La ripartizione delle spese condominiali segue la disciplina del Regolamento di Condominio. Purchè i criteri in esso contenuti non siano in contrasto con il Codice Civile.
E' un altro modo di dirlo, ma in chi è digiuno di "vita di condominio" potrebbe generare più dubbi di quanti ne avesse all'inizio.
Bisognerebbe infatti specificare che il regolamento deve avere al suo interno norme contrattuali che deroghino gli articoli del codice civile dal 1123 al 1126... poi spiegare la differenza tra una norma contrattuale e una regolatrice... evidenziare che anche se il regolamento è di origine esterna non è detto che sia applicabile ai condomini subentrati e, viceversa, una norma approvata con i 1000/1000 in un regolamento assembleare è vincolante al pari di una inserita nel regolamento "del costruttore"...
... insomma, entrare nel merito del fantastico "casino" che è il condominio!
Il discorso dei posti auto però può anche essere fatto su base egualitaria. Ovviamente devono avere la medesima superficie.
Questa, francamente, non l'ho capita... ma gli scenari che possono crearsi con i posti uto sono talmente tanti che probabilmente avevi in mente una situazione che al momento mi sfugge.
Nel condominio dove abito in origine c'erano tanti posti auto coperti quanti appartamenti. Con il frazionamento di alcuni appartamenti si è creata la situazione che ci sono 4 condomini che non hanno il posto auto. Questo non li ha esonerati dal pagare le spese di rifacimento della pavimentazione dei posti auto e l'imbiancatura dei muri.
Quindi ci sono posti auto a uso esclusivo posizionati su (o in) un'area comune. Fossi al posto dei condomini privati del posto chiederei immediatamente all'amministratore di stabilire un criterio di turnazione nell'uso di quelli disponibili... ma, anche qui, bisognerebbe vedere cosa c'è scritto sugli atti di compravendita.