Daniele 78

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A Bologna la superficie minima per i monolocali è di 28 mq...
è una norma nazionale è il D.M 5 luglio 1975, questo un piccolo stralcio
  • altezza minima dei locali adibiti ad abitazione è di 2,70 mt; mentre per corridoi, bagni locali igienici e ripostigli 2,4 mt; in alcuni comuni montani l'altezza dei locali abitabili è abbassata a 2,55 mt
  • la superficie abitabile non deve essere inferiore ai 14 mq per i primi quattro abitanti; 10 mq per ciascuno dei successivi
  • stanze da letto: superficie minima letto singolo di 9 mq; per letto doppio 14 mq oltre, dopo ulteriore letto oltre il primo mq 12
  • Stanze da soggiorno: superficie maggiore di mq 14
  • alloggio minimo: non meno di 28 mq (per una persona); 38 mq (per due persone)
  • superficie finestrata apribile non meno di 1/8 della superficie del pavimento
  • stanza da bagno: bagno completo con queste attrezzature: vaso, bidet, lavabo, vasca-doccia
  • locale igienico: con le seguenti attrezzature: lavabo, bidet e tazza.
Oltre a queste prescrizioni dobbiamo aggiungere le prescrizioni per l'utilizzo delle abitazioni da parte dei diversamente abili contenuti nel D.M 236 del 14 giugno 1989 e sono:
  • raccordi pedonali con rampe di pendenza tra il 5% e l'8%
  • ascensore con cabina di dimensioni interne non inferiore a 130 cm di profondità e 95 cm di larghezza
  • porte interne: larghezza non inferiore a 80 cm, disimpegno antistante l'ascensore non inferiore a 150 cm x 150 cm
  • corridoi comuni: non inferiori a 120 cm di larghezza, corridoi degli alloggi non inferiori a 100 cm di larghezza
La superficie di ogni alloggio si determina sommando la Superficie utile di ogni singolo vano, al netto delle murature, sotto finestre e soglie, a cui va aggiunto il 60% delle superfici non residenziali, quali le superfici scoperte (logge e balcone) scale e androni e cantine e posto auto in misura non superiore a 18,00 mq. per ogni singolo alloggio e le scale interne nel caso di alloggio su due livelli.
 

Suz

Membro Junior
Proprietario Casa
Scusa, ma cosa c'entrano le prescrizioni sui disabili? L'appartamento è in un condominio esistente da 50 anni; rampe, ascensori e porte non sono cose sulle quali si possa intervenire.
60% dei balconi e delle parti comuni? Anche del giardino?
 

griz

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Bravo Daniele, quelle sono le misure di legge
per Suz: quendo procedi ad una ristrutturazione vanno verificate anche le rispondenze alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
 

Daniele 78

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Bravo Daniele, quelle sono le misure di legge
per Suz: quendo procedi ad una ristrutturazione vanno verificate anche le rispondenze alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
Grazie!! aggiungo più per @Suz che non per te, che nel qual caso l'edificio (di solito vecchio) avesse scale e nessun ascensore, (oppure un vecchio ascensore molto stretto ma non adatto al passaggio di persona su carrozzella) tecnicamente le uniche soluzioni sono o fare un ascensore esterno, o il montascale.
Se poi tutti i condomini se ne sbattono allegramente del'adeguamento alle varie norme e fanno come vogliono è un discorso, ma sta di fatto che sarebbe obbligatorio.
 
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Suz

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Proprietario Casa
quendo procedi ad una ristrutturazione vanno verificate anche le rispondenze alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
Perdonate la mia ignoranza, ma non ho capito la corrispondenza tra regole teoriche e obblighi: una volta che verifico, e vedo che l'ascensore è piccolo e che ci sono 10 gradini per arrivare al portone, ad esempio, cosa faccio?
Questo può impedire la ristrutturazione e riaccatastamento dell'appartamento che vorrei acquistare?
Non è per essere insensibile, ma si tratta di un condominio con 200 famiglie, per cui evidentemente la mia buona volontà sarebbe comunque ininfluente.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
erdonate la mia ignoranza, ma non ho capito la corrispondenza tra regole teoriche e obblighi: una volta che verifico, e vedo che l'ascensore è piccolo e che ci sono 10 gradini per arrivare al portone, ad esempio, cosa faccio?
Ci dovresti mettere un monta-scale, parlo come condominio, oppure(se hai spazio sufficiente) farti fare un rampa in metallo (da un fabbro) che sormonta una parte dei gradini con le caratteristiche di pendenza e larghezza specificata nei D.M sopra descritti...

Questo può impedire la ristrutturazione e riaccatastamento dell'appartamento che vorrei acquistare?
Senza il rispetto della normativa sui portatori di handicap anche in caso di ristrutturazione di TUTTI gli edifici pubblici e privati, non avresti l'AGIBILITÁ.
Funziona così già da molti anni, non è una cosa recente.
http://www.disabili.com/mobilita-au...36-barriere-architettoniche-normativa-e-leggi
la legge primaria sulle barriere architettoniche è la legge 13/89, meglio specificata poi dal DM 236/89 che ne è il decreto attuativo.
Non solo è uno dei requisiti per l'AGIBILITÁ degli immobili come dal testo unico edilizia D.P.R 380/2001.
 

Suz

Membro Junior
Proprietario Casa
Quindi la conclusione è meglio non comprare, perchè poi non potrei ne' ristrutturarlo ne' affittarlo, giusto?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Quindi la conclusione è meglio non comprare, perchè poi non potrei ne' ristrutturarlo ne' affittarlo, giusto?
No, la conclusione è che quando lo compri e lo ristrutturi devi attenerti alle normative sopra specificate altrimenti non ti rinnovano l'agibilità per l'immobile.
Invece le barriere architettoniche andrebbero abbattute comunque anche senza ristrutturazioni, in un condominio (visto che è un obbligo per tutti gli immobili vecchi e nuovi pubblici e privati). Ma si sa imporre qualcosa come l'abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini è sempre molto molto molto molto molto problematico nella realtà per tutta una serie di motivi...che partono in primis dai costi.
per mettere un monta-scale non devi fare particolari demolizioni anzi...
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
C'è un però,per le barriere architettoniche, per il loro abbattimento (come per altri interventi) c'è il 50% di detrazione fiscale sui lavori.
 

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