Non è cosi che dice l'art. 1125 cc.Tecnicamente tutti,
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Non è cosi che dice l'art. 1125 cc.Tecnicamente tutti,
Però parla anche di parti strutturali, il solaio è strutturale, non solaio no edificio. A te la scelta.Non è cosi che dice l'art. 1125 cc.
E' strutturale soltanto tra le due u.i. ma non comune a tutti, in quanto non rientra nelle parti comuni dell'art 1117 cc.Però parla anche di parti strutturali, il solaio è strutturale, non solaio no edificio. A te la scelta.
Ti ripeto che è strutturale a tutto l'edificio.E' strutturale soltanto tra le due u.i. ma non comune a tutti, in quanto non rientra nelle parti comuni dell'art 1117 cc.
il lastrico solare è già un solaio tanto per dirne una (anzi per ripetermi).i lastrici solari,
Condobip cioè io, me stesso, ha ragione perchè l'art. 1125 cc in atto dal 1942, ovvero da quando è stato stabilito, e neppure la nuova norma del 18.06.2013 l'ha modificato, perciò stiamo alla legge sino a modifica.Ora come ora ha ragione condobip. Che si fa? si può benissimo andare in giudizio. e con il ricorso in giudizio la corte rimanderebbe il tutto alla corte di cassazione che va a cassare l'articolo di legge non corretto. Non c'è altro sistema oggi.
Condobip stai annegando in un bicchier d'acqua a volte mi sembri un burocrate (complichi le cose e non accetti una visione differente che un addetto ai lavori cerca di spiegarti in tutti i modi). Non centra nulla l'uso esclusivo o meno del lastrico solare...è un solaio. E che piaccia o meno è una STRUTTURA PORTANTE dell'edificio. Non te lo direi se non fossi più che sicuro di cosa sto dicendo (tutte le case e tutti i condomini sono così, perchè questa è la impostazione costruttiva).Non si sta parlando di lastrico solare ad uso esclusivo che ricade nell'art. 1126 cc
In questo caso si tratta di solaio ricadente nell'art 1125 cc.
cc art. 1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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