Stefano23

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il mio inquilino si preoccupa di incorrere in questioni legali perchè dichiara al fornitore di energia di essere in affitto al numero 4 quando nel contratto si trova al numero 2.
Gli dico di fare la voltura lo stesso?

Riguardo al 4+4 non capisco: il contratto è di 4 anni, mi pare chiaro.
I 4 anni aggiuntivi pensavo fossero dovuti se nessuna delle parti vuol chiudere, ma se io locatore voglio chiudere posso farlo, no?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il mio inquilino si preoccupa di incorrere in questioni legali perchè dichiara al fornitore di energia di essere in affitto al numero 4 quando nel contratto si trova al numero 2.
Il contratto è regolare: il numero civico non è determinante. Ma se è così pignolo, può fare una comunicazione con raccomandata AR con la quale comunica la variazione di detto numero, restando invariato il resto.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Il tuo inquilino deve solo mettere il contatore a suo nome con lo stesso indirizzo e con il nr. civico variato e niente altro, basta una semplice telefonata, l'importante avere a disposizione il nr. del contatore e del cliente attuale
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
I 4 anni aggiuntivi pensavo fossero dovuti se nessuna delle parti vuol chiudere, ma se io locatore voglio chiudere posso farlo, no?
No, o meglio non sempre, se come presumo hai optato per il contratto conforme alla L431/98. Devono sussistere le condizioni seguenti.

Riporto l'art. 3 comma 1 della suddetta legge

Art. 3. (Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita';
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 

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