condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Però parla anche di parti strutturali, il solaio è strutturale, non solaio no edificio. A te la scelta.
E' strutturale soltanto tra le due u.i. ma non comune a tutti, in quanto non rientra nelle parti comuni dell'art 1117 cc.
Ovvero agli altri condomini nulla può interessare se tra due appartamenti si deve rifare la soletta (solaio) e non dovranno versare neppure la centesima parte di un centesimo di euro.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
E' strutturale soltanto tra le due u.i. ma non comune a tutti, in quanto non rientra nelle parti comuni dell'art 1117 cc.
Ti ripeto che è strutturale a tutto l'edificio.
Non so se hai mai visto un'edificio a rustico completo, ma ha tutti i solai, non solo le murature...non confondere solo il solaio con i sottofondi però.
Come ti dicevo poco prima i solai oltre a dividere i piani hanno la funzione di legare le murature di facciata. Poi il disegno che hai postato tu va bene, ma è solo il particolare di una parte (manca il cordolo in c.a del solaio che si appoggia nella muratura portante).
Se hai un pò di pazienza dopo ti recupero delle foto che ho scattato sui cantieri sperando di spiegarti quello che a parole (ed è comprensibile in un forum) non riesco a trasmettere, facendo un pò di chiarezza su questa tematica...ti va??
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Indicami dove nell'art. 1117 cc si dice che il solaio è comune.

cc art. 1117. Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria,per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
i lastrici solari,
il lastrico solare è già un solaio tanto per dirne una (anzi per ripetermi).
Poi le parti necessarie all'uso comune del punto 1, il solaio è NECESSARIO, all'uso comune.
Come ti ho già detto no solaio no edificio. Non esiste un condominio senza solai, per il fatto che materialmente non sta proprio in pedi...cerca di capirmi perchè ti sto dicendo la pura realtà effettiva delle cose.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non si sta parlando di lastrico solare ad uso esclusivo che ricade nell'art. 1126 cc
In questo caso si tratta di solaio ricadente nell'art 1125 cc.

cc art. 1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Bravissimo @Daniele 78 hai trovato l'errore nella legge. Da cui si desume che chi ha votato la legge non ha avuto un bravo ed esperto tecnico come consigliere. Ora come ora ha ragione condobip. Che si fa? si può benissimo andare in giudizio. e con il ricorso in giudizio la corte rimanderebbe il tutto alla corte di cassazione che va a cassare l'articolo di legge non corretto. Non c'è altro sistema oggi.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ora come ora ha ragione condobip. Che si fa? si può benissimo andare in giudizio. e con il ricorso in giudizio la corte rimanderebbe il tutto alla corte di cassazione che va a cassare l'articolo di legge non corretto. Non c'è altro sistema oggi.
Condobip cioè io, me stesso, ha ragione perchè l'art. 1125 cc in atto dal 1942, ovvero da quando è stato stabilito, e neppure la nuova norma del 18.06.2013 l'ha modificato, perciò stiamo alla legge sino a modifica.
Neppure la CdC potrebbe modificare la Legge, la CdC la applica, ma non può fare nulla contro Legge :)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Non si sta parlando di lastrico solare ad uso esclusivo che ricade nell'art. 1126 cc
In questo caso si tratta di solaio ricadente nell'art 1125 cc.

cc art. 1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Condobip stai annegando in un bicchier d'acqua a volte mi sembri un burocrate (complichi le cose e non accetti una visione differente che un addetto ai lavori cerca di spiegarti in tutti i modi). Non centra nulla l'uso esclusivo o meno del lastrico solare...è un solaio. E che piaccia o meno è una STRUTTURA PORTANTE dell'edificio. Non te lo direi se non fossi più che sicuro di cosa sto dicendo (tutte le case e tutti i condomini sono così, perchè questa è la impostazione costruttiva).

I solai come qui descritto nella legge (riguarda la parte del massetto e del pavimento) e chi non è del mestiere potrebbe fare o pensare di poter far qualsiasi cosa sul "solaio" che tanto non deve chiedere autorizzazioni a nessuno (un conto è intervenire sul massetto un'altro sul solaio). Bucare un solaio è un problema, e se non sei più che sicuro (e competente) in quello che stai facendo crei un problema non solo a chi sta sotto ma a tutti.


Ti dirò di più nell'immaginario collettivo la parola solaio corrisponde ad uno "spazio fisico" (solitamente nel sottotetto) dove ci si depone tutto quello che o non si usa quasi mai o non si usa più, mentre in realtà il solaio è SOLO una struttura orizzontale (la foto che avevi postato tu era più che corretta).

Sotto ti posto delle foto durante l'esecuzione...
alla foto 3 vedi una struttura completa e finita, nella 1 durante l'imbastimento del solaio, nella 2 a metà dell'opera sul solaio...
[DOUBLEPOST=1401468543,1401468262][/DOUBLEPOST]Il solaio del piano che divide due piani poggia con le estremità sulla muratura sottostante, e fornisce l'appoggio per la muratura che vi si ergerà sopra che fara da tamponamento per quel piani e appoggio per il solaio successivo...questa è la consecutio di ogni edificio.
 

Allegati

  • Altra del solaio al 2°piano 3072x2304.JPG
    Altra del solaio al 2°piano 3072x2304.JPG
    159,8 KB · Visite: 32
  • Inizio imbatimento del solaio 3072x2304.JPG
    Inizio imbatimento del solaio 3072x2304.JPG
    186,7 KB · Visite: 35
  • Foto completa dellla sistemazione al 2°piano 3072x2304.JPG
    Foto completa dellla sistemazione al 2°piano 3072x2304.JPG
    141,6 KB · Visite: 38

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto