Gianco

Membro Storico
Professionista
Se non capisco male, qua si scrive un'altra cosa.
Quid iuris della quota rinunciata dall'erede?
In merito è necessario operare alcune distinzioni.
Nelle successioni legittime:

  • 1. il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, per rappresentazione, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente;
    1. 2. il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non voglio venire alla successione) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti, identificati ai sensi dell'art. 569 c.c.;
  • 3. il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi;
    4. il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.
Fonte: La rinuncia all'eredità
(www.StudioCataldi.it)

Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Fonte: La rinuncia all'eredità
(www.StudioCataldi.it)
 

pensionato

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Conduttore
Grazie a tutti, mi sento di essere come in una famiglia che tutti si prodigano per la soluzione dei problemi. A tutti voi un AUGURIO sincero di un Buon Anno 2017 di salute e serenità con le vostre famiglie. Ci risentiremo all'anno nuovo e grazie ancora.
 
O

Ollj

Ospite
e non capisco male, qua si scrive un'altra cosa.
Salve Gianco,
Certo si scrive ben diversamente da come lei conclude.
Infatti non è l'art.522 cc l'oggetto del mio "appunto", anzi: io stesso lo citai nel mio argomentare. Il problema è l'uso che si fa dell'art.522 Cc; tale disciplina infatti non può applicarsi al caso di specie prospettato da pensionato.
Il de cuius di pensionato (suo padre), lasciò in eredità l'immobile e tutti e tre i fratelli hanno accettato la propria quota: ergo l'art.522 non si applica a pensionato e i due fratelli. Per applicarsi l'art.522 sarebbe stato necessario che almeno qualcuno avesse rinunziato (ma nel caso di specie nessuna rinuncia vi fu)

Ci sono due diverse successioni e pensionato è interessato solo alla prima (quella del padre); la successione del fratello si apre e si chiude così com'è non essendoci alcun successibile e di conseguenza tutto va allo Stato
 
Ultima modifica di un moderatore:

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ollj e Gianco bene come interpretare questo "benedetto o maledetto articolo 522 io, per il momento, lo confesso, che non ho avuto tempo per "ripassarlo"...dopo pranzo, mi impegnerò....Voi rileggete il tutto a volte basta l'inclusione o l'esclusione di una virgola per alterare ed interpretare una frase.....Scherzi a parte, senza offesa per nessuno dei due, non potrebbero intervenire altri Membri illustri come voi? Tanto per "accrescere" la discussione:applauso::applauso::applauso:
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Siamo 3 fratelli e nel lontano anni 60 nostro padre contemporaneamente alla costruzione fece già la donazione a noi 3 in parti uguali e la mamma solo usufruttuaria senza nessuna quota. Il papà ormai già deceduto 45 anni fa, un fratello a gennaio prossimo sono 10 anni che è deceduto quindi siamo rimasti eredi in 2 più 2 nostri nipoti ovvero i figli del fratello deceduto, la mamma è deceduta a ottobre scorso.
1. i 2 nipoti dopo quasi 10 anni a gennaio prossimo che è deceduto il loro papà NON hai mai fatto la successione e quindi una terza parte della casa risulta ancora intestato a nostro fratello deceduto;
Se i due figli non hanno accettato l'eredità, interviene l'art. 522.
 
O

Ollj

Ospite
No Gianco: I due figli non hanno accettato l'eredità del padre. Punto.
Nessuno l'ha accettata = non si può applicare l'art.522; per applicarlo bisogna che qualcuno accetti e per converso qualcun altro rifiuti: infatti, art.522: "Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante"
Di grazia, chi secondo lei ha accettato mai l'eredità del fratello di pensionato? Nessuno = non ci sono successibili = non si applica l'art.522 = si applica la devoluzione allo Stato
 
O

Ollj

Ospite
Se i due figli non hanno accettato l'eredità, interviene l'art. 522.
E' l'eredità del fratello, mica l'eredità del padre pensionato; pensionato è erede del proprio padre, non è erede del proprio fatello (mai ha accettato e nemmeno i figli lo fecero); il fratello muore e nessuno gli succede = tutto allo Stato.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Io no parlo di "pensionato", ma degli eredi del fratello i cui figli non hanno accettato l'eredità. Pertanto ad essi subentrano gli altri aventi diritto prima che intervenga lo stato. Io sono un erede di un'eredità giacente: credo fosse una zia di mia madre deceduta, anch'essa. Se noi lontani nipoti non avessimo accettato, sarebbe intervenuto lo Stato.
 
O

Ollj

Ospite
Appunto! Quello che le sto ripetendo da giorni.
Il fratello di pensionato muore. I suoi figli e chi potrebbe sostituirli per rappresentazione NON ACCETTANO.
NON ACCETTA (perché non può) neppure pensionato e l'altro suo fratello (per farlo necessiterebbero di un atto di formale rinunzia all'eredità come già dissi, da parte dei figli e/o loro figli in rappresentanza).
Ergo, nessuno ha accettato l'eredità del fratello oberato da ipoteca. Decorsi 10 anni il diritto di accettare si prescrive ed il fratello morto NON HA EREDI.
TUTTO SI DEVOLVE ALLO STATO.
L'art.522 Cc NON PUÒ ESSERE APPLICATO (conditio sine qua non è che un successibile abbia accettato e che un altro abbia rifiutato). Qui nessuno SI ACCRESCE DI NULLA, dato che nessuno accetta e nessuno rinunzia.

P.s. scusate il non minuscolo ma con lo Smartphone non mi riesce evidenziare.
 

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