condobip

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A poco valgono i vari escamotage formulati in questo thread.
Ambè se sei convinta di questo fatto, disconosci automaticamente gli articoli del Codice Civile 1004 e 1005 e nonchè una Sentenza della Corte di Cassazione dove si dice che;

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 24.04.2013, n. 10021: E' possibile l'impugnazione del decreto ingiuntivo in cui vengono chieste in solido le spese in caso di usufrutto anche se non è stata impugnata la delibera
Nella ripartizione delle spese in sede di rendiconto, l'amministratore deve specificare, in caso di usufrutto, quali siano a carico del nudo proprietario e quali a carico dell'usufruttuario. In difetto di ciò vi è carenza di interesse ad agire in capo ai titolari del diritto nell'impugnazione del rendiconto. Tale interesse, sorge, invece, nel momento della notifica del decreto ingiuntivo quando le spese vengono pretese, in solido da entrambi

Per cui Fiorenza deve essere a conoscenza dal rendiconto quali sono le sue competenze e quali quelle al nudo proprietario.

Complimenti per la tua disanima negativa a Fiorenza la quale non deve nulla per le spese straordinarie di competenza esclusiva al nudo proprietario :)
 
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arciera

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L'usufrutto e' pignorabile, non e' una casa coniugale. Così come e' pignorabile la nuda proprietà. Si devono fare due conti. Potrebbe non essere conveniente. Non sono equiparabili a proprietario e inquilino. Furbacchione!
 

condobip

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Proprietario Casa
L'usufrutto e' pignorabile, non e' una casa coniugale. Così come e' pignorabile la nuda proprietà. Si devono fare due conti. Potrebbe non essere conveniente.
Ritengo che l'usufrutto sia pignorabile solamente per non adempimento dell'usufruttuario e non per colpa o mancanza del nudo proprietario come in questo caso.
Per cui l'usufruttuario in questo caso non potrà essere pignorato, in quanto per una diffida, ha pagato delle spese straordinarie per il nudo proprietario, ma potrà adire a causa chiedendo anche i danni e l'interesse legale per quanto da lui pagato in buona fede.
Aggiungerei che ci potrebbe essere anche una possibilità do revoca giudiziarie per l'amministratore per mala gestione.
 
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arciera

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Infatti si devono fare due conti. Se non fosse aggredibile il nudo proprietario ed essendo stati riportati in solido a rispondere delle spese, cosa succederebbe?[DOUBLEPOST=1399813324,1399813076][/DOUBLEPOST]A parer mio Fiorenza doveva informare il nudo proprietario prima di pagare. Ora non le rimane che affidarsi all'intelligenza del nudo proprietario
 

condobip

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In solido come ha detto in precedenza Ennio Alessandro Rossi
Usufrutto : la riforma è piu’ garantista per il condominio ed aggrava la posizione piu’ del Nudo proprietario che dell’ usufruttuario . Tanto è che prima delle riforma era aggredibile solo l’usufruttuario per le spese ordinarie ; dal 18 giugno 2013 ne risponde in solido il Nudo proprietario; questa è la filosofia della innovazione .
Ora non le rimane che affidarsi all'intelligenza del nudo proprietario
Infatti è da un po che lo dico, oppure adire a causa, richiedendo anche la revoca dell'amministratore che non applica diligentemente le partizioni tra nudo proprietario e usufruttuario.
Quì si tratta di grave inadempienza e mala gestione, a cui solo un Giudice potrà dare un suo giudizio, non certo noi in un forum d'opinione.
 
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Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
aggiungo: purtroppo le cifre in campo frustano i diritti dell'usufruttuaria cui non converrà avvalersi di un legale per il costo dell'onorario non proporzionato all'interesse legittimo (l'art. 91 -92 cpc in fatto vengono sistematicamente disattesi: quando va bene le spese legali vengono riconosciute solo parzialmente )

c.p.c: Art. 91.
(Condanna alle spese)

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
....omissis
c.p.c: Art. 92
(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo con Ennio Alessandro Rossi, infatti nel mio primo post avevo scritto per Fiorenza;
Visto che le spese straordinarie tra nudo proprietario e usufruttuario, spettano al nudo proprietario, non dovevi pagare, se poi l'amministratore procedeva con citazione al Giudice quasi sicuramente avrebbe dovuto rimangiarsi la diffida.
Poi poteva impugnare anche in forza della sentenza Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 24.04.2013, n. 10021
 

arciera

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Insomma, a dirla tutta, il nudo proprietario deve sostenere quelle spese che eccedono il costo di un normale reddito. La cosa in questo caso e' opinabile. Quello che e' spesa straordinaria per un bilancio condominiale potrebbe non esserlo quindi per gli articoli di legge. E questo e' il nostro caso. Fiorenza pero' ha ragione da vendere quando ci porta a conoscenza che lei non ha potuto votare su queste spese perché fatte passare per straordinarie con la conseguenza che l'amministrazione condominiale doveva intestare tale spesa al nudo proprietario. Questa situazione doveva portare Fiorenza non a non pagare, bensì ad avere una chiarificazione maggiore con il nudo proprietario e con l'amministrazione.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Insomma, a dirla tutta, il nudo proprietario deve sostenere quelle spese che eccedono il costo di un normale reddito. La cosa in questo caso e' opinabile. Quello che e' spesa straordinaria per un bilancio condominiale potrebbe non esserlo quindi per gli articoli di legge. E questo e' il nostro caso. Fiorenza pero' ha ragione da vendere quando ci porta a conoscenza che lei non ha potuto votare su queste spese perché fatte passare per straordinarie con la conseguenza che l'amministrazione condominiale doveva intestare tale spesa al nudo proprietario. Questa situazione doveva portare Fiorenza non a non pagare, bensì ad avere una chiarificazione maggiore con il nudo proprietario e con l'amministrazione.
A prescindere, è l'amministratore che ha errato ad addebitare delle spese straordinarie al usufruttuario il quale non aveva neppure il diritto di voto!
Per cui ribadisco l'amministratore potrebbe essere rimosso dall'incarico su ricorso per mala gestione, addebitando e ricorrendo addirittura alla diffida verso chi non doveva pagare nulla.
 

arciera

Membro Senior
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Concordo. Non perché non ha diritto di voto. Perché non ha potuto votare. Se avesse votato non sarebbe più considerata spesa straordinaria. Come effettivamente non la e'
 

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