riccardo

Nuovo Iscritto
Buongiorno,
nel 2011 ho ristrutturato un appartamento su cui richiederò già la detrazione del 36% (per 48000 euro - cifra massima) ... se acquisto un garage pertinenziale ancora nel 2011 posso chiedere la ulteriore detrazione del 36% fino ad altri 48000 euro.
Eventualmente se non ne posso usufruire acquistandolo nel 2011, se invece faccio l'atto di acquisto all'inizio del 2012 potrò scaricare il 36% nel 2013?

Grazie Cordiali Saluti Riccardo Rolfo
 
U

User_29045

Ospite
Cioè, dalle 8:47 nessuno ti ha dato la risposta? Io ho preparato un elenco di condizioni da rispettare, valido solo per il 2011. Preciso che nel 2010 le regole erano LEGGERMENTE DIVERSE, ossia ogni anno cambiano.

Per esempio, pare che il 36% diventi 28,8 %: ai posteri l'ardua sentenza!

Ora faccio copia & incolla del mio documento Word che spiega in dettaglio tutte le regole da rispettare.


REGOLE PER IL RECUPERO DEL 36% IRPEF SU BOX / POSTI AUTO PERTINENZIALI
1) Il box o posto auto deve essere dichiarato, nel rogito, pertinenza dell'abitazione principale, al fine di fruire della detrazione IRPEF del 36%;
2) L'IVA sul PRIMO box/posto auto pertinenza dell'abitazione principale è del 4%; l'IVA sui successivi box/posti auto (2°, 3°, 4° e così via) pertinenze dell'abitazione principale è del 10%;
3) Si può fruire del recupero del 36% su tutte le pertinenze che si desidera, purché esse siano dichiarate pertinenze nei rispettivi rogiti; le pertinenze possono ovviamente essere acquistate anche successivamente all'acquisto dell'abitazione principale a cui sono legate;
4) E' sufficiente che il box/posto auto sia di fatto a servizio dell'immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio. Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità (box o posti auto) che possono essere oggetto dell'agevolazione (Circolare n. 95 del 12 maggio 2000 del Ministero delle Finanze, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze).
5) E' indispensabile pagare con bonifico bancario o postale. Pagando con assegni circolari o assegni bancari o assegni postali, oppure in contanti, si perde irrevocabilmente il diritto alla detrazione. Il bonifico non può essere fatto utilizzando internet, ma bisogna recarsi in banca o all'ufficio postale, ed utilizzare il modulo predisposto allo scopo per le ristrutturazioni edilizie (LEGGE 449/97). Nella CAUSALE del bonifico: deve essere fatto riferimento alla LEGGE 449/97 (ristrutturazione edilizia); deve essere indicata la PARTITA IVA del venditore; deve essere indicato il codice fiscale del compratore (che avrà il beneficio del 36% sull'IRPEF); deve essere indicato nella descrizione anche il numero di intervento (ESEMPIO: ACQ. BOX 29, VIALE MARCONI 85, intervento B1.1-099 MUNICIPIO ROMA XII)
6) In presenza di un compromesso (preliminare di compravendita), il bonifico può essere effettuato anche anteriormente al rogito, purché dal compromesso si deduca inequivocabilmente l'intenzione dell'acquirente di destinare a pertinenza il box o posto auto;
7) In ASSENZA di un compromesso (preliminare di compravendita), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che si può fruire della detrazione solo se il bonifico viene effettuato LO STESSO GIORNO DEL ROGITO NOTARILE, ossia poche ore prima del rogito notarile (Chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2011; documento "Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto");
8) Condizione essenziale per fruire della detrazione del 36% è che la venditrice rilasci una dichiarazione del COSTO DI COSTRUZIONE del box o posto auto;
9) Non è più necessario inviare la raccomandata al Centro Operativo di Pescara; è indicato nell'ARTICOLO 7, LETTERA C, del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 [Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )]: "c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento"; DA SITO WWW.AGENZIAENTRATE.IT: "per fruire della detrazione non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. L’adempimento è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011."
10) L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Non è, dunque, più necessario indicare, esplicitamente, a quanto ammonta il costo della manodopera, però continua ad essere indispensabile avere una dichiarazione della venditrice che attesti il COSTO DI COSTRUZIONE del box o posto auto. Tale costo di costruzione è solitamente inferiore al prezzo pattuito per la vendita, ed è su questo valore che potrà essere recuperato il 36%;
11) Nel rogito notarile deve essere indicato il C.R.O. del bonifico bancario o postale (C.R.O. = Codice Riferimento Operazione);
12) Su ogni box o posto auto, l'ammontare massimo di spesa per il quale si può fruire della detrazione del 36% è di Euro 48.000; tale importo è riferito al singolo immobile, a prescindere dal numero dei proprietari. ESEMPIO 1: Se il box/posto auto ha un solo proprietario, potrà fruire della detrazione su un massimale di Euro 48.000; ESEMPIO 2: Se il box/posto auto ha 3 proprietari (1/3, 1/3 e 1/3), ognuno di essi potrà fruire di un massimale di 48.000 / 3 = 16.000 Euro; ESEMPIO 3: Se un solo proprietario ha due box/posti auto, su ognuno di essi potrà fruire di una detrazione del 36% su un massimale di Euro 48.000 per ogni box;
13) Il recupero del 36% su un massimo di Euro 48.000 per ogni box/posto auto, può essere effettuato ripartendolo in 10 anni , se l'acquirente ha meno di 75 anni. ECCEZIONE: I contribuenti di età MAGGIORE O UGUALE a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 oppure 3 rate annuali di pari importo;
14) In caso di acquisto di un box/posto auto da USUFRUTTUARIO e NUDO PROPRIETARIO, che congiuntamente acquisiscono l'intero, vanno fatti DUE BONIFICI DISTINTI, con le modalità precedentemente indicate, in base alle percentuali di appartenenza. I due bonifici differiscono solamente per il codice fiscale dei due acquirenti: il primo bonifico avrà infatti il codice fiscale dell'usufruttuario, il secondo bonifico avrà il codice fiscale del nudo proprietario. Diversamente, se ad esempio - erroneamente - effettua il bonifico solo l'usufruttuario oppure solo il nudo proprietario, sarà solo colui che ha effettuato il bonifico a poter fruire della detrazione del 36% in base alla propria percentuale di proprietà. Nel rogito notarile sarà evidente la distinzione tra usufruttuario e nudo proprietario, e andranno indicati i due C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) dei due distinti bonifici effettuati in banca. Evitando di procedere in questo modo, si perde irrevocabilmente il diritto alla detrazione.

Aggiunto dopo 4 minuti ....

Tutto quanto da me precisato, per il prossimo anno potrebbe essere riferito al 28,8 % e non più al 36%.

Più, ovviamente, altre variazioni che verranno proposte dal Governo nel frattempo.

C'è sempre un decreto legge dietro l'angolo!!
 

riccardo

Nuovo Iscritto
Ti ringrazio per l'insieme di regole: mi tornano molto utili. Il mio problema principale cmq è quello di sapere se potrò usufruire della detrazione del 36% per l'acquisto del garage avendo già da detrarre 48000 euro per la ristrutturazione dell'immobile di cui il garage che andrò a comprare diventerà pertinente. Ossia potrò detrarre il 36% per la ristrutturazione che ammontano a 48.000 + altri 48000 per il 36% dell'acquisto del garage? Pare infatti che il limite max sia di 48000 euro complessivi tra ristrutturazione e garage in quanto tale garage diventa pertinente dello stesso appartamento ristrutturato. Grazie Riccardo
 
U

User_29045

Ospite
No, hai detto una piccola imprecisione. Ogni immobile può fruire di un massimale di 48.000 Euro di detrazione.

Lo so per certo, perché io ho due box pertinenziali (uno con vincolo pertinenziale irrevocabile perché si tratta di proprietà demaniale con concessione di diritto di SUPERFICIE, l'altro con vincolo pertinenziale REVOCABILE perché si tratta di proprietà PIENA e non diritto di SUPERFICIE), e su ognuno conto il massimale di 48.000 Euro.

Idem vale per la casa e il box, sono due immobili distinti, con DUE DISTINTI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.

Paradossalmente, potresti comprarti 10 box pertinenziali alla stessa casa, e su ognuno vale il massimale di 48.000 Euro.

L'importante è che rispetti le regole da me menzionate, sono tutte importanti e - ahimé - soggette a modifica senza preavviso, non appena spunta fuori un nuovo decreto legge!

Considera che per un box acquistato nel 2010 e un posto auto acquistato nel 2011 sono cambiate le regole!!!

Aggiunto dopo 5 minuti ....

Ah, è ovvio che le stesse regole valgono per i box e per i posti auto, purché assegnati in modo NOMINATIVO, e legati da vincolo pertinenziale (revocabile o irrevocabile che sia).
 

scosta

Nuovo Iscritto
Buon giorno,
sono anche io interessato alla detrazione, ma la mia è una situazione diversa.
Non mi sembra sia coperta dai punti indicati (almeno mi sembra).
Io tra un paio di mesi acquisto un terreno edificabile e nel rogito viene indicato solo il terreno appunto.
Successivamente costruirò una casa indipendente con garage annesso, ma qui non ci sarà alcun rogito.
Si tratta di un acquisto da una ditta di costruzione. Come posso fare?
Grazie per l'aiuto.
 

riccardo

Nuovo Iscritto
Veramente una risposta esauriente....Grazie! Mi permetto ancora di chiederti: è vero che un garage acquistato pertinenziale dopo 5 anni si può vendere ossia si può liberare dalla pertinenzialità? In che modo e con che costi? Grazie ancora! Riccardo
 
U

User_29045

Ospite
Veramente una risposta esauriente....Grazie! Mi permetto ancora di chiederti: è vero che un garage acquistato pertinenziale dopo 5 anni si può vendere ossia si può liberare dalla pertinenzialità? In che modo e con che costi? Grazie ancora! Riccardo

Quello che dici, a mio avviso, è vero SE E SOLO SE hai acquistato il garage con l'IVA AL 4%, ossia con le agevolazioni previste per la PRIMA CASA. Se tu nel 1999 compri una casa con l'IVA al 4%, e nel 2010 compri un box (e non hai altri box nel territorio nazionale), anche sul box hai l'agevolazione IVA al 4% (anziché il 10%), ma in questo caso il box non potrà essere venduto prima del decorso di anni CINQUE dalla stipula del rogito notarile.

Idem vale per la casa acquistata nel 1999 con l'IVA al 4%: fino al 1999 + 5 = 2004, non si sarebbe potuto rivenderla, a meno di pagare pesantissime penali per aver fruito indebitamente della riduzione IVA dal 10% al 4%.

Per quanto riguarda lo scioglimento della pertinenzialità, accantonando per un attimo il discorso dell'IVA agevolata al 4%, che abbiamo visto ci obbliga a tenere l'immobile con noi per almeno CINQUE anni consecutivi, è doveroso ricordare che esistono PERTINENZIALITA' IRREVOCABILI, che rendono possibile l'alienazione del box solo vendendo, CON LO STESSO ROGITO NOTARILE, anche la casa a cui sono stati legati pertinenzialmente ed irrevocabilmente.

Il mio esempio di vita reale è questo:

- Ho comprato casa (DALLA SOCIETA' COSTRUTTRICE) a Roma nel 1999 con l'aliquota agevolata al 4%; mi sono vincolato, quindi, a non vendere casa fino al 2004. Assieme alla casa c'era un box proprio sotto casa, raggiungibile semplicemente con l'ascensore, box non dichiarato pertinenziale, sul quale ho pagato anche lì l'IVA al 4%, impegnandomi dunque a non venderlo fino al 2004;

- Nel 2009, pensando che un secondo garage potesse farmi comodo nelle vicinanze di casa, ho comprato un altro box (DA UN PRIVATO), pagando l'imposta sul solo VALORE CATASTALE del box (9000 euro circa), mentre il valore della compravendita era 30.000 Euro; questa storia dell'imposta sul VALORE CATASTALE è valida perché ho dichiarato nel rogito che il box non mi serviva per esercitare arti o professioni;

- Nel 2010, apriti cielo, hanno costruito dei box pertinenziali a fianco della stazione metro, per me una svolta: ne ho comprato uno con l'IVA ahimé al 10% (era il terzo box, ma comprando da COSTRUTTORE si pagava l'IVA ordinaria ossia non agevolata perché era NUOVA COSTRUZIONE, e già avevo 2 box, quindi IVA al 10% anziché al 4%), ma con VINCOLO PERTINENZIALE IRREVOCABILE, perché è stato costruito su terreno STATALE concesso per 90 anni in DIRITTO DI SUPERFICIE; recupererò in 10 anni il 36% del solo costo di costruzione (Euro 48.000); questo box appartiene a me e ai miei eredi per 90 anni (fino al 2099), dopodiché i miei eredi potranno solo esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui il comune di Roma decida PER LA SECONDA VOLTA di vendere a un privato il diritto di superficie per altri 90 anni; questa pertinenzialità è irrevocabile come da rogito notarile, è scritto anche nel quadro D della nota di trascrizione, posso vendere il box solo se vendo anche la 1^ casa, e inoltre prima di tale rogito devo avvisare il comune di Roma ALMENO 60 GIORNI PRIMA, in caso di silenzio assenso posso vendere;

- Nel 2011, ho comprato un bel posto auto in un altro parcheggio sempre vicinissimo alla stazione metro, in questo caso si parla di PROPRIETA' PIENA, l'IVA è sempre al 10% perché è il quarto immobile categoria C/6 che possiedo, anche qui recupero il 36% del solo costo di costruzione (Euro 25.000), la pertinenzialità pur essendo indicata nel rogito è revocabile quando voglio per due motivi: non ho avuto alcuna agevolazione IVA (ho pagato il 10% e non il 4%), e non è stata dichiarata pertinenzialità irrevocabile nel rogito. Inoltre non si parla di diritto di superficie, il che significa che questo posto auto appartiene a me, e ai miei eredi, "per sempre", a meno ovviamente di future compravendite che i miei eredi decideranno di effettuare.

Rispondo finalmente alla tua ultima domanda: non ci sono costi per revocare la pertinenzialità, A MENO CHE ESSA SIA OVVIAMENTE CONSENTITA PER I MOTIVI SOPRA INDICATI (esistono pertinenzialità che NON SONO revocabili).

Aggiunto dopo 3 minuti ....

Ultimissima cosa: fino ad oggi, vendendo un immobile pertinenziale (con pertinenzialità REVOCABILE), il diritto di recuperare il 36% SI TRASFERIVA AUTOMATICAMENTE ALL'ACQUIRENTE. Bisogna però "stare dietro" a questa regola, perché pare che a brevissimo NON SARA' PIU' COSI', non ho a portata di mano la fonte, ma pare che il recupero del 36% sia possibile solo dal primo acquirente, e le successive compravendite non trasferiscono tale diritto, mentre fino ad oggi il recupero IRPEF 36% "passava di mano" ad ogni compravendita. Bisogna INFORMARSI SU QUESTA COSA, d'altro canto interessa solo a chi compra, e io adesso sono solo in condizioni di poter vendere (non ho altri soldi per comprare altri box/posti auto), e quindi mi sto interessando ben poco di questa storia della trasferibilità o meno del recupero IRPEF 36%.

Aggiunto dopo 2 minuti ....

Buon giorno,
sono anche io interessato alla detrazione, ma la mia è una situazione diversa.
Non mi sembra sia coperta dai punti indicati (almeno mi sembra).
Io tra un paio di mesi acquisto un terreno edificabile e nel rogito viene indicato solo il terreno appunto.
Successivamente costruirò una casa indipendente con garage annesso, ma qui non ci sarà alcun rogito.
Si tratta di un acquisto da una ditta di costruzione. Come posso fare?
Grazie per l'aiuto.

Dalla tua descrizione a parole, mi viene in mente che SEI TU LA SOCIETA' COSTRUTTRICE. O sbaglio??
Se acquisti un terreno da una ditta di costruzione, non si parla di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, non hai comperato un box da impresa costruttrice, perché il costruttore sei tu.

Diciamo che tu, acquistando il terreno, se costruisci casa + box, potrai vendere a qualcuno, e questo qualcuno, poiché il costruttore sei tu, potrà affermare di aver comprato da impresa costruttrice, e potrà LUI recuperare il 36%, ma non tu.

CORREGGETEMI SE SBAGLIO (è venerdì pomeriggio anche per me).

Aggiunto dopo 6 minuti ....

Avvaloro la mia ipotesi dicendo che il posto auto di mia recente acquisizione è stato comprato proprio con le modalità operative descritte dall'utente scosta, ovvero sia:

a) Nel 2005 la società BIRILLA BARALLA di Roma ha comprato un terreno, acquisendone PIENA PROPRIETA';

b) Dopo 2000 incartamenti, burocrazie, permessi e contropermessi, a Dicembre 2009 ha ottenuto il PERMESSO DI COSTRUIRE UN PARCHEGGIO;

c) Ora sta ultimando le vendite dei box pertinenziali, e SONO GLI ACQUIRENTI A RECUPERARE IL 36%, e non certo la società BIRILLA BARALLA che, ricordiamo, ha comprato SOLAMENTE UN TERRENO, NEL 2005: poi, ha moltiplicato per 1000 il valore di questo terreno, trasformandolo in un parcheggio interrato, e qui si parla di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ed entra in gioco il 36% (sul SOLO COSTO DI COSTRUZIONE DICHIARATO PER ISCRITTO DALLA SOCIETA' COSTRUTTRICE, ricordiamolo!) che gli acquirenti potranno recuperare in 10 anni.
 

scosta

Nuovo Iscritto
Ti ringrazio per la risposta.
In realtà non sono una società, io sono un privato che compra un terreno edificabile da un altro privato.
Su tale terreno faccio costruire una casa, la mia prima casa.
Spero si possa ottenere tale detrazione, perché sarebbe una bella boccata di ossigeno, tra mutuo ventennale tasse e spese varie.

Grazie
 
U

User_29045

Ospite
Ti ringrazio per la risposta.
In realtà non sono una società, io sono un privato che compra un terreno edificabile da un altro privato.
Su tale terreno faccio costruire una casa, la mia prima casa.
Spero si possa ottenere tale detrazione, perché sarebbe una bella boccata di ossigeno, tra mutuo ventennale tasse e spese varie.

Grazie

La detrazione IRPEF 36% scatta, relativamente al solo costo di costruzione dichiarato dalla impresa costruttrice, solo quando tu compri qualcosa che è stato CREATO DA QUALCUN ALTRO, recuperando appunto il patrimonio edilizio, aggiungendo ossia valore a quanto esisteva inizialmente.

Se tu compri un terreno edificabile, chi vende non ha fatto alcuna trasformazione a questo terreno: così era, e così te lo ha venduto (erbacce comprese ;) ). E' un semplice passaggio di mano. Nelle mie righe sopra dovrei averti suggerito l'escamotage, ma cerco di essere più chiaro. Se tu riesci a trasformarti in una S.R.L., diventi magicamente una società costruttrice, e poi puoi VENDERE A UN TUO PARENTE (tua moglie, tuo figlio, chi ti pare, insomma), che incredibilmente avrà diritto a recuperare il 36% dei costi di costruzione che TU DICHIARERAI PER ISCRITTO.

Attenzione, però: sulla casa, L'ACQUIRENTE potrà recuperare il 36% IRPEF SU UN MASSIMO DI 48.000 EURO, e sul box potrai recuperare SU UN MASSIMO DI 48.000 Euro. In 10 anni.

Stiamo quindi parlando, AL MASSIMO, di:

(48.000 * 36 / 100) + (48.000 * 36 / 100) = 34.560 Euro che tuo figlio, insomma L'ACQUIRENTE, potrà recuperare in DIECI ANNI.

Attenzione, però: SI PARLA DI ABBASSARE IL 36% AL 28,8 %, sicché anche il recupero cala sensibilmente, passando a:

(48.000 * 28,8 / 100) + (48.000 * 28,8 / 100) = 27.648 Euro da recuperare in 10 anni (L'ACQUIRENTE).
 
U

User_29045

Ospite
Sull'appartamento mi sorge però un dubbio, e ci vorrebbe un esperto!

In caso di RISTRUTTURAZIONE di un appartamento OK, si recupera il 36%, ma in caso di NUOVA EDIFICAZIONE? Magari è una paranoia, pero' ti consiglio di chiedere ad un CENTRO ASSISTENZA FISCALE, prima di fare mosse avventate!!

ALTRI PARERI SONO GRADITISSIMI!

Sui box ho la certezza che si recupera in caso di NUOVA EDIFICAZIONE, perché l'ho vissuto sulla mia pelle.

Sull'appartamento che viene costruito dal nulla (su un terreno, insomma), quindi non si parla di ristrutturazione, mi è venuto il dubbio amletico.
 

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