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JERRY48

Ospite
Scusa mapeit, mi hai preceduto di qualche secondo, ma vedo che io ho sintetizzato moltissimo la tua opinione.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessun problema.
A me è capitato un fatto analogo. L'amministratore mi ha chiesto il risarcimento sostenendo che ero responsabile in solido dei danni provocati dalla mia inquilina alle scale comuni.
Non ho acconsentito e la cosa è morta lì poiché ha verificato che non avrebbe avuto appigli legali per proseguire nella sua richiesta.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusate, ammettiamo che l'inquilino all'interno del condomio effettui un furto dovrebbe essere responsabile il locatore?
Francamente non vedo il nesso tra le due situazioni. Si sta parlando di danni arrecati alla parti comuni di un condominio da un conduttore non di reati penali quali sono gli esempi citati.
Comunque io vedo che nel condominio dove abito c'é qualcuno, credo una collaboratrice domestica o condomino o conduttore, che quandosi libera dell' umido usa dei sacchetti bucati che sgocciolano il loro colaticcio sia dentro l'ascensore che nell'androne. Nonostante i cartelli affissi di usare maggior attenzione, non è infrequente che il pavimento sia macchiato, se qualcuno non vede la macchia ci cammina sopra ed oltre a correre il rischio di scivolare annerisce la macchia stessa. Il pavimento macchiato rimane tale per diversi giorni fino a quando non viene l'impresa di pulizia a pulire (2 volte la settimana).
Inoltre, i fondatori del condominio in cui abito sono ormai tutti morti da tempo ( io ho comprato l'appartamento da un erede) gli eredi che non hanno venduto hanno affittato l'immobile avuto in eredità. Siccome pretendono degli affitti esosi ogni due tre anni gli inquilini se ne vanno: trasloco in e trasloco out. Non potendo usare i sistemi di risalita esterni questa gente usa le scale (oltre naturalmente l'ascensore per quello che ci entra, anche se vietato dal regolamento di condominio). La morale della favola è che ci ritroviamo tutti i muri, in modo particolare gli spigoli dei pianerottoli di riposo, con i segni delle ante dei mobili o delle spalliere dei letti che ci hanno strofinato contro. E se i pavimenti rimangono sporchi tra un lavaggio e l'altro (perché chi sporca non sente il dovere civico di pulire) i muri rimangono segnati per diversi decenni perché la tinteggiatura ed il rifacimento degli intonaci delle scale non si fanno tutte le settimane.
Tutto questo perché c'é gente che la pensa come voi.
 
J

JERRY48

Ospite
Fatto illecito é qualsiasi comportamento umano doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Questo
comportamento può consistere: in un'azione (illecito commissivo) od in un'omissione (illecito omissivo).
Il comportamento dell'autore dell'illecito può essere realizzato con:
> dolo ovvero con l'intenzione di recare danno ad altri (es. investo con l'automobile Tizio, perché‚ voglio fargli del male)
> colpa ossia per imprudenza, imperizia o negligenza (es. investo con l'automobile Tizio, perché‚ ho tentato un sorpasso
imprudente o perché‚ non so guidare bene e sbaglio una manovra).
I fatti illeciti si distinguono in penali e civili, nonché amministrativi:
• Gli illeciti penali sono le azioni umane classificate dalla normativa penale come reati (distinti in delitti - reati più
gravi - e contravvenzioni - reati meno gravi -); essi puniti con una sanzione penale, (sanzione criminale), che può
consistere nell'eliminazione o limitazione della libertà personale o in una diminuzione patrimoniale.
• Gli illeciti civili sono quei comportamenti, che pur non violando un precetto penale, causano danni ad altri e
quindi fanno nascere l'obbligazione del risarcimento del danno a favore del danneggiato (artt. 2043-2059 c.c.).
Naturalmente la commissione di un illecito civile o di un illecito penale può dar luogo ad un processo, mirante a
sanzionare l’autore dell’illecito stesso.
La responsabilità civile, di regola, é personale (art. 2043 c.c.), ma, in alcuni casi
indicati dalla legge, si risponde anche per il fatto illecito altrui o per cose con le quali si é in determinate relazioni.
In questi casi la legge pone a carico del responsabile una presunzione di colpa o prescinde dalla presenza di una sua
colpa soggettiva concreta: in quest'ultima ipotesi si ha la cosiddetta responsabilità oggettiva.
Rispondono dell'azione illecita compiuta da altri:
1. coloro che sono tenuti alla sorveglianza dell'incapace d'intendere e di volere (ad esempio, baby-sitter, infermiere,
assistenti ecc.) devono risarcire i danni cagionati dall'incapace nel tempo in cui é sotto la loro sorveglianza;
2. il padre, la madre o il tutore per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla loro
tutela, che abitino con essi;
3. i precettori, i maestri per i danni cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
4. i padroni e i committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e dei loro commessi nell'esercizio delle
incombenze cui sono adibiti.

Una cosa. I traslochi li effettuano i conduttori o le imprese di traslochi? le quali, nel caso da te citato, sono responsabili dei danni che arrecano nell'esercizio delle loro funzioni.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Sinceramente io lavoro con condomini e possiedo alloggi a reddito, per un'amministratore potrebbe essere un problema prendersela con inquilino direttamente, però ho notato che durante le assemblee vengono tirate fuori le problematiche e solitamente (almeno così mi è successo in 4 casi su 4) che gli altri condomini capissero la fonte del problema.

L'unica cosa che consiglierei se avessi una segnalazione del condominio su comportamenti scorretti del mio inquilino sarebbe quella di verbalizzarmela in assemblea (alla prima succede sicuro) così almeno ho uno "scritto" per potermi EVENTUALMENTE, rivalere sul mio affittuario.

Non conosco una soluzione alternativa ed indolore, proprio perchè L'amministratore non è tenuto ad avere rapporti con un inquilino, siccome quest'ultimo non ha voce in capitolo su spese o su quote millesimali (salvo eccezioni stabilite nel contratto d'affitto).
 
J

JERRY48

Ospite
Non conosco una soluzione alternativa ed indolore, proprio perchè L'amministratore non è tenuto ad avere rapporti con un inquilino, siccome quest'ultimo non ha voce in capitolo su spese o su quote millesimali (salvo eccezioni stabilite nel contratto d'affitto).

Ma i rapporti e le informazioni, relative al fatto compiuto, non ci sono state neanche col proprietario. Com'è possibile che ci sia stata la richiesta del pagamento della fattura dopo un anno? Per di più quando l'inquilino già era andato via. Questo è il dilemma dell'OP.
Non pensi che da parte dell'amministratore, non ci sia stato un comportamento quanto meno scorretto?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Vero quello dici carloalberto ma l'immediatezza delle azioni non è tipica per molti amministratori; specialmente quando questi hanno quaranta cinquanta condomini....ti ci perdi nella "carta". Premetto che non sono amministratore, ma avendo rapporti con vari amministratori sto iniziando un pò a capire come funziona il lavoro, (non è molto diverso dal mio in fondo) ossia gente che ti telefona a tutte le ore anche per le cavolate (succede troppo spesso) ed anche in******* e tu devi far buon viso a cattivo gioco.

La maleducazione non ha confini.

Ti racconto (per dirtene una...assurda ma vera) dove ho avuto un caso dove una signora (questa condomina) aveva un problema di acqua nei garage dovuta ad un tubo fognario captante anche per il condominio vicino (servitù di fognatura) passava sotto il suo garage appunto...abbiamo riscontrato che il tubo era si troppo piccolo ed intasato di ogni cosa (non ti dico perchè il contenuto non era solo organico ma lasciamo stare perchè vomitevole).

Ebbene il giorno dell'ultima riunione manco si era presentata per discutere del problema, salvo poi il giorno dopo (avendomi incontrato) minacciare di denunciare il fatto ai pompieri.

Ora per chi ben sa quando i pompieri fanno sopralluogo (per una denuncia) verificano un allagamento (in realtà lo strato d'acqua non superava i 4 cm) anche se in autorimessa privata sita nel piano interrato di un condominio (con tutte le altre autorimesse)....il rischio che possano chiudere tutto il piano interrato (l'ingresso alle autorimesse del condominio) è altissimo con le conseguenze che lascio immaginare.

Purtroppo la gente ormai parte in quinta subito e senza ragionare sulle conseguenze gravi anche per gli altri.

Inoltre mai si è presentata per i sopralluoghi e (visto che riguardavano specialmente la sua proprietà) avrebbe potuto anche interessarsi.

Non è la prima ne l'ultima che dopo la sfuriata isterica dei cinque minuti, poi manco si presenta al sopralluogo (e a detta di altri amministratori per casi simili) e che si ripresenterà in sede di assemblea futura per discutere sul condominio.

Arrivano a guastare talmente tanto il rapporto con gli altri proprietari (ma anche inquilini) che o per vergogna o per presa di posizione, non si fanno più vedere.

La proprietaria non è una giovane ma una signora sulla sessantina.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Non pensi che da parte dell'amministratore, non ci sia stato un comportamento quanto meno scorretto?
Anche io non faccio l'amministratore di condominio, ma per il tipo di attività che svolgo ho a che fare con le beghe dei condomini.
Io credo che certe persone pensano che l'amministratore debba comportarsi come un padre padrone: cioè debba sapere tutto quello che accade nel condominio che amministra; acnhe quello che non c'entra con l'amministrazione del condominio. Se l'amministratore non abita nel condominio viene a sapere certe situazioni solo se viene contattato da un condomino, oppure se l'argomento viene portato in assemblea. Altrimenti vive nella ignoranza più completa.
Quando un conduttore lascia l'appartamento pensate che chiami l'amministratore per informarlo? E, quando viene fatto il trasloco, pensate che chi va via informi gli altri abitanti del palazzo lasciando i propri recapiti e l'indirizzo della azienda che esegue il trasloco? Oppure pensate che qualcuno dei condomini annoti scrupolosamente il nome ed il numero di telefono del traslocatore o che gli chieda questi estremi per eventualmente rintracciarlo ed imputargli i danni da lui cagionati durante il trasloco? Il fatto è che la gente fa e se ne va.
A proposito della passeggiata nozionistica di diritto ti racconterò un fatto realmente accaduto più di 30 anni fa.
In un tardo pomeriggio assolato di luglio un automobilista, che si trovava incollonnato nella fila di automobili che rientrano a Roma dal mare percorrendo l'aurelia, stufo di stare nella colonna che non si muoveva, visto che si trovava in prossimità di un incrocio, decide di svoltare a sinistra per imboccare la complanare. Nel momento che effettua questa manovra sopraggiunge una vespa 50 guidata da un quindicenne che portava a bordo una ragazza quattordicenne. Lo scooter risaliva la colonna di auto contromano essendo stato provato dai rilievi che viaggiava oltre alla doppia linea continua. I mezzi si scontrano, e chi stava sulla vespa, data anche la velocità, la motoretta risulterà poi modificata, ha la peggio. Lui si rompe una spalla lei si rompe un femore. Sopraggiunge la Polizia della strada che dopo aver fatto i rilievi stabilisce un concorso di colpa dell'incidente così distribuito: 25% all'automobilista perché aveva svoltato senza mettere la freccia, 75% allo scooterista perché viaggiava contro mano e a velocità superiore a quella consentita. La passeggera fa causa allo scooterista per essere risarcita dei danni, anche se lei viaggiava in dispregio delle norme allora vigenti del codice della strada che proibiva sui ciclomotori di 50cc di portare passeggeri. Lo scooterista non aveva ovviamente una assicurazione per i trasportati. Allora cosa hanno fatto? hanno chiamato in causa l'automobilista per essere risarciti tutti e due (perché l'assicurazione non assicurava il conducente ma solo i danni verso terzi). Sai come è terminata? che in barba alla responsabilità attribuita all'incidente, l'assicurazione dell'automobilista è stata condannata a pagare il 100% dei danni sia alla passeggera che allo scooterista. Perché il giudice ha argomentato che i danni causati alle persone sono stati cagionati da un fatto illecito compiuto assieme da automobilista e scooterista e che questa associazione nel compiere l'atto illecito li vincola in solido nel risarcimento dei danni provenienti dall' illecito stesso.
Quindi come vedi hai scritto bene ma di ragione non mi sembra che tu ne abbia molta.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Questo c'entra come i cavoli a merenda con l'argomento del thread. Quale concorso nel fatto illecito avrebbe compiuto il proprietario dell'appartamento il cui inquilino ha danneggiato i muri delle scale ?
Carloalberto ha descritto esattamente cosa dice la legge in relazione alla responsabilità per fatti illeciti. Un conto è se li compie un dipendente (es. colf) del proprietario. Nel qual caso il proprietario ne risponde in solido. Un conto invece se il fatto illecito è compiuto da un inquilino che ha in custodia i locali, è stato reso edotto del regolamento del condominio e oltretutto non compie l'illecito in relazione al possesso dell'appartamento (come ad esempio un danno da allagamento), ma semplicemente agendo come individuo e imbrattando o danneggiando le scale con le sue mani, con i suoi mobili ecc.
La stessa cosa potrebbe farla un trasportatore in fase di trasloco o in fase di consegna di un collo voluminoso ecc.
Ne risponderebbe lui personalmente e non il proprietario dell'appartamento presso il quale è stato consegnato il collo, non ti sembra ?
 

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