home63

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Proprietario Casa
Scusa Tiz, forse sono io che non ho capito, ma tu stai dicendo che nel caso avesse la registrazione di tutto l'incontro, potrebbe dimostrare di non aver detto quello che tu affermi.
 

Tiz74

Membro Attivo
Proprietario Casa
No, se avesse la registrazione di tutto l'incontro verrebbe fuori che ha detto quello che io affermo. Quindi non ha di sicuro tutto l'incontro registrato... intendevo dire che per dimostrare di avere ragione dovrebbe avere tutto l'incontro registrato, ma se ce l'avesse avrebbe la dimostrazione a mio favore... quindi presumo che voglia dimostrare di avere ragione facendo sentire qualche minuto in cui mi legge il contratto, ma con questo non dimostrerebbe nulla perché le affermazioni di non dover sborsare nulla se l'appartamento non veniva venduto da loro le ha fatte prima di avermi fatto vedere il contratto... e l'ultima dopo, quando eravamo già sul cancello.
 

home63

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Non ho capito la tua contorta spiegazione ma tranquilla Tiz la verità verrà fuori. Una cosa però mi lascia perplesso: i messaggi scambiati nei vostri profili dove parlate di accordi tra avvocati per testimoniarvi a vicenda e di soldi persi da recuperare tramite denuncie penali ...
 

Tiz74

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il problema è che la project è in liquidazione, quindi sarà ben difficile recuperare le spese legali anche con sentenza favorevole; da quanto ho capito se la denuncia è penale invece, si possono recuperare anche con la società in liquidazione. Ma devo ancora parlare bene con l'avvocato. Quanto agli accordi di cui parliamo nei nostri messaggi privati riguardano il fatto di aver messo in contatto i nostri legali: ci sono cause aperte da molto prima che noi ci incontrassimo su questo forum e tutti avevamo già contestato la condotta poco corretta di questa agenzia, ognuno per suo conto, ognuno denunciando lo stesso comportamento... forse qualche giudice terrà conto di queste testimonianze? Se è una persona sola a denunciare un comportamento poco corretto può essere scorretta o poco attenta, ma se sono in tanti a dire la stessa cosa e, bada bene, prima di esserersi parlati... be', forse sotto c'era un modo di operare poco chiaro...
 

Anna19

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ciao, sono anche io una truffata dalla project di limena.... Mi sono rivolta ad un avvocato ed è già stato alla prima udienza a Padova circa due settimane fa, però il giudice adesso pretende dei testimoni contro la project, e sono in cerca proprio di questi. La prossima udienza sarà a novembre a Venezia. Qualcuno per caso e' già stato in tribunale contro la project?? Alla fine avete pagato o no?... E' una vera e propria truffa.... Voglio andare a striscia la notizia!!!
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
della questione tratta in maniera chiara ilcodice penale ai segg articoli :

Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.
Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
 

home63

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Un mio consiglio è quello di sporgere subito querela quando si ha la certezza di essere stati truffati o raggirati. Decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto, il diritto di querela non può essere esercitato.
 

beppe69

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Cara Tiz74, col mio precedente intervento volevo solamente difendere la mia onorabilità, infatti mi sono reso disponibile a provarti quanto da me affermato rigurado all' INTERO INCONTRO con te. Invece di dimostrare la tua verità verificando tu stessa, hai preferito ("arrampicandoti sugli specchi") continuare a denigrare la mia persona.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
della questione tratta in maniera chiara ilcodice penale ai segg articoli :

Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata.
Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Ennio, parlando con un tecnico TELECOM che mi ha dato il segnale adsl in casa, discutendo d'impiantistica siamo finiti a parlare d'intercettazioni telefoniche e registrazioni con dispositivi quali cellulari registratori ecc.
Mi è stato fatto l'esempio dell'intercettazione (ossia il carpire delle conversazioni da una persona senza la tua presenza fisica) ad esempio metto una cimice nel telefono del vicino o dei microfoni (sicuramente illegale).
Anche una telefonata per essere registrata ci vuole il permesso dell'altro.
Due persone che si parlano faccia a faccia cambia molto la situazione, nel senso che una registrazione non è un'intercettazione (in quanto sei fisicamente presente).
Ti risulta sta cosa???
Detto questo auguro a tutti gli interessati di uscire da questa bruttissima situazione. Auguri sinceri.
 

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