giorgioooooo

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buongirno, ho aperto un locale anno fa, da zero e oggi lo vorrei vendere.

volevo sapere per il calcolo della plusvalenza, io so che posso mettere dentro tutti i costi dei lavori e tutto l'arredamento, dato che chi lo compra vuole tutto. ma chiedo se posso mettere dentro anche gli affitti pagati e in che percentuale e se posso mettere anche l'avviamento e se si come si calcola, grazie mille.
 

alberto bianchi

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Non vendo altre informazioni sull'attività, se hai una contabilità ordinaria, libro dei cespiti, etc.etc.
Ti consiglio di leggere l'articolo, anche se ridotto all'essenziale, allegato in modo da permetterti di porre dei quesiti coerenti con il tuo status imprenditoriale e di conseguenza fiscale. Nel contempo chiarisci anche il significato di certi termini.
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Cessione di azienda dell’imprenditore individuale: profili fiscali e tassazione
Federico Migliorini


2 Febbraio 2015 - 15:29

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L’imprenditore individuale che cede la propria azienda è soggetto ad una particolare tassazione, legata alla plusvalenza derivante dalla differenza tra il valore di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda ceduta.


La cessione di azienda (o di un suo ramo) da luogo al realizzo di una plusvalenza (minusvalenza) rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Nella normativa fiscale le plusvalenze da cessione d’azienda sono classificate in due articoli: l’articolo 86 del Tuir per le società di capitali e l’articolo 58 del Tuir per società di persone e imprenditori individuali.

Plusvalenze patrimoniali ex art. 86 del Tuir
Secondo questo articolo concorrono alla determinazione del reddito ai fini Ires, anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell’avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
Nel caso in cui il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, costituenti un complesso aziendale, e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

Plusvalenze ex art. 58 del Tuir
Per le imprese individuali e le società di persone le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, tranne nel caso in cui il contribuente scelga di avvalersi della tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 comma 2, del Tuir.


Le minusvalenze
Le minusvalenze, invece sono disciplinate dall’articolo 101 del Tuir, secondo il quale, le minusvalenze determinate secondo gli stessi criteri di determinazione delle plusvalenze sono deducibili dal reddito se realizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tuir.

Come si determina il valore della plusvalenza?
Per determinare la plusvalenza (minusvalenza) derivante dalla cessione d’azienda, occorre individuare tutti i valori fiscali dei singoli beni, crediti e debiti che compongono l’azienda al momento della cessione, posto che andranno contrapposti al prezzo di cessione.

Per individuare il costo fiscale dei singoli beni al momento della cessione è necessario prendere a riferimento una situazione contabile aggiornata al momento della cessione, posto che il costo fiscalmente non ammortizzato dei beni facenti parte l’azienda ceduta costituirà il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi, da confrontare con il valore di cessione. In particolare, è bene precisare che gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali deve essere calcolato pro-rata temporis, come precisato anche dalla risoluzione n. 41/E/2002 delle Entrate. Inoltre, è bene utilizzare non soltanto la situazione contabile per individuare i cespiti oggetto di cessione, ma anche i libri fiscali obbligatori e il registro dei cespiti ammortizzabili.
A questo punto dobbiamo andare a verificare cosa si intende per valore di cessione dell’azienda, posto che ai sensi dell’articolo 86 del Tuir tale valore è formato dal valore del corrispettivo e gli oneri di diretta imputazione (spese legali, perizie, mediazioni, ecc).


La tassazione per l’imprenditore individuale
L’articolo 58, comma 1, del Tuir stabilisce che il frazionamento della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda, non si applica quando si fa richiesta di tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Tuir, il quale dispone che le plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da oltre 5 anni possono fruire della tassazione separata.

Dunque, l’imprenditore individuale, in deroga al regime di tassazione ordinario (in unica soluzione o ratealmente in 5 anni, ove ne ricorrano i requisiti), può assoggettare la plusvalenza a tassazione separata, mediante la compilazione del quadro RM del modello Unico PF. In questo caso, occorre versare al momento della cessione, il 20% dell’imponibile a titolo di acconto, mentre per la differenza arriverà un apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Laddove l’imprenditore individuale dovesse cedere l’unica azienda, perdendo in tal modo lo status di imprenditore, questi non potrà fruire della rateazione della plusvalenza, ma potrà comunque avvalersi della tassazione separata.


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