titty68

Nuovo Iscritto
vi scrivo cosa c"è scrittyo sul rogito del mio compagno ( rogito fatto 10 anni fà , in un comune vicino a milano ) " trascorsi i 5 anni di cui al primo comma o il minor tempo nei casi di deroga, la cessione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti, potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica popolare.
I trasferimenti in propietà degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti sucessivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue :
- al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati: tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dalla età dell'edificio secondo la seguente tabella:
-da 0 a 5 anni 0%
-da 5 a 10 anni fino al 5%
-da 10 a 20 anni fino al 10%
da 20 a 30 anni fino al 20%
- oltre 30 anni fino al 30%
PEr gli alloggi e relative pertinenze fruenti di contributi di sperimentazione di cui all'art 2 primo comma lettera f della legge 457 del 5 agosto 1978 la determinazione del prezzo come sopra indicato dovrà essere effettuata detraendo il contributo stesso.
in caso di ulteriore trasferimento la determinazione del prezzo di cessione verrà in analogia al secondo.
ecc............ ecc.......................... "
se vi può essere di aiuto , vi ho scritto 2 righe di un rogito di edilizia convenzionata con diritto di superfice
 

Rick71

Membro Attivo
vi scrivo cosa c"è scrittyo sul rogito del mio compagno ( rogito fatto 10 anni fà , in un comune vicino a milano ) " trascorsi i 5 anni di cui al primo comma o il minor tempo nei casi di deroga, la cessione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti, potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica popolare.
I trasferimenti in propietà degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti sucessivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue :
- al prezzo di prima assegnazione sarà aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati: tale nuovo prezzo sarà diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dalla età dell'edificio secondo la seguente tabella:
-da 0 a 5 anni 0%
-da 5 a 10 anni fino al 5%
-da 10 a 20 anni fino al 10%
da 20 a 30 anni fino al 20%
- oltre 30 anni fino al 30%
PEr gli alloggi e relative pertinenze fruenti di contributi di sperimentazione di cui all'art 2 primo comma lettera f della legge 457 del 5 agosto 1978 la determinazione del prezzo come sopra indicato dovrà essere effettuata detraendo il contributo stesso.
in caso di ulteriore trasferimento la determinazione del prezzo di cessione verrà in analogia al secondo.
ecc............ ecc.......................... "
se vi può essere di aiuto , vi ho scritto 2 righe di un rogito di edilizia convenzionata con diritto di superfice


QUesto e' scritto anche sul rogito fatto dai venditori con la cooperativa che ha costruito ... ma successivamente trascorsi i 5 anni (per il loro caso sono passati 6) dicono che si puo' vendere a prezzo di mercato ... a questo punto vorrei sentire anche il notaio cosa mi dice .. domani

Aggiunto dopo 2 minuti :

Silvana .. i venditori dicono di nn aver nessun problema e dichiareranno sul rogito 280.000€ ...

a questo punto spero che il problema non sia mio , forse avro' problemi a rivendere l'immobile

sentiamo che dice domani il notaio che ha fatto il rogito cosa mi consiglia di fare .. sopratutto se e' tutto in regola

p.s. mi sono letto la convenzione .. a Bologna 20 anni , a Roma la convenzione dice trascorsi 5 anni, poi il resto sembra +/- uguale vabbe cambiano i prezzi
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Mi rivolgo a tutti, ma in particolare a SILVANA e a TYTT68, in Italia non ci sono solo leggi ma anche le leggi interpretative oltre che le SENTENZE della Cassazione che fanno giurisprudenza. Ora posto che per quanto riguarda il diritto di superficie siamo sulla stessa linea. Per quanto riguarda la vendita dopo i cinque anni la situazione non é come avete letto dalle convenzioni ne dalle leggi originarie, infatti nel 2000 è stata pubblicata una sentenza della Cassazione che ha radicalmente modificato il regime spiegandone i motivi e ricollegandosi alla vecchissima legge 10 o legge sui suoli che sanciva l'esenzione dall'onere contributivo sul costo di costruzione e la riduzione del 60% degli oneri di urbanizzazione. Tale sentenza ed il commento proviene dal sole 24 ore e non da un qualsiai sito internet, anche se per logicità di pensiero debbo ricordare a Silvana che internet siamo noi pertanto se declassiamo internet declassimo noi stessi. Leggetevi la sentenze e chiedete a qualsiasi NOTAIO del rego (pardon repubblica) che sarà ben lieto di fare l'atto a cominciare da quello che ha interpellato Rick71. Allego file pdf sentenzaVedi l'allegato convenzione e cassazione.pdf
 

Rick71

Membro Attivo
grazie salvo

ripeto ringrazio tutti

ho gia' le idee non molto chiare , spero nel notaio dicono che sia 1 dei migliori a Roma

a me interessa sopratutto non incorrere in problemi fiscali ed andare almeno io contro legge .. di quello che fa il venditore nn mi interessa .. io voglio dormire tranquillo :basito:
 

titty68

Nuovo Iscritto
scusa salvo cervino , ma il rogito in questione è stato effettuato nel dicembre 2001, e la sentenza di cui tu parli nel 2000 ............... qualcosa non mi torna !!!!!!!!:???::???:



anche il mio compagno sta vendendo :
acquistata a lire 225.000.000
vendita a 230.000.00 euro ( prezzo fatto dall"agenzia , la quale ha voluto copia di rogito )
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Dalla sentenza é cambiato il regime anche per le convenzioni stipulate prima e quelle suipulate dopo anche se contengono paletti di diverso tipo che divergono dalla sentenza non vengono considerati. Poi ho letto con attenzione i file che mi ha inviato Silvana e debbo dire per onestà di pensiero che quanto da lei affermato e quanto li scritto. C'è pero da distinguere se la proprietà è divisa o indivisa. In questo secondo caso é come se il socio assegnatario paghi un affitto e forse sono questi canoni della rivalutazione di cui parla Silvana. Non solo ma se la proprietà rimane i testa alla Coop (o Ente) che l'ha costruita i 5 anni quando passeranno mai? Vedi Silvana il discorso di Rick71 è diverso lui sta comprando da persone che hanno acquisito la proprietà piena,(anche se l'area é stata ceduta con diritto di superficie) pertanto trascorsi i 5 anni possono vendere senza problemi.
Vi abbraccio tutti e chiedo scusa a Silvana per prima e dopo anche a tutti gli altri se sono stato troppo ......rompi... ma é una materia molto complessa complicata da sentenze ecc.. che rende difficoltoso capire bene, e mi pare che sia giusto visto che siamo qui per questo approfondire e sopratutto provare quello che si esprime non prendendo per oro colato quello che molto spesso la Pubblica Amministrazione fa e non é perfettamente legale.:daccordo:
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Mi fa piacere che Salvo sia venuto apiù miti consigli, dal momento che l'edilizia convenzionata è il mio pane quotidiano....

Per quanto riguarda Titty la sua è la tipica dizione delle convenzioni in diritto di superficie.


quote=salvo cervino;57095]C'è pero da distinguere se la proprietà è divisa o indivisa. In questo secondo caso é come se il socio assegnatario paghi un affitto e forse sono questi canoni della rivalutazione di cui parla Silvana[/quote]


No, io sto parlando di proprietà divisa, dove ad ogni rogito c'è il passaggio di proprietà e l'immobile non resta in capo alla Cooperativa o all'Impresa.[


quote=salvo cervino;57095]il discorso di Rick71 è diverso lui sta comprando da persone che hanno acquisito la proprietà piena,(anche se l'area é stata ceduta con diritto di superficie) pertanto trascorsi i 5 anni possono vendere senza problemi.[/quote]

Mi sono riletta il post e non mi sembra che Rick71 citi che le persone da cui acquista hanno acquisito il diritto di proprietà riscattando il diritto di superficie: se fosse così, potrebbe essere come dicono i suoi venditori.
Oppure, potrebbe anche trattarsi di una convenzione a breve periodo: il minimo che io abbia visto è 10 anni, ma non si può mai dire...

Una preghiera per Rick71: facci sapere cosa ti dice il notaio, perchè sono molto curiosa.

Silvana
 

titty68

Nuovo Iscritto
si rick71 , appena sai qualcosa tienici informati, xchè ora mi sorgono molti dubbi:???::???::???: e la questione mi interessa ...................... ma scusate ...... queste cose l'agenzia non dovrebbe saperle ? dopotutto non è il loro lavoro ? bohh non ci capisco piu nulla:disappunto::disappunto:
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Credo che si sia creata una gran confusione, poiché si sono intersecati il discorso del diritto di superficie (99 anni) che alla scadenza se non rinnovato trasla la proprietà in testa al Comune concessionario, diritto di superficie che può essere riscattato (A RICHIESTA ) come previsto dalla finanziaria di anni fa) con la possibilità di vendere non più a 20 anni, come era previsto prima, ma a 5 anni, che l'area sia poi in proprietà o in superficie nulla cambia in relazione alla vendita. La convenzione poi in virtù della legge 10 ecc precisa gli sgravi relativi al non pagamento dell'onere relativo al costo di costruzione e al 60% di sgravio degli oneri di urbanizzazione. Niente paura i mattoni sono sempre qualcosa di solido (finanziariamente parlando). E' una tipologia di investimento che consente a famiglie con redditi modesti di poter accedere al bene abitazione.

Aggiunto dopo 1 :

La possibilità di vendere a 5 anni e prevista dalla sentenza della Corte, che fa e ha fatto giurisprudenza.
 

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