Se il terrazzo:
- è posto all'ultimo piano al di sopra degli immobili a guisa di tetto e allo stesso si accede dalle scale condominiali;
- tal manufatto non è connesso in modo esclusivo all'immobile di suo fratello (per l'appunto come terrazzo a livello);
- dal titolo in possesso di suo fratello, non risulta espressamente ceduto in sede di donazione,
allora ai sensi dell'art.1117 Cc tal bene deve considerarsi comune e suo fratello non può impossessarsene, anche lei è legittimo proprietario del bene.
Quanto asserito da suo padre (cessione ora del terrazzo) non è realizzabile, dato che i beni furono donati a suo tempo dai legittimi proprietari con annessi tutte le parti comuni del fabbricato.
Suo padre avrebbe un diritto su tal bene solo se, al momento della donazione fatta dai suoi genitori:
- gli si fosse riservato il bene in discussione;
- oppure nel caso in cui i genitori, espressamente, avessero estromesso dalla donazione il terrazzo (nel qual caso, alla morte di mamma, tutti gli eredi, lei compreso, ne avrebbero ricevuto quota/parte in comunione pro/indiviso)
Suo fratello, non potesse dimostrare il titolo su citato, avrà agito illegittimamente e Lei ben potrà pretendere (tramite un legale) che tutto ciò cessi; faccia attenzione che: se suo fratello continuasse per un ventennio in tal proposito e lei non contrastasse minimamente tal atteggiamento, il bene diverrà di proprietà dell'illegittimo possessore.
Saluti.
P.S. Non siete nel Far West: la legge condominiale c'è, e si applica anche al vostro fabbricato.