Gianco

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Quando si è acquisito il diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri, distanza da misurarsi tra il fondo del vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute.
Tu fai un po di confusione: la veduta diretta è quella frontale alla tua finestra o al tuo balcone. Quello che hai riportato non è altro che quello che dice il codice civile: la distanza minima fra pareti finestrate (frontali) è di 3 m
 

Gianco

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Se esiste un regolamento condominiale, magari anche qui puoi cercare se è stabilito qualcosa in proposito.
Essendo due lotti confinanti con accesso diretto, più che parte di un condominio, dovrebbero essere edificati in una lottizzazione, quindi senza vincoli reciproci che non siano i vincoli del piano attuativo.
 

griz

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Certamente la muratura di 3 m non sarebbe logica, una rete ombreggiante probabilmente si.
sopra si scriveva anche dalla possibiità di erigere un muro a 3 mt, quindi a maggior ragione una rete oscurante. Una cosa che mi sembra inconcepibile oggi, a meno che non si recinti un carcere
 

Gianco

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Una cosa che mi sembra inconcepibile oggi, a meno che non si recinti un carcere
Certamente 3 m sono tanti, però il legislatore ed il regolamento edilizio hanno considerato la necessità che ciascuno voglia evitare di dare o ricevere fastidi, sia per la presenza di persone, che di animali, indesiderati. Oltre, evidentemente, a volersi isolare per questioni di incompatibilità o per evitare la curiosità o l'invadenza di alcuno.
 

Dimaraz

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Per rispondere al Sig. Dimaraz la ringrazio ma non abbiamo le stesse vedute. I danni che io invoco non mi sembrano assolutamente pretestusi penso di essere nel mio pieno diritto di lamentarmi e confermo tutto quello che ho già detto
Ai gentili Sig. di propit che mi hanno aiutato che ne dite di questa ? chi è il prepotente o quello che non osserva le leggi !!!!!! o chi ha un'atteggiamento pretestuoso ? Ringrazio e saluto

Ritengo che @Gianco da par suo ti abbia esaurientemnte e perfettamnte risposto.
Evita di "imbarcarti" in argomenti di cui non hai "proprietà".
 

basty

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Premesso che il Comune rilascia il suo assenso in base ai regolamenti edilizi locali, ma fatti salvi i diritti di terzi su cui non entra in merito, @battistrini dovrebbe valutare quali suoi diritti siano stati lesi: ora gli usi e consuetudini perpetrate non sempre si traducono in diritti legali: salvo usucapione ventennale.

Lamentare la limitazione di veduta, equivale, a quanto appare dalla descrizione fornita, a lamentarsi che una successiva costruzione, in regola con le norme edilizie, abbia cancellato il bel panorama preesistente visibile dal suo lotto.
Ma a quella stregua sai quante situazioni simili si sono verificate in località turistiche montane o marine? La vista mare o monti non è un diritto acquisito.

p.s.: ricordo che la distanza minima tra pareti finestrate fronteggianti sia oggi di 10 mt (D.Interm. 1444/68), ma qui il divisorio non è una parete finestrata.
 
Ultima modifica:

Gianco

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p.s.: ricordo che la distanza minima tra pareti finestrate fronteggianti sia oggi di 10 mt (D.Interm. 1444/68), ma qui il divisorio non è una parete finestrata.
Il c.c. parla chiaro la: distanza legale minima fra pareti finestrate art. 873 c.c. recita
Art. 873 codice civile - Distanze nelle costruzioni - Brocardi.it
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute (1) a distanza non minore di tre metri (2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].
 

basty

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Il c.c. parla chiaro la: distanza legale minima fra pareti finestrate art. 873 c.c. recita
Art. 873 codice civile - Distanze nelle costruzioni - Brocardi.it
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute (1) a distanza non minore di tre metri (2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].
Sarebbe tutto esatto, se non avessi aggiunto all'art 873 "fra pareti finestrate" che non è presente nel suddetto articolo di c.c.

Il Decreto 1444 del 1968 tratta invece le pareti finestrate, e la Cassazione ha ribadito non poter essere derogata nemmeno dai regolamenti locali.

Ovvio che per le costruzioni preesistenti il limite fosse quello del c.c.
 

Gianco

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Professionista
Ti faccio notare che la veduta diretta impone la distanza minima di m 1,50 dal confine della finestra o del balcone. A Quartu Sant'Elena fino a qualche anno fa, non so adesso, per permetterti di realizzare tutto il volume edificabile ti permettevano di ridurre la distanza minima dal confine fino a quella prevista dal c.c., m 1,50.
Per quanto da te affermato concordo, ma sappiamo tutti che nel nostro Paese non c'è la certezza del diritto.
 

battistini

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Proprietario Casa
Salve non c'è condomino sono case a schiera indipendenti attaccate l'una all'altra ma( non ci sono questioni condominiali) La ringrazio, cordialità.
 

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