Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Gentile signore seppure non autorizzato risulta che Lei abbia sub-affittato a due soggetti extracomunitari . A prescindere dall'azione civile di sfratto che intentero' nei suoi confronti per l'inadempimento , nel frattempo e senza che cio' costituisca accettazione tacita o implicita della permanenza dei due soggetti estranei, voglia inviarmi copia del permesso di soggiorno dei suddetti .
Diversamente provvederò a segnalare il caso alla Questura essendo la questione (oltre che sotto il profilo civilistico che verrà gestito inter-nos) , per Lei penalmente rilevante in quanto in Italia è vietato ospitare persone sfornite di Permesso di Soggiorno, cosa fra l ' altro che pure rileva ai fini dell' antiterrorismo
tu sei convinto che il cittadino del Bangadlesh capisca questa lettera?[DOUBLEPOST=1399448298,1399448163][/DOUBLEPOST]
Altro che stessa cosa! La comunicazione scritta all'autorità locale di pubblica sicurezza, ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998, eri tenuto a farla entro quarantotto ore.
infatti nel questionario da consegnare non c'é alcun riferimento al fatto che il contratto sia stato registrato o meno.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
tu sei convinto che il cittadino del Bangadlesh capisca questa lettera?

Termini come "Tribunale " Polizia " Permesso di soggiorno " "antiterrorismo " credi che non li capisca ? E visto che li capisce non credi che a pesce non si butti a cercare qualcuno che gli traduca per bene il tutto ? E magari "avendo la coda di paglia " non credi gli venga un po' di fifa e corra a negoziare ?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se si vuole combattere la giustizia fai da te, ancora presente in molte zone del nostro Paese, quella titolata dovrebbe lavorare di più per accorciare drasticamente i loro tempi.
 

giovanna1948

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il contratto di locazione con opzione di regime fiscale di CEDOLARE SECCA esonera dalla denuncia alla Pubblica Sicurezza del nuovo inquilino.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
L' opzion per la cedolare secca o meno non rileva ( è un fatto meramente fiscale ) : per il resto
ai sensi della Legge n. 131/2012, chiunque cede un immobile a titolo oneroso, ovvero se lo affitta o lo vende, e procede alla registrazione obbligatoria del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, assolve gli obblighi di fare la comunicazione di cessione di fabbricato solo se si tratta di un cittadino italiano o comunitario. Ciò vuol dire che non dovrà essere presentato a mano o inviato per raccomandata alcun modulo di cessione di fabbricato.
Se invece si tratta di un cittadino extracomunitario rimane comunque l’obbligo di fare la comunicazione di cessione di fabbricato, la quale deve essere fatta entro 48 ore da quando l’immobile venga messo a disposizione del cittadino extracomunitario (art. 12, Legge n. 191/78 e art. 7 del D.Lgs. 286/98).
Inoltre, la cessione del fabbricato fatta in favore di cittadino extracomunitario gli consente di avere un documento che dimostri la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
cordialità
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il contratto di locazione con opzione di regime fiscale di CEDOLARE SECCA esonera dalla denuncia alla Pubblica Sicurezza del nuovo inquilino.
La comunicazione di cessione del fabbricato prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 è assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e locazione). Ciò per effetto:
- dell'art. 5, comma 4 del D.L. n. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011, che recita:
"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
- dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 79/2012, convertito con legge n. 131/2012, che recita:
"La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191".
"L'assorbimento" per i contratti di locazione avviene indipendentemente dall'adesione al regime opzionale della cedolare secca.
Resta dunque l'obbligo di quella comunicazione solamente nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso.

Però quella comunicazione è diversa dalla comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/98, dovuta anche per il solo "alloggio o "ospitalità" dello straniero (*) o apolide, che quindi resta dovuta nella fattispecie in discussione.
(*) per straniero s'intende un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ex art. 1 di quel decreto legislativo.
 

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