Su questo punto ho già verificato.
E' intervenuto il Consiglio di Stato che ha chiarito questo aspetto (Cons. Stato -Sez. IV, 08.09.2015, n. 4159) - Irrilevanza dello status del richiedente ai fini edificatori se è il proprietario del fondo :
- ai fini del rilascio del permesso di costruire, allorquando il richiedente siail proprietario del fondo, non è necessario che lo stesso abbia la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale
- si richiede la qualifica di "imprenditore agricolo" solo per affittuari e mezzadri, cioè per soggetti chehanno una disponibilità del fondo precaria, non per il proprietario.