Luigi Criscuolo

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happysmileone
forse non mi sono spiegato: quello che volevo dire è che se si inserisce una ripartizione sulla suddivisione delle spese di riscaldamento i millesimi di proprietà o di riscaldamento per cui il condomino non paga per il consumo che calore di cui ha usufrito ma che detto consumo viene conteggiato solo per la metà del suo valore si raddoppia il tempo di ammortamento del costo di installazione di queste benedette valvole contabilizzatrici e termostatiche. quello che intendevo sostenere è che nella città di Roma, con il suo tipo di clima, far andare l'impianto 24/24 o comunque 17/24 è uno spreco; a l'Aquila o a Bolzano o a Torino no: perchè in queste città nel periodo invernale i giorni in cui la temperature notturna scende al di sotto dello zero sono molti per cui oltre ad avere diritto a tenere acceso l'impianto di riscaldamento per più giorni rispetto a Roma possono tenere acceso 24/24 l'impianto di riscaldamento. Se poi i condomini di queste città vogliono ripartire le spese per la produzione del calore in proporzione al loro consumo ben venga, ma con la norma che è stata promulgata il beneficio è zoppo, perchè circa la metà dei costi del riscaldamento verranno sempre addebitati in base ai millesimi di proprietà o di riscaldamento. Per cui il costo di installazione dei contabilizzatori, dei termostati e, a questo punto, anche dei timers, per far circolare il fluido riscaldante nei termosifoni solo quando vuoi tu, non verrà mai ammortizzato.
 

happysmileone

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I periodi di accensione degli impianti termici sono stabiliti se non erro dai Comuni, per Roma nella stagione 2011 - 2012 queste sono state le ore giornaliere consentite :

I termosifoni a Roma saranno accesi a partire dal 1 novembre. Anche quest'anno infatti la Capitale è inserita nella fascia climatica D e quindi, come spiega una nota di Confedilizia, sarà possibile accendere i termosifoni dal 1 novembre al 15 aprile 2012 per 12 ore giornaliere.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. E' prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000.

A seguire tutte le zone climatiche e le relative fasce e ore consentite.

Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito*
A 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere
B 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere
C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere
D 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere
E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere
F nessuna limitazione nessuna limitazione
 

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