gigetto

Nuovo Iscritto
Ciao Gigetto
infatti non ho la pretesa di essere un giurista, ma l'esame era severo (stranamente) e la materia me l'hanno insegnata bene dei giuristi.
Quello che volevo asserire è semplicemente che la mediazione non è un contratto ma un onere e come tale non ha bisogno di un incarico scritto. Le pattuizioni che vengono fatte sottoscrivere al cliente solitamente sono in deroga a quanto previsto dalla legge in tema di mediazione, ovvero circa la provvigione da corrispondere secondo gli usi della provincia di appartenenza e il rimborso spese. Proprio perchè in deroga alla mediazione, quegli incarichi sottendono la fattispecie di mediazione atipica. Atipica proprio perchè la tipica è quella a cui facevo riferimento io. Come agente immobiliare posso decidere di porre in essere delle condizioni a favore del cliente (provvigione ridotta o azzerata, rinuncia al rimborso spese ecc. ecc.) in cambio di altre condizioni a vantaggio del mio lavoro (durata e esclusiva dell'incarico, rimborso spese solo in caso di recesso anticipato ecc. ecc.). Le condizioni poste nell'interesse di una sola parte, e nel caso specifico dell'agenzia, mi sembrano un tantino scorrette. Poi ovviamente ci sono i giuristi, i tribunali e chi di dovere a stabilire se si possono considerare clausule vessatorie. Giusto come dici tu cercare di agire con il buon senso (anche se un'agenzia che fa sottoscrivere una clausula in cui di parla di penale di importo pari alla provvigione anche dopo 4 giorni di lavoro mi sembra che il buon senso non lo conosca) e provare a trovare un accordo per quantificare il "danno" effettivamente arrecato per 4 giorni di lavoro e di pubblicità. Consiglio a tutti, di nuovo, di stare attenti a quello che firmate, visto che la sottoscrizione di un accordo non è obbligatoria per farci lavorare e, anzi, dovrebbe essere utilizzata a vostra tutela nel caso in cui abbiamo pattuito delle condizioni a vostro favore: noi siamo tutelati dal codice civile, il diritto alla provvigione e al rimborso spese non ce lo toglie nessuno se non siamo noi a rinunciarvi per iscritto!
Marco

Ciao Marco,
siamo assolutamente d'accordo su come un'agenzia dovrebbe comportarsi: in modo onesto e responsabile. Il Tuo approccio e le Tue osservazioni confermano l'impressione che ho avuto circa l'approccio corretto che rivendichi per la Tua professione. Molto probabilmente sei un bravo agente con una buona preparazione generica sulle norme della Tua professione. Ciò non toglie che, anche se l'esame è stato severo, persista qualche comprensibilissimo "limite" tecnico-giuridico.
Lungi da me tirarmela da giurista ma Ti assicuro che il diritto civile è più complesso di quanto immagini e conviene sempre farsi accompagnare dal dubbio. Forse Ti hanno spiegato male cos'è un onere, forse sei Tu ad averlo capito male ma in ogni caso è buona regola astenersi dall'utilizzare terminologia giuridica quando non la si conosce bene ma proprio bene bene.
Ciò non toglie che Tu possa essere comunque un formidabile agente senza sapere tutto degli strumenti giuridici utilizzati.
Nel dubbio però (ma fattelo venire !) non chiamare per nome un istituto e se proprio vuoi saperne di più chiedi al Tuo avvocato che Ti dirà che persino l'utente che compra il giornale, senza parlare ma con il semplice comportamento concludente di pagarlo, stipula con l'edicolante un contratto.
Grazie comunque per il tempo che mi hai dedicato.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
La mediazione è una attività che svolge il mediatore al quale può essere conferito l'incarico di mediare tra le parti al fine di raggiungere un accordo.
L'incarico al mediatore di trattare un affare è un contratto.
Parlare di "onere" in questo caso non ha alcun senso giuridico.:disappunto:
Avv. Luigi De Valeri:daccordo:
 

cshape

Nuovo Iscritto
Io sono pieno di dubbi, avrei anche un quesito legale da porre ma ho paura di non essere in tema visto che siamo in un forum di proprietari immobiliari, pero' mi chiedo come mai docenti, libri di preparazione all'esame e commissione a domanda specifica siano tutti concordi nel considerare l'incarico un "onere": io non sono tenuto ad essere un avvocato, la mia laurea non e' in materie giuridiche, ma come ogni volta in cui mi sono cimentato in una materia che non conosco con molta umilta' mi sono messo a studiare, ho posto domande ecc. ecc.
Visto che evidentemente chi ci prepara (docenti e testi di preparazione all'esame) commette un errore nel considerare l'incarico un onere, vi prego di segnalare la cosa alla camera di commercio perche' chi come me ha studiato su quei libri e ha risposto a quelle domande e' convinto di essere nel giusto e di dare consigli in buona fede
Marco
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
In tema di teoria del diritto e sul significato di ONERE.
Le "situazioni giuridiche passive" consistono nell'imposizione di una determinata condotta e comprendono il dovere,l'obbligo, la soggezione e l'onere.
L'onere è un comportamento necessario per ottenere o per conservare un determinato vantaggio.
Detto questo non mi preoccuperei più di tanto di quanto sostenuto in alcuni testi di dottrina che può essere più o meno opinabile e che vorrei leggere direttamente per dare un giudizio.;)
Personalmente :shock:e dal 1994, anno di iscrizione all'Albo, da operatore del diritto vivente che viene quotidianamente trattato nelle aule dei Tribunali, lasciando da parte la dottrina, mi preoccupo di attenermi alla lettera della legge, già di per sè difficile da interpretare a causa di molte lacunosità, facendo in modo di tutelare i diritti dei miei assistiti e farli riconoscere in sede giudiziale.
Ovviamente la giurisprudenza, ovvero le decisioni dei giudici di merito e di legittimità (la Cassazione), è un riferimento decisivo nell'attività professionale.
Ad ogni modo ad ognuno spetta svolgere al meglio la sua professione, in soldoni l'agente immobiliare si occupi di mediazione pur conoscendo ciò che statuisce la legge in materia, ai giudici e agli avvocati interpretare il diritto ed operare affinchè l'ordinamento sia rispettato.
Ciò detto ho la massima stima per chi si impegna a migliorare la propria preparazione professionale.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo:
 

gigetto

Nuovo Iscritto
Io sono pieno di dubbi, avrei anche un quesito legale da porre ma ho paura di non essere in tema visto che siamo in un forum di proprietari immobiliari, pero' mi chiedo come mai docenti, libri di preparazione all'esame e commissione a domanda specifica siano tutti concordi nel considerare l'incarico un "onere": io non sono tenuto ad essere un avvocato, la mia laurea non e' in materie giuridiche, ma come ogni volta in cui mi sono cimentato in una materia che non conosco con molta umilta' mi sono messo a studiare, ho posto domande ecc. ecc.
Visto che evidentemente chi ci prepara (docenti e testi di preparazione all'esame) commette un errore nel considerare l'incarico un onere, vi prego di segnalare la cosa alla camera di commercio perche' chi come me ha studiato su quei libri e ha risposto a quelle domande e' convinto di essere nel giusto e di dare consigli in buona fede
Marco

Non Ti preoccupare Marco, la Tua buona fede si è capita benissimo come la Tua voglia di migliorarTi professionalmente. Considera comunque che anche i docenti possono sbagliare (non immagini quante tesi raccapriccianti di "autorevole dottrina" di tanto in tanto mi capita di dover leggere), che il diritto civile è in continua evoluzione e che in ogni caso il dubbio è il motore della nostra consapevolezza. Accantona la smania di dare un nome alle situazioni e limitaTi a descriverle.
E poi, l'ho già scritto, per essere un ottimo agente immobiliare proprio non serve essere un fine giurista. :daccordo:
 

elalla

Membro Attivo
Egregio gigetto ed egregio avvocato de valeri leggetevi questo bel comunicato stampa:

"COMUNICATO STAMPA
IMMOBILIARE: IL TRIBUNALE DI MILANO SANZIONA
NUOVAMENTE I CONTRATTI DI INCARICO DI MEDIAZIONE
PERCHE’ VESSATORIE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL
RECESSO ANTICIPATO
CODICI: I CITTADINI POTRANNO CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE
SOMME PAGATE E NON DOVUTE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA
NULLITÀ DELLE CLAUSOLE
In tempi di crisi acquistare una casa è già di per sé un’operazione difficile se
poi a questa situazione aggiungiamo tutte le criticità del settore, la
compravendita diventa quasi un’impresa.
In questo contesto, su ricorso dell’Associazione di consumatori CODICI il Tribunale di
Milano, VII sezione civile, giudice: Maura Barberis in merito ai formulari utilizzati per gli
incarichi di mediazione di vendita immobiliare della catena di agenzie Pirelli e C. Real
Estate Franchising ha dichiarato abusiva la clausola contenuta nell’articolo 10 del
formulario di “incarico di mediazione” nella parte in cui prevede che il proprietario sia
tenuto a pagare una penale del 70% della provvigione in caso di recesso prima della
scadenza naturale del contratto.
“Il Tribunale, accogliendo la tesi di CODICI, ha stabilito che appare chiaro lo squilibrio tra
la posizione del venditore, o consumatore, e quella del mediatore, cioè il professionista” ha
commentato Stefano Monguzzi, responsabile dell’Ufficio legale Lombardia di CODICI,
questo perché il caso in cui il professionista recede senza giusto motivo è un’ipotesi
inesistente. “Basta infatti che il professionista non comunichi il recesso prima della
scadenza – continua Monguzzi – ma cessi di coltivare l’incarico per ottenere comunque
l’effetto desiderato senza dover pagare alcuna penale”.
In altre parole, mentre la penale del 70% a carico del consumatore è
pienamente efficace, quella posta a carico del professionista è una penale
puramente fittizia.
Tale sentenza è incuneata in un radicato convincimento del Tribunale di Milano sulla
vessatorietà delle clausole di tali contratti per quanto riguarda le penali da recesso. Lo
stesso Tribunale di Milano con sentenza n.10350/08, sempre su ricorso del CODICI aveva
dichiarato abusiva la clausola dei modelli della rete RE/MAX, nella parte in cui prevedeva
il pagamento di una penale nel caso in cui il consumatore (venditore dell’immobile) si
rifiutasse, per giustificati motivi (ad es. insolvibilità dell’acquirente), di concludere la
vendita con l’acquirente proposto dall’agente immobiliare.
La sentenza arriva in un contesto in cui i lombardi sembrano non avere più
soldi per acquistare case o investire in immobili. L’Osservatorio immobiliare di
CODICI ha documentato una serie di dati istituzionali e delle Borse immobiliari dalle quali
emerge che le contrazioni dei prezzi sono irrilevanti rispetto alle entrate delle famiglie
lombarde. In Lombardia il mercato immobiliare non è poi così in calo come potrebbe
sembrare e come era stato annunciato dalla crisi. La crisi c’è ma i prezzi degli appartamenti
sotto alla Madonnina tornano a crescere con un +2%. Nella zona milanese di Forlanini si
registrano i maggiori incrementi (+5,6%). E Sesto San Giovanni ha superato Monza ed è
diventato il comune più caro. In media, un appartamento a Milano costa 3.600 euro al
metro quadrato, 72 euro in più rispetto allo scorso anno. In alcune zone, quelle più
periferiche invece, il trend negativo prosegue con diminuzioni del 2,8% a Barona, del 2,5%
per il Gallaratese, del 2,1% per Certosa e per Turro e del 2% per Comasina.
Il rialzo dei prezzi interessa invece 10 delle 18 zone della città. Oltre a Forlanini. C’è Fiera-
De Angeli che ha registrato un aumento del 2,9%, Vigentino-Chiaravalle del 2,8%, Baggio
del 2,6 per cento e Garibaldi-Porta Venezia del 2,1%. Anche in Città studi i prezzi sono in
crescita, seppure in modo contenuto: Lambrate con +2%, Corvetto -Rogoredo che registra
un più 1,7%e zona Navigli-Bocconi con un aumento dello 0,9%.
Rimane escluso il centro storico, dove l’offerta di abitazioni è molto ristretta, ma il costo al
metro quadrato non è mai inferiore ai 6 mila euro.
In Provincia le cose non migliorano per le famiglie che devono comprare casa. Sesto è il più
caro con i suoi 2.619 euro a metro quadro come prezzo medio, Cinisello Balsamo ha
registrato un aumento dello 0,8% e Cologno dello 0,2%. A Brugherio gli appartamenti sono
aumentati dell’1,8% (2.533 euro a metro quadrato) e a Pioltello l’aumento è dell’1,7%
(1.990 a metro quadrato).
“Ritornando alla sentenza, la posizione di squilibrio posta in essere dalle
agenzie immobiliari è illegale e tutti i consumatori che hanno pagato penali
per recesso anticipato del contratto potranno ottenere la restituzione delle
somme versate – dichiara Ivano Giacomelli Segretario Nazionale del CODICI. Tale
principio è inoltre estendibile non solo ai contratti della Pirelli e C. Real
Estate Franchising ma a tutti i contratti di mediazione per la vendita
immobiliare di qualunque agenzia come evidenziato dall’oramai consolidato
orientamento del Tribunale di Milano.
I cittadini che hanno indebitamente pagato delle somme come penale per il
recesso anticipato o per non aver accettato per giusto motivo di concludere la
vendita dell’immobile, si potrà rivolgere a CODICI per ottenere la restituzione
delle somme pagate e non dovute".

Le agenzie immobiliari si devono imparare a fare firmare incarichi da cappio al collo...
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Tale sentenza è incuneata in un radicato convincimento del Tribunale di Milano sulla
vessatorietà delle clausole di tali contratti per quanto riguarda le penali da recesso. Lo
stesso Tribunale di Milano con sentenza n.10350/08, sempre su ricorso del CODICI aveva
dichiarato abusiva la clausola dei modelli della rete RE/MAX, nella parte in cui prevedeva
il pagamento di una penale nel caso in cui il consumatore (venditore dell’immobile) si
rifiutasse, per giustificati motivi (ad es. insolvibilità dell’acquirente), di concludere la
vendita con l’acquirente proposto dall’agente immobiliare.



A parte che questa è una sentenza di un Tribunale e non estesa, sulla motivazione sopra citata sono d'accordo, perchè il venditore non può essere obbligato ad accettare un acquirente insolvibile.

Per il resto, mi sembra una questione di lana caprina, dal momento che non si capisce perchè un agente immobiliare che ha preso un incarico in esclusiva, di questi tempi poi !!!!, dovrebbe recedere dall'incarico: l'unica motivazione che trovo valida per recedere da un incarico è l'impossibilità della vendita data da un abuso grave e non sanabile dell'immobile.

Silvana
 

gigetto

Nuovo Iscritto
Egregio gigetto ed egregio avvocato de valeri leggetevi questo bel comunicato stampa:

"COMUNICATO STAMPA
IMMOBILIARE: IL TRIBUNALE DI MILANO SANZIONA
NUOVAMENTE I CONTRATTI DI INCARICO DI MEDIAZIONE
PERCHE’ VESSATORIE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL
RECESSO ANTICIPATO
CODICI: I CITTADINI POTRANNO CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE
SOMME PAGATE E NON DOVUTE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA
NULLITÀ DELLE CLAUSOLE
In tempi di crisi acquistare una casa è già di per sé un’operazione difficile se
poi a questa situazione aggiungiamo tutte le criticità del settore, la
compravendita diventa quasi un’impresa.
In questo contesto, su ricorso dell’Associazione di consumatori CODICI il Tribunale di
Milano, VII sezione civile, giudice: Maura Barberis in merito ai formulari utilizzati per gli
incarichi di mediazione di vendita immobiliare della catena di agenzie Pirelli e C. Real
Estate Franchising ha dichiarato abusiva la clausola contenuta nell’articolo 10 del
formulario di “incarico di mediazione” nella parte in cui prevede che il proprietario sia
tenuto a pagare una penale del 70% della provvigione in caso di recesso prima della
scadenza naturale del contratto.
“Il Tribunale, accogliendo la tesi di CODICI, ha stabilito che appare chiaro lo squilibrio tra
la posizione del venditore, o consumatore, e quella del mediatore, cioè il professionista” ha
commentato Stefano Monguzzi, responsabile dell’Ufficio legale Lombardia di CODICI,
questo perché il caso in cui il professionista recede senza giusto motivo è un’ipotesi
inesistente. “Basta infatti che il professionista non comunichi il recesso prima della
scadenza – continua Monguzzi – ma cessi di coltivare l’incarico per ottenere comunque
l’effetto desiderato senza dover pagare alcuna penale”.
In altre parole, mentre la penale del 70% a carico del consumatore è
pienamente efficace, quella posta a carico del professionista è una penale
puramente fittizia.
Tale sentenza è incuneata in un radicato convincimento del Tribunale di Milano sulla
vessatorietà delle clausole di tali contratti per quanto riguarda le penali da recesso. Lo
stesso Tribunale di Milano con sentenza n.10350/08, sempre su ricorso del CODICI aveva
dichiarato abusiva la clausola dei modelli della rete RE/MAX, nella parte in cui prevedeva
il pagamento di una penale nel caso in cui il consumatore (venditore dell’immobile) si
rifiutasse, per giustificati motivi (ad es. insolvibilità dell’acquirente), di concludere la
vendita con l’acquirente proposto dall’agente immobiliare.
La sentenza arriva in un contesto in cui i lombardi sembrano non avere più
soldi per acquistare case o investire in immobili. L’Osservatorio immobiliare di
CODICI ha documentato una serie di dati istituzionali e delle Borse immobiliari dalle quali
emerge che le contrazioni dei prezzi sono irrilevanti rispetto alle entrate delle famiglie
lombarde. In Lombardia il mercato immobiliare non è poi così in calo come potrebbe
sembrare e come era stato annunciato dalla crisi. La crisi c’è ma i prezzi degli appartamenti
sotto alla Madonnina tornano a crescere con un +2%. Nella zona milanese di Forlanini si
registrano i maggiori incrementi (+5,6%). E Sesto San Giovanni ha superato Monza ed è
diventato il comune più caro. In media, un appartamento a Milano costa 3.600 euro al
metro quadrato, 72 euro in più rispetto allo scorso anno. In alcune zone, quelle più
periferiche invece, il trend negativo prosegue con diminuzioni del 2,8% a Barona, del 2,5%
per il Gallaratese, del 2,1% per Certosa e per Turro e del 2% per Comasina.
Il rialzo dei prezzi interessa invece 10 delle 18 zone della città. Oltre a Forlanini. C’è Fiera-
De Angeli che ha registrato un aumento del 2,9%, Vigentino-Chiaravalle del 2,8%, Baggio
del 2,6 per cento e Garibaldi-Porta Venezia del 2,1%. Anche in Città studi i prezzi sono in
crescita, seppure in modo contenuto: Lambrate con +2%, Corvetto -Rogoredo che registra
un più 1,7%e zona Navigli-Bocconi con un aumento dello 0,9%.
Rimane escluso il centro storico, dove l’offerta di abitazioni è molto ristretta, ma il costo al
metro quadrato non è mai inferiore ai 6 mila euro.
In Provincia le cose non migliorano per le famiglie che devono comprare casa. Sesto è il più
caro con i suoi 2.619 euro a metro quadro come prezzo medio, Cinisello Balsamo ha
registrato un aumento dello 0,8% e Cologno dello 0,2%. A Brugherio gli appartamenti sono
aumentati dell’1,8% (2.533 euro a metro quadrato) e a Pioltello l’aumento è dell’1,7%
(1.990 a metro quadrato).
“Ritornando alla sentenza, la posizione di squilibrio posta in essere dalle
agenzie immobiliari è illegale e tutti i consumatori che hanno pagato penali
per recesso anticipato del contratto potranno ottenere la restituzione delle
somme versate – dichiara Ivano Giacomelli Segretario Nazionale del CODICI. Tale
principio è inoltre estendibile non solo ai contratti della Pirelli e C. Real
Estate Franchising ma a tutti i contratti di mediazione per la vendita
immobiliare di qualunque agenzia come evidenziato dall’oramai consolidato
orientamento del Tribunale di Milano.
I cittadini che hanno indebitamente pagato delle somme come penale per il
recesso anticipato o per non aver accettato per giusto motivo di concludere la
vendita dell’immobile, si potrà rivolgere a CODICI per ottenere la restituzione
delle somme pagate e non dovute".

Le agenzie immobiliari si devono imparare a fare firmare incarichi da cappio al collo...

Gentile Elalla,
Ti ringrazio per il contributo anche se sarebbe opportuno poter leggere tutta la sentenza e non solo un suo estratto. In ogni caso il "succo" della tesi riportata non rappresenta una novità nè può essere letta in antitesi con quanto affermato da me e dall'avv. De Valeri. Il commento della sentenza si limita infatti a confermare che, in caso di dichiarata nullità di una clausola, si potranno ripetere i pagamenti eseguiti in forza della medesima. E' sempre stato così. Nel caso di specie poi il giudice si limita (nè potrebbe fare altrimenti) a stauire la vessatorietà di una certa clausola inserita in un determinato formulario e a comminarane la nullità. Si badi però che il decisum fa comunque stato solo nei confronti di quello specifico caso, anche se è dato augurarsi che possa essere confermato in casi analoghi posti alla cognizione dello stesso tribunale (se tale approccio rappresenta effettivamente l'attuale indirizzo della giurisprudenza milanese).
Nel nostro Ordinamento giuridico infatti il precedente non è vincolante (anche se è idoneo ad influenzare i giudici illuminati ogni qual volta sia autorevole, quando cioè acceda ad una motivazione apprezzabile e condivisibile).
Dunque, riassumendo: per poter invocare il criterio giuridico utilizzato dal giudice milanese occorrerà che anche gli altri giudici valutino - [/B] caso per caso - che quella determinata clausola sia concretamente vessatoria (probabilmente ai sensi del codice del Consumo, artt.33 e ss.) o che comunque non sia stata accettata per iscritto dal "consumatore" in modo consapevole (ai sensi degli arti1341 e ss. codice civile)(e per dette ragioni sia dichiarata nulla). Se invece il giudice non dovesse valutare in questo modo il caso sottoposto alla sua cognizione l'unica salvezza per il venditore "pentito" (senza giusta causa, come nel caso della Nostra) sarebbe quella della riduzione ad equità della penale. Dunque, come vedi "lo stato dell'arte" non è poi così scontato da legittimare certezze. Consiglio quindi la massima prudenza: pertanto, prima di recedere confidando nel Comunicato stampa del CODICI, la nostra utente parli con l'agente e poi, prima di esprimere la propria volontà di recedere, vada da un avvocato.
 

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