pisanicarolina

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Salve, nel 1994 ho staccato il mio appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato in quanto l'impianto non funzionava bene e l'appartamento gelava.
All'epoca il precedente amministratore aveva iniziato una causa contro di me, causa che fu abbandonata a seguito della mia dichiarazione di continuare a pagare anche il consumo del combustibile.
Ora, dopo 16 anni mi sembra ingiusto dover continuare a pagare per una cosa che non utilizzo, ma l'amministratore mi diche che se non pago anche il consumo del combustibile mi farà il decreto ingiuntivo.
Come faccio oggi a dimostrare che il distacco non farà diminuire i costi del consumo combustibile?
 

Alessia Buschi

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Ciao,
L’impianto centralizzato normalmente è progettato, dimensionato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell’edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, prevenendo e distribuendo le dispersioni di calore attraverso i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell’immobile, il distacco da parte di uno o alcuni dei condòmini deve ritenersi vietato quando incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio per i condòmini che continuano a servirsi dell’impianto centralizzato
Il distacco è, invece, consentito:
a) quando è autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità dei partecipanti alla comunione;
b) quando, da parte dei condòmini interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa derivare alcun inconveniente (Cass. 30-11-1984, n. 6269);
c) quando, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche dell’impianto, comporti una effettiva proporzionale riduzione del consumo, con esclusione di aggravi di sorta per gli altri condòmini (Trib. Milano 7-10-1991).

ho staccato il mio appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato in quanto l'impianto non funzionava bene e l'appartamento gelava.

Vizi dell’impianto - Nel caso di insufficiente riscaldamento di un appartamento, dipendente da una deficienza nell’organizzazione e conduzione dell’impianto comune, l’amministrazione condominiale è tenuta ad eliminare ogni vizio o difetto dell’impianto, risarcendo il singolo partecipante danneggiato (Trib. Milano 26-1-1989, n. 680).

Fai fare una perizia da un termotecnico stabilendo così se effettivamente il tuo distacco ha provocato e continua a provocare uno squilibrio termico. :daccordo:
 

adimecasa

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ti puoi staccare solo se l'assemblea ti autorizza al distacco pagando circa un 30% del consumo reale, dovrai dimostrare che ti sei distaccato con la rimozione dei radiatori ciao adimecasa:daccordo:
 

nuba

Nuovo Iscritto
Non occorre nessuna autorizzazione condominiale per staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, poiché si tratta di un diritto individuale su un servizio comune, su cui l’assemblea non ha potere di deliberare.
Il distacco deve ritenersi legittimo, però, solo qualora sia avvalorato da una perizia tecnica che escluda danni all’impianto centralizzato derivanti dal distacco stesso.
La perizia deve anche escludere o comunque quantificare la percentuale di utilizzo residuo (ad esempio dei tubi passanti nelle pareti dell’impianto centrale e delle sue diramazioni), per cui il condomino contribuirà alle spese di consumo in proporzione a detta percentuale.
Non è possibile, invece, sottrarsi dal contributo per le spese di conservazione dell’impianto, che rimane comunque una parte comune.
 

adimecasa

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Risposta x nuba se non è previsto dal titolo, occorre la delibera assembleare qualificata, onde poter staccarsi dal riscaldamento centralizzato, vedi mio post precedente, oltre al versamento di una quota di circa 30% per il mantenimento e per la manutenzione dell'impianto, e che il tutto non porti squilibrio all'impianto stesso:daccordo:
 

nuba

Nuovo Iscritto
adimecasa, con tutto il rispetto, non sono d'accordo:

Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974
E' legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed il distacco dall'impianto centralizzato, senza necessità di autorizzazione o di accettazione da parte degli altri partecipanti, ove l'interessato dimostri che dalla rinunzia e dal susseguente distacco non derivi un aggravio di spese per i condomini che continuano ad usufruire, né uno squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Con il conseguente esonero dal pagamento delle spese per l'uso, ma non certo di quelle per la conservazione.

Cass., sez. II, 30 marzo 2006 n. 7518
Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.


Nei medesimi termini la Cassazione si era già espressa con numerose pronunce (ex plurimis cfr Cass. civ. n.6923/01, Cass. civ. n.129/99 e Cass. civ. n.1775/98).
 

adimecasa

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nel condominio dove amministro senza l'autorizzazione dell'assemblea qualificata, continuerài a pagare le spese del riscaldamento, fino a quando dimostrerài che il condominio con il tuo distacco ha risparmiato, ma continuerài a pagare anche la manutenzione dell'impianto e la dispersione del calore dello stesso, questo io applico dove amministro salvo casi che non sia diverso dal titolo.;):daccordo::fiore:

poco importa che tiu sia :daccordo: o no
 

nuba

Nuovo Iscritto
Hai detto bene: "nel condominio dove amministri".
Non tutti i condomini ed i rispettivi regolamenti sono uguali e non tutti i condòmini sono disposti a farsi rubare i soldi.
Supponi il caso in cui "il titolo", ovvero il regolamento di condominio contrattuale, non disponga nulla in proposito. Come ti comporti?
Oppure, nei condomini fino a dieci unità immobiliari, è probabile che il regolamento di condominio neppure ci sia. In questo caso l'assemblea qualificata che delibera su un mio diritto individuale è NULLA.
Fermo restando l'art. 1118 c.c., la perizia di un termotecnico abilitato è ormai assodato che sia necessaria e come ho già scritto nel mio post precedente, deve escludere o comunque quantificare la percentuale di utilizzo residuo (ad esempio dei tubi passanti nelle pareti dell’impianto centrale e delle sue diramazioni), per cui il condomino contribuirà alle spese di consumo in proporzione a detta percentuale.

Aggiunto dopo 9 minuti :

ah, dimenticavo...: daccordo::fiore::daccordo::fiore:;)
 

Antonella Tamagnone

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Buon giorno a tutti!
Devo dedurre che il condomino che si distacca e fa un termoautonomo debba pagare le spese per il consumo del gas fino a quando non produca la dichiarazione di termotecnico dove dichiari che i restanti tre condomini non solo non abbiano un danno ma che risulti una diminuzione della spesa per i consumi.
Il condomino non ha pagato l'ultima rata dell'esercizio 2010 perche' distaccato dall'impianto centralizzato.
La caldaia che utilizziamo e' stata cambiata 4 anni fa e' a condensazione come da norma ed e' stata installata con un certo numero di calorie. Ora deve lavorare con un circolo d'acqua del 25% in meno. Posso dire agli altri condomini di questa mancanza? Grazie
 

Alessia Buschi

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Professionista
Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Come per esempio il distacco dal riscaldamento centralizzato e questo l'ha ribadito una Sentenza di Cassazione n. 7518 del 30/03/2006:
Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Le spese di ripartizione per la manutenzione ed il consumo della caldaia da parte di chi NON si è staccato, potrebbero essere ripartite così:
30% fra tutti i condomini in base ai millesimi di riscaldamento indipendentemente dal consumo;
70% in base ai millesimi di riscaldamento moltiplicate le ore di accensione dei singoli appartamenti.
:daccordo:
 

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