nalon

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti i gentili utenti del forum,

ho un quesito che riguarda la caparra sugli affitti da restituire a seguito di recesso da locazione.
Il contratto era di anni 3+3 ai sensi della legge 392/1978.
Il contratto è iniziato il 1/2/1986 con versamento di lire 1.326.000, è terminerà il 31/03/2016.

Sono dovuti gli interessi legali?

Come si calcolano gli interessi eventualmente dovuti?

Grazie
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Gli interessi dovrebbero essere versati annualmente dal locatario al conduttore. Pertanto, se saranno corrisposti alla fine della locazione andranno calcolati con interesse composto, applicando gli interessi legali nel rispetto della loro variazione.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Gli interessi dovrebbero essere versati annualmente dal locatario al conduttore. Pertanto, se saranno corrisposti alla fine della locazione andranno calcolati con interesse composto, applicando gli interessi legali nel rispetto della loro variazione.

No, Gianco. Gli interessi si calcolano col metodo dell'interesse semplice, in funzione del numero di giorni per i quali è stato trattenuto il deposito cauzionale, e non col metodo dell'interesse composto.
(Cassazione n. 25136/06)
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
@tourm, certamente avrai ragione, ma gli interessi il locatore li avrebbe dovuti corrispondere alla fine di ogni anno di locazione. Conseguentemente essendo in difetto dovrebbe riconoscere gli interessi per il ritardato pagamento.
 

nalon

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera, ringrazio tutti per le risposte.

ho effettuato una simulazione sul sito avvocatoandreani.it , partendo dal capitale iniziale e per un periodo di 30 anni e 2 mesi ammonterebbe a 1600 euro senza capitalizzazione, e 2600 euro con capitalizzazione.

Ho riletto le norme citate dal contratto e le leggi 392/78 e 431/98, ho appreso che lo spirito della legge per gli interessi sul deposito cauzionale, era mirato a tutelare la parte debole del contratto, ovvero l'inquilino.
Nel caso di specie purtroppo, la situazione è a parti inverse, ovvero il proprietario ha affittato l'immobile ad un compagnia di Assicurazioni, quindi una Spa, essendo una persona onesta (forse fessa) pensò di applicare l'equocanone.

Quindi affittò una abitazione, ad una Società SPA, magari considerando con lungimiranza la tranquillità dell'entrata mensile e del mantenimento dell'immobile locato secondo un certo decoro.

Ad oggi, il proprietario è l'erede del proprietario dell'epoca, che lavora precariamente e vive in affitto, quindi la parte debole è il proprietario.

Proprio in virtù dell'equocanone, e della sua scorretta applicazione (abitazione quindi contratto abitativo ad uso ufficio nella realtà), infatti, partendo da 445.000 lire ovvero 230 euro circa, dopo 30 anni ne riscuote solo 340 euro, quindi una rivalutazione di soli 110 euro, per avere affittato ad una SPA che è divenuta miliardiaria in 30 anni.

Ci si chiedeva appunto, visto la salvaguardia della parte debole, si può invocare la mancata corresponsione di interessi alla PARTE FORTE del contratto?

Grazie
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
2 mesi ammonterebbe a 1600 euro senza capitalizzazione,
I 1600 Euro sono il Montante alla fine del periodo (capitale iniziale + interessi) e non gli interessi maturati.

Al momento dell restituzione della cauzione, provate a fare "gli gnorri" e restituite solo il valore iniziale convertito in Euro, Alle loro immancabili rimostranze, fate le vostre controdeduzioni, inadeguata rivalutazione del canone, dubbia applicazione dell'equo canone per un utilizzo ad uso ufficio, sproporzionato divario tra poteri contrattuali delle parti, indebito arricchimento, etc. etc. E' vero che la legge scritta viene considerata inattaccabile, ma molto spesso sarebbe il caso di far valere ben altri principi, come quelli della ragionevolezza, della logica e dell'equità che hanno valore universale. Il contenuto di un pezzo di Carta (!) può essere cambiato in qualsiasi momento. basta che il potere legislativo lo voglia.
Le Leggi pro o contra qualcuno o qualche classe. categoria, minoranza, etc, sono davanti agli occhi di chiunque quotidianamente.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
@tourm, certamente avrai ragione, ma gli interessi il locatore li avrebbe dovuti corrispondere alla fine di ogni anno di locazione. Conseguentemente essendo in difetto dovrebbe riconoscere gli interessi per il ritardato pagamento.

No. Sempre la Cassazione (ora non ho a portata di mano la sentenza) ha chiarito che gli interessi, ove non corrisposti al termine di ciascun anno, possano essere liquidati al termine della locazione.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non possano, ma devono, essere corrisposti alla fine della locazione. Ritengo che visto che se il locatore se li è trattenuti ne deve corrispondere l'indennizzo conseguenti, chiamalo: interessi o danno arrecato.
 

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