griz

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Con il POS della azienda incaricata di eseguire il lavoro il CSE redigerà un secondo PSC con cronoprogramma lavori.
questo si chiama "aggiornamento del PSC"
Se si tratta di piccoli lavori (per i quali non vengono nominati DL, CSE, CSP) il committente richiede alla ditta ciò che ha elencato @Luigi Criscuolo nel post n. #46. E non è tenuto a vigilare chi e come lavora nell'immobile di sua proprietà: se sono operai assunti o in nero.
vero ma vorrei vedere in caso di incidente serio, in seguito al quale si dovesse avviare un procedimento giudiziario, se il giudice non chiama in giudizio anche il committente che dovrà dimostrare di avere adempiuto a quanto doveva e non venga accusato di colpa in vigilando
 

Daniele 78

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Diciamo che la legge imporrebbe al COMMITTENTE un minimo di controllo:
1) Ad esempio verifica della Visura camerale
2) Verifica del DURC (attenzione che con un DURC negativo il Comune può revocare la concessione
3) Verifica dei requisiti per il Decreto 81/08 il testo unico della sicurezza
4) la Verifica del Contratto di lavoro dei dipendenti (almeno un autocertificazione)
5) Un Direttore dei Lavori che controlla
6) un Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che nominato dal Commitente (o dal Responsabile Lavori) che controlla i requisiti di chi entra in cantiere .

Ora sicuramente per poter lavorare in nero,(di solito sono anche quelli privi di ogni DPI per la sicurezza) e sono quelli che si fanno anche male, tanti di questi punti non sono nemmeno stati presi lontanamente in considerazione!
 

Daniele 78

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Finora siamo in 3 a non aver capito come si fa a verificare la posizione regolare di un operaio che ci entra in casa e inizia a spaccare tutto per poi ricostruire con professionalità.

Ripeto, di solito si fa "a fidarsi", e si confida nella buona stella di tutti: del committente e del lavoratore.
Prova a leggere ciò che ho scritto anche io!
 

Daniele 78

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Dimenticavo i punti
7) Il PSC il piano di sicurezza e coordinamento ma è fatto dal coordinatore della sicurezza (vedi punto 6)
8) il POS il piano operativo di sicurezza che viene fatto dalle imprese e dovrebbe armonizzarsi con il PSC del Coordinatore!
 

Daniele 78

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Professionista
In caso di infortuni subiti dal dipendente dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori, sussiste la responsabilità del committente solo se lo stesso si è ingerito nell’esecuzione delle opere rendendosi così garante della sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore. La responsabilità per violazione dell’obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non condizionatamente – atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire.
Il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un’ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo.
Il Testo unico sulla sicurezza dlgs.81/08 art.90 Obblighi del committente e responsabile lavori, prevede tutta una serie di adempimenti che sono in capo al Committente o al Responsabile lavori (chi fa le veci del Committente).

Uno di questi obblighi è la nomina del Ccordinatore della Sicurezza, che è la persona che andrà effettivamente a fare i controlli negli interessi del Committente sull’Impresa. Ti consiglio di leggertelo se non lo conosci:
 

Luigi Criscuolo

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questo si chiama "aggiornamento del PSC"
io direi che è il PSC dell'Esecuzione del lavoro; anche perchè il CSE può essere persona diversa dal CSP. Gli aggiornamenti al PSC (ogni PSC ha la data di redazione) si fanno in seguito a modifiche delle lavorazioni decise in corso d'opera o in seguito all'ingresso di imprese specializzate non previste e subentrate dopo l' inizio del cantiere.
se il giudice non chiama in giudizio anche il committente che dovrà dimostrare di avere adempiuto a quanto doveva e non venga accusato di colpa in vigilando
non so se questo è il compito del Giudice piuttosto della Procura della Repubblica. In caso di lesioni serie, che possono essere permanentemente invalidanti o provocare la morte, scatta il penale.
E' vero che c'è una solidità nella responsabilità tra Committente e Impresa affidataria dei lavori però, in caso di lavori come la ristrutturazione di appartamenti, cosa fai? Se, come committente, dovessi capitare nell' appartamento e sorprendessi un manovale, dipendente dell'impresa a cui hai affidato i lavori, che sta sfrullinando una tubazione senza avere gli occhiali di protezione, cosa fai? devi importi, bloccare il cantiere e far riprendere il lavoro dopo che il suddetto ha trovato nel furgone oppure si è andato a comprare, gli occhiali, chiami i VV.UU. o l'ispettore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro ?
E se tu non fossi andato a fare il sopralluogo e, destino infame, una scheggia si conficcasse nell'occhio, e l'occhio diventasse irrimediabilmente perso, vieni accusato di culpa in vigilando?
Secondo me si aprirebbero due procedimenti: uno a carico del datore di lavoro; del RSPP, del RSL; l'altro a carico tuo ma, secondo me, con esito incerto. Occorrerebbe che tu non riuscissi a dimostrare di aver preso con diligenza tutte le info sulla azienda per quanto riguarda la sua capacità di fare quel lavoro e le esperienze pregresse; di avere al suo interno un RSPP; di aver un RSL sul cantiere; di avere una dichiarazione inerente la consegna dei DPI a tutti coloro che frequenteranno il cantiere di casa tua; un elenco degli operai che frequenteranno il cantiere di casa tua con specifica degli aggiornamenti professionali seguiti dai medesimi, nonché dichiarazione di idoneità del Medico Competente; la presenza sul cantiere dei manuali di uso e manutenzione di tutti gli attrezzi impiegati; la presenza sul cantiere delle schede tecniche dei materiali impiegati e delle norme comportamentali in caso di contatto, o inalazione, accidentale e prolungato con sostanze nocive, corrosive e ustionanti; presenza di una cassetta di pronto soccorso ed infine di una cartello da piazzare sulla porta di ingresso con scritto i numeri di telefono del Pronto Intervento Sanitario (118); dei VV. F.; del pronto intervento dei gestori dell' acqua potabile, del gas e della elettricità; numero di telefono del Pronto soccorso ed indirizzo del Pronto Soccorso più vicino. Insomma se si vuole fare a meno delle figure come Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza ci si deve dar da fare, altrimenti in caso di incidente ci si va di mezzo e si paga un conto più salato dell'insieme delle parcelle dei due professionisti.
 

griz

Membro Storico
Professionista
tutto vero e ragionevole ma il post iniziava chiedendo se ci potessero essere respnsabilità di un comproprietario se gli altri comproprietari decidessero di affidare lavori in nero, poi si è divagato un po' :)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
tutto vero e ragionevole ma il post iniziava chiedendo se ci potessero essere respnsabilità di un comproprietario se gli altri comproprietari decidessero di affidare lavori in nero, poi si è divagato un po' :)
Si ci sono le responsabilità per i proprietari (art. 90 Testo unico sicurezza). E ci sono anche le sanzioni per i proprietari (art.157 Testo unico sicurezza)
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
3 Pagine e (fjnora) 59 post nei quali si è detto di tutto (spesso mischiando sacro e profano) a volte "mischiando" cantiere edile con lavoro artigiano di singola impresa... e tutto in risposta ad una ipotesi (lavoro affidato a ditta in "nero") nemmeno spiegata esaurientemente.

Direi:
" Qui pvodest ? "

Ps.
Il DURC non è sempre obbligatorio
 

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