J

JERRY48

Ospite
quindi tutto ciò che viene aggiunto dopo è automaticamente nullo.

Ho risposto confermando

La sottoscrizione esiste. Ne consegue, pertanto, che quel testamento è perfettamente valido per le disposizioni scritte prima della sottoscrizione.

e io cosa ho risposto?

Ne consegue che è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c.
saluti

anche se avesse il testatore apposto la firma al lato del documento (dopo i P.S., ipotesi mancanza di spazio) sarebbe stato sempre nullo, ai sensi dell'art. 606 c.c.
saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
e io cosa ho risposto?
"Ne consegue che è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c."
non era così chiaro: poteva sembrare che ti ruferissi all'intero testamento, e non solo al codicillo.

anche se avesse il testatore apposto la firma al lato del documento (dopo i P.S., ipotesi mancanza di spazio) sarebbe stato sempre nullo, ai sensi dell'art. 606 c.c.
non direi!!!
 

areniello

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il testamento olografo deve essere chiuso obbligatoriamente solo dalla firma autografa. La data e il luogo possono inserirsi in qualsiasi parte dello scritto.
 

erwan

Membro Assiduo
come già puntualizzato il luogo non è richiesto;

la data può andare ovunque, la firma al termine delle disposizioni (ma così anche a margine o su un'altra facciata, per ragioni di spazio)
 
U

User_29045

Ospite
Sentite, se nel testamento olografo ci sono due firme sempre dello stesso testatore, di cui una a metà testamento, poi ci sono dei post scriptum, e alla fine c'è un'ulteriore firma del testatore, secondo voi è:

a) Totalmente valido;
b) Valido solo fino alla prima firma;
c) Totalmente invalido.


ESEMPIO PRATICO: immaginiamo che il seguente testamento olografo sia manoscritto integralmente:

Io sottoscritto MARIO ROSSI, nato a ROMA il 01/01/1980, residente a ROMA in VIA LAURENTINA 91, codice fiscale RSSMRA80A01H501U, con la presente disposizione testamentaria voglio e dispongo che al mio decesso i miei beni immobili e beni mobili vengano assegnati come segue:

a) Alla Zia Giunchiglia Perdiana di Loano (SV), l'appartamento di 170 metri quadrati in Piazza di Spagna 2, Roma, comprensivo di box auto pertinenziale categoria C/6 di 39 metri quadrati e cantina pertinenziale C/2 di 15 metri quadrati;

b) Allo Zio Benedetto Incroce di Forlimpopoli (FC), la cantina di 8 metri quadrati in Via Laurentina 91 di mia proprietà;

Roma, 28 Agosto 2012.

Firma: Mario Rossi.

P.S.: Tutti i beni mobili che si trovano nell'appartamento sito in Piazza di Spagna 2, Roma, comprensivi dei 100 smeraldi purissimi custoditi nel cofanetto del comodino a fianco del letto che trovasi nella stanza da letto più vicina all'ingresso, verranno devoluti all'UNICEF.

Roma, 28 Agosto 2012.

Firma: Mario Rossi
 

erwan

Membro Assiduo
comunque è un difetto di forma ed è nullo il testamento
questo è il mio parere supportto dallart. di legge sopracitato
sarà un tuo parere, ma non è quello dell'orientamento giurisprudenziale dominante.

nell'articolo di legge non c'è infatti nulla che supporti il tuo punto di vista: non si dice che la firma debba stare a destra, o a sinistra o a margine, purché segua le disposizioni.
 

erwan

Membro Assiduo
Sentite, se nel testamento olografo ci sono due firme sempre dello stesso testatore, di cui una a metà testamento, poi ci sono dei post scriptum, e alla fine c'è un'ulteriore firma del testatore, secondo voi è:
a) Totalmente valido;
b) Valido solo fino alla prima firma;
c) Totalmente invalido.
la risposta esatta è la prima.
 
J

JERRY48

Ospite
Citazione Originariamente Scritto da JERRY48 Visualizza Messaggio
anche se avesse il testatore apposto la firma al lato del documento (dopo i P.S., ipotesi mancanza di spazio) sarebbe stato sempre nullo, ai sensi dell'art. 606 c.c.
non direi!!!

Nel testamento olografo, ai sensi dell'art. 606 del c.c., la sottoscrizione del testatore deve essere apposta alla fine delle disposizioni; ne consegue che è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, il testamento olografo in cui la firma sia apposta ai margini della scheda, prima dell'indicazione nominativa degli eredi sebbene in calce vi sia spazio sufficiente, non potendo la ricerca della effettiva voluntas del testatore a deficienze formali attinenti a disposizioni inderogabili.
(cass. 25275/2007)

La norma secondo cui, a pena di nullità del testamento olografo, la sottoscrizione và apposta alla fine delle disposizioni di ultima volontà, devono essere interpretate valutando le particolari necessità ed esigenze della fattispecie concreta, per cui la firma su un margine laterale della scheda testamentaria può adempiere la funzione della sottoscrizione se la pagina non presenta in calce alle disposizioni stesse lo spazio necessario per apporvela.
(Cass. 16186/2003)

saluti jerry48
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto