mattescu

Membro Attivo
Buonasera,
avrei bisogno di sapere, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali da parte dell'inquilino, come si debba agire..
Deve essere l'amministratore che si rivolge all'inquilino con decreto ingiuntivo oppure io, proprietario dell'appartamento, devo anticipare le spese insolute per poi rivalermi sull'inquilino?

Grazie
M.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
E' l'amministratore che deve rivolgersi verso il proprietario,
il quale potrà poi rivalersi sul suo inquilino, e se quest'ultimo non gli rimborserà le spese, questi potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora l'importo non pagato superi quello di 2 mensilità del canone (art.5 legge 392/1978).

Corte di Cassazione sentenza n. 17619/07.-
Il condominio non può esigere il pagamento delle spese condominiali direttamente dai conduttori perchè tra “questi ultimi e il condominio,...., non si instaura alcun rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro”, neppure in quelle ipotesi – come quella esaminata dalla Corte - in cui gli inquilini abbiano sempre provveduto a pagare personalmente e spontaneamente gli oneri condominiali direttamente al condominio, essendo ormai disatteso dalla giurisprudenza l’orientamento teso ad estendere gli obblighi dei condomini a chi si sia comportato come tale.

Corte di Cassazione n. 574/2011: La Corte di Cassazione con tale sentenza ha ribadito che, “in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero
quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività' del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale (Cass. n. 1627/07; conformi, 17039/07, 22089/07 e 17619/07)”.
 
J

JERRY48

Ospite
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)
 
J

jac1.0

Ospite
La risposta è una: lo sfratto per morosità.
Le spese condominiali sono dovute dal condòmino, non dall'inquilino, che invece deve versare la sua quota di competenza al locatore/condòmino.
In realtà nella tabella di ripartizione delle spese deve figurare solo il nome del condòmino, non quello dell'inquilino.
 
U

User_40301

Ospite
Bene
Ecco perchè da noi x più di sei anni funziona che il condomino non paga bellamente un tubo e il proprietario che si è trasferito fuori dall'Italia e ha abbandonato l'appartamento se ne frega altrettanto
Tanto ci siamo noi sei che paghiamo per undici ed è comodissimo
Le pratiche del Tribunale Dormono sonni tranquilli e per i non paganti funziona magnificamente
Tanto chi li tocca?
 
J

jac1.0

Ospite
Prima o poi lo sfrattato lavoratore o pensionato dovrà vedersi pignorato un quinto dei suoi emolumenti mensili. Importante è che il locatore si affidi per la pratica all'avvocato incaricato della procedura di sfratto. Auguriamo lunga vita al moroso.
 

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