Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se un genitore con 3 figli dona un terreno ad un solo figlio e questi ci costruisce una casa, gli altri due eredi possono rivendicare la legittima?
finché il genitore è vivo gli altri due non possono obiettare alcunché. Quando lui morirà, se, come ti è già stato detto con la donazione c'è stata la lesione del valore della quota di legittima lasciata ai legittimari (coniuge superstite e figli di qualsiasi natura e tipo, in mancanza di figli i genitori, se viventi, del de cuius) occorrerà che chi è stato leso nella quota di legittima ricorra al giudice per vedersi accordato quanto gli spetta.
Con la sentenza a favore degli appellanti si dovrà modificare la successione, che nel frattempo dovrà essere stata fatta: se il perdente non compensa i vincitori, questi ultimi potranno far correggere a loro favore quanto risulta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Praticamente diventeranno comproprietari del terreno e di conseguenza anche di quello che nel frattempo ci è stato costruito sopra. Secondo me ne vedremo delle belle a meno che gli eredi rispettino il volere del de cuius quando questi era in vita: una bottiglia di soluzione Schoum presa in farmacia costa meno di avvocati e consulenti del tribunale.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La successione dovrebbe essere presentata entro un anno dal decesso. Se si supera tale termine e fino al sesto anno compreso la presentazione in ritardo sarà sanzionata, non in modo esagerato. Forse è meglio attendere che ripresentarla, costerebbe di meno. Altrimenti si potrebbe presentare una successione a rettifica.
 
A

Annalisa1987

Ospite
Quindi quando il papà ha donato ad uno dei tre figli, gli altri due non sono intervenuti in atto per rinunziare al diritto di opposizione?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi quando il papà ha donato ad uno dei tre figli, gli altri due non sono intervenuti in atto per rinunziare al diritto di opposizione?
Esiste l’atto di opposizione alla donazione. Non esiste una rinunzia al diritto di opposizione.
Esiste invece la rinunzia all'azione di riduzione, che è possibile soltanto dopo la morte del donante.
 
Ultima modifica:
A

Annalisa1987

Ospite
Mi scusi ma lavoro in uno studio notarile e, nel caso in cui un padre dona ad un solo figlio, gli altri figli ed eventualmente il coniuge, se ancora in vita, possono, se ovviamente rientra nella loro volontà, intervenire all'atto dichiarando di rinunziando alla quota di legittima che gli competerebbe in caso di morte del donante.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 563 codice civile.
il 557 del c.c. conferma quanto sostenuto da @Nemesis:
da Art. 557 codice civile - Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.] che dai legittimari [536 c.c.] e dai loro eredi o aventi causa (1).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante (2), né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458 c.c.].
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne (3). Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
d'inventario (4)
[484 ss., 564, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].

Al contrario esiste la donazione che dispensa dalla collazione. Questa però non deve eccedere la quota disponibile a disposizione del de cuius.

Il 563 del c.c. parla del diritto da parte dei legittimari (o dei loro eredi) che hanno ottenuto la riduzione della donazione fatta ad un legittimario di recuperare e mettere il bene oggetto di collazione nell'asse ereditario anche se questo è stato venduto e quindi non è più nelle disponibilità del donatario. Tuttavia questo diritto può essere esercitato se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Quindi questo articolo del c.c. non può essere citato a sostegno della tua tesi.
 
A

Annalisa1987

Ospite
il testo aggiornato dell'articolo 563, comma 4, del codice civile riporta "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.".

Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto