fasa78

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Vorrei tirare su questa discussione per NON dimenticare

L'agenzia in questione è P....... I............di L...... , Padova . Qualcun altro è stato fregato ?
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
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codice civile
Art. 1756.
Rimborso delle spese.

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Per evitare contenziosi si consiglia di inserire nel mandato stipulato con l'agente immobiliare la eventuale deroga al rimborso spese; diversamente si rende applicabile l'art. 1756 ; in caso di silenzio contrattuale potrebbe solo sorgere contenzioso sulla quantificazione. I furbi lo sanno che sorgerà conflitto perché il chiamato a pagare si ribellerà , pertanto sparano alto per mediare (alla fin fine il il piu' delle volte con velate campagne di intimorimento puntano, mediando , a " grattare" qualcosa allo sprovveduto raggiungendo in fatto l' obbiettivo )
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Il contenzioso infatti sta proprio sulle spese sostenute. Potrebbero pure far pagare ogni uscita dell'agente secondo questo articolo. Eppure la corte di cassazione nelle sue ultime sentenze addirittura nega ogni addebito al cliente se l'agenzia non lo ha seguito fino alla firma.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Occorre dirla tutta. Spesso il cliente fa il capriccioso ed in questo caso "la prova" fà la differenza . Se l'agente serio , al contrario dei furboni, dimostra con ricostruzioni documentali (fogli di visita ripetuti -per cui rimborso carburanti- copie fatture di inserzioni- spese telefoniche congrue , etc. ) che ha lavorato con impegno a mio avviso il rimborso, in assenza di previsione contraria , spetta.
Per il resto come si suol dire " una sentenza non fa primavera "
Ancor piu' il diritto al rimborso spetta se rafforzato dai presupposti di cui all'art.1337 che valgono giustamente anche a favore dell'agente serio
http://www.freeonline.org/articoli/art/compravendita-immobiliare-rischi-precauzioni-la-responsabilit-precontrattuale-a-carico-del-contraente-scorretto.html
 

renato61

Membro Ordinario
Proprietario Casa
codice civile
Art. 1756.
Rimborso delle spese.

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Per evitare contenziosi si consiglia di inserire nel mandato stipulato con l'agente immobiliare la eventuale deroga al rimborso spese; diversamente si rende applicabile l'art. 1756 ; in caso di silenzio contrattuale potrebbe solo sorgere contenzioso sulla quantificazione. I furbi lo sanno che sorgerà conflitto perché il chiamato a pagare si ribellerà , pertanto sparano alto per mediare (alla fin fine il il piu' delle volte con velate campagne di intimorimento puntano, mediando , a " grattare" qualcosa allo sprovveduto raggiungendo in fatto l' obbiettivo )
 

renato61

Membro Ordinario
Proprietario Casa
buon giorno Alessandro nella lettera di pagamento si riferiscono all'articolo 1703 e sequenti del c.c. in quanto trattasi di mandato e non di mediazione, (e non del 1756) comunque io non ho pagato e gli ho fatto querela penale per truffa
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
.......buon giorno Alessandro nella lettera di pagamento si riferiscono all'articolo 1703 e seguenti del c.c. in quanto trattasi di mandato
l'agente immobiliare puo' fare semplicemente l ' intermediario e allora si applicano gli art. 1754 e segg. compreso l'art.1756 (capitolo XI della mediazione )
IL "mediatore" puo' anche spendersi come incaricato della singola parte
Art. 1703.Nozione.
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Il loro legale ha deciso in sede di strategia processuale , evidentemente, di cucire addosso al cliente questo ruolo
 

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