E' necessario effettuare un ragionamento (diciamo così) giuridico, mi perdoni qualche esperto ma io la vedo così.
Per prima cosa cosa dice l'art 1120?
dice;
- I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
...
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ....
Questo articolo non ammette esoneri di qualsiasi tipo
Una volta approvata con questa maggioranza la delibera per l'antenna che succede?
Succede che si deve leggere l'art 1137 cc, il quale afferma;
- Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Ecco spiegato (credo che il ragionamento non faccia una piega) il prechè non è possibile essere esonerati, per l'ascensore invece ci sono delle deroghe ben stabilite anche da Sentenze di Cassazione, certo che non fanno legge ma la legge c'è ed è l'art. 1121 cc. che afferma;
- Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Ossia deve essere una spesa molto gravosa, e il costo per l'antenna non lo è oppure una cosa voluttuaria, e la visione della TV non lo è, anzi l'abbiamo e l'usiamo giornalmente (bombardati da reclame e pubblicità, ma è un altro discorso)
Ovvero come avevo anche detto in precedenza questo articolo (1121) non si puù usare per l'antenna perchè non è spesa gravosa e non è voluttuaria, ed inoltre l'oggetto fa già parte dell'art. 1120 cc
Spero che qualche legale legga questa mia valutazione ed esprima il suo parere.