma intestata a diversa ditta. Ovviamente saranno tante unità quante sono le porzioni che formano l'immobile intero.
A me risulta che ai fini fiscali ciò non muti il sistema impositivo. Unione di fatto che non produce risparmio alcuno.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si può procedere alla fusione dei due immobili al fine di crearne uno solo essendo due proprietari non uniti da vincolo di matrimonio e come si procede in questi casi.
Non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- l'utilizzo della causale di presentazione "Altre", nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.";
- l'inserimento, nel riquadro "Note relative al documento", della dizione "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali";
- la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- ai fini del classamento, l'attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.
L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede a inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali".

Quindi, l’unità immobiliare X si unisce ai fini fiscali all’unità immobiliare Y, e può non essere soggetta all'IMU/TASI nel caso che sia l'abitazione principale e non sia delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
 
Ultima modifica:

Stefano23

Membro Attivo
Proprietario Casa
è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
Queste dichiarazioni di variazioni dove le trovo?
Dal prosieguo del tuo post parrebbe trattarsi di modelli precompilati o forse online, ma non trovo nulla
 

Stefano23

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ah ho capito, le stesse dichiarazioni che si usano per fare le variazioni catastali.
E' necessario affidarmi al mio geometra? Ogni variazione catastale me la fa pagare 800€, per cui 2 variazioni 1600€ e il gioco non varrebbe più la candela
 

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