key

Membro Assiduo
Professionista
Non mischiamo I contratto abitativi e non
Per I contratto abitativi lo sfratto per morosita e'retroattivo ai fini IRPEF.
Quindi la 1456 non e'essenziale.
Lo e'ed e'pretesa dallAdE per I contratti NON abitativi.
Prevedere Una risoluzione espressa automatica cioe'srnza intimazione o diffida.
Mettiamolo nel contratto.
Non credo ci sia Una sentenza Della cassazione che avalla la risoluzione contratto ipso iure,con la 1456c.c.
Ma metti Il caso che la societa conduttrice scompare da un giorno all'altro .corrono I soci in ccia e chiudono.
A chi comunichi Tu locatore l'intenzione di avvalerti dela 1456 entro 15 giorni....
La pec e'chiusa.
La raccomandata e'notificata per giacenza.
Invii la raccomandata alla segreteria del Comune.
Come sempre di scrive nei contratto in caso di irreperibilita'.
Comunque passano giorni.....
Allora dato che la societa'e'chiusa
O meglio la pec non viene notificata.
Sei libero di chiudere immediatamente Il contratto.
Tanto nessuno reclamera'.
L'Agenzia delle Entrate recepisce la risoluzione contratto.
Non certo gli intetessano gli aspetti legali successivi per lo Sgombero locale.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Non mischiamo I contratto abitativi e non
Ok, ma io ho capito che l'art. 55 della l. 392/1978 (possibilità per il conduttore di sanare la morosità in sede giudiziale escludendo quindi la risoluzione del contratto) vale anche per i contratti commerciali.
E' giusto?
Allora come si dovrebbe scrivere correttamente in un contratto di locazione (abitativo o commerciale) la clausola di risoluzione espressa, per non cozzare contro gli art. 5 e 55 della l. 392/1978???!
Spero che qualche esperto ci illumini, grazie!
 
O

Ollj

Ospite
l'art. 55 della l. 392/1978 (possibilità per il conduttore di sanare la morosità in sede giudiziale escludendo quindi la risoluzione del contratto) vale anche per i contratti commerciali.

È applicaibile per la fattispecie di cui all'art.5, quindi solo per la locazione abitativa.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
D'altronde lo sfratto è meno difficile quando si tratta di locazione di locali commerciali. In Italia invece nelle locazioni abitative i giudici hanno una particolare venerazione per i figli dell'inquilino, quasi fossero figli del giudice stesso o del locatore: non sono sfrattabili.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Si,Uva
La 1456 c.c. fa un baffo al conduttore.
SERVE per NON pagare IRPEF su canoni NON percepiti PER I CONTRATTI NON ABITATIVI.
LO IMPONE l'Agenzia delle Entrate con CIRCOLARE 11 E del 21 Maggio 2014.
Quindi citala nel contratto per morosità,oneri accessori,cambio di destinazione d'uso,assicurazione,etc.
Cita ipso iure 1456 c.c.
Non citare l'art.1454 c.c.,ne l'art.1462 c.c.
Usa la PEC pubblica della società conduttrice per comunicazioni.

Quando senti puzza di bruciato,senza tanti fronzoli ,chiudi il contratto.
Ripeto alla società conduttrice non gl'importa nulla.Ma tu stai a posto con l'Agenzia delle Entrate.

Tanto avrai una fideiussione semestrale a garanzia,od un analogo deposito fruttifero di 6 mesi,pagato con circolare dal garante,hai tempo per valutare che aria tira....
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo @key. Nei contratti commerciali la clausola risolutiva espressa è indispensabile per non pagare le imposte sui canoni non percepiti.
Sorge un (grosso) problema se, dopo aver chiuso il contratto come dici tu, il proprietario non riesce a liberare i locali. Non è detto che il conduttore estingua la sua società o scompaia o comunque se ne vada. Può rimanere lì, ovviamente senza più pagare. Allora è necessario rivolgersi al giudice, come aveva spiegato @Ollj nella discussione precedente.
 
O

Ollj

Ospite
Con riferimento alle locazioni commerciali, per le quali non opera l'art.55 Legge Equo Canone nè il "termine di grazia" di fronte del giudice, bensì trova applicazione il principio degli articoli 1453 e seguenti C.C. , la clausola risolutiva espressa specificamente indicata a contratto che richiami l'art.1456 Cc.
Si tenga infatti presente come non a caso l’articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998 che riforma l' art. 26 del TUIR, non si applica alle locazioni commerciali; conseguentemente il mancato adempimento nei termini contrattuali, in presenza di clausola risolutiva espressa, sarà causa idonea per la risoluzione ipso iure e supporto idoneo per conseguire, ai fini fiscali, la relativa esenzione.
Circa il contenuto della clausola: mi limiterei al richiamo del combinato art.1454 e 1456, indicando che anche la morosità di una sola mensilità e/o degli oneri accessori costituirà ipso iure la risoluzione del contratto per inadempimento.
Quanto alla successiva procedura da esperire giudizialmente al fine di riottenere il reintegro nel possesso dell'immobile, non dovrà essere l’ordinaria domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c. (intimazione di sfratto per morosità, domanda costitutiva), bensì la procedura "speciale" ai sensi art.1456 Cc al fine d'ottenere una sentenza "dichiarativa di accertamento" dell’avvenuta risoluzione ope legis realizzatasi.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Ollj
Questa non la so.
Cioe'non Si fa lo sfratto per morosita'classico,ma Si presenta al giudice che Il contratto e'risolto per 1456 allegando agli atti l'RLI di risoluxione con I 67 E di tributo?
 

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