La Riforma del condominio(Legge 11.12.2012 n. 220) introduce un ultimo, nuovo comma, all’art. 1118 del Codice Civile, in base al quale il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Ora nella doppia ipotesi che non essendo stata apportata alcuna modificazione alla conduzione della caldaia alla fine della gestione del riscaldamento si sia consumato lo stesso numero di mc degli anni precedenti e che il prezzo del combustibile sia rimasto invariato, il costo diviso tra i condòmini rimasti allacciati sarà superiore rispetto alla suddivisione tra tutti i condomini, quindi ci sarà un aggravio di spesa.
Oppure anche se si è consumato meno mc rispetto agli anni precedenti per via del nuovo settaggio della caldaia ma il costo della fornitura è aumentato per via dell’ aumento del carburante si avrà ancora un aggravio di spesa per i condomini rimasti allacciati al riscaldamento condominiale.
Alla luce di queste due ipotesi non vi sembra che questo nuovo comma meritasse delle spiegazioni più dettagliate?
Ora nella doppia ipotesi che non essendo stata apportata alcuna modificazione alla conduzione della caldaia alla fine della gestione del riscaldamento si sia consumato lo stesso numero di mc degli anni precedenti e che il prezzo del combustibile sia rimasto invariato, il costo diviso tra i condòmini rimasti allacciati sarà superiore rispetto alla suddivisione tra tutti i condomini, quindi ci sarà un aggravio di spesa.
Oppure anche se si è consumato meno mc rispetto agli anni precedenti per via del nuovo settaggio della caldaia ma il costo della fornitura è aumentato per via dell’ aumento del carburante si avrà ancora un aggravio di spesa per i condomini rimasti allacciati al riscaldamento condominiale.
Alla luce di queste due ipotesi non vi sembra che questo nuovo comma meritasse delle spiegazioni più dettagliate?