Puoi indicare gli estremi della norma che lo prescrive? Grazie.
La Legge 11.12.2012 n. 220 introduce un ultimo, nuovo comma, all
’art. 1118 del Codice Civile, in base al quale
il condòmino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.
Tutto ciò
, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte dell’assemblea.
E' sufficiente che il condòmino interessato provi, tramite perizia tecnica, che dal distacco derivi un’effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e l’assenza di squilibri in pregiudizio al regolare funzionamento dell’impianto centrale.
Il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato può essere espressamente vietato dal regolamento condominiale contrattuale (predisposto dall’originario unico proprietario o approvato all’unanimità) e, in tal caso, il condomino non potrà procedere al distacco (Cassazione 21.5.2001, n. 6923; Tribunale Napoli 20.1.2010).
Tuttavia la medesima Suprema Corte nella sentenza n. 19893 del 29.9.2011, si contraddice sostenendo che il diritto del singolo condomino al distacco non poteva essere limitato nemmeno da un’eventuale norma impeditiva del regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tuttavia il regolamento contrattuale di condominio può continuare a vietare la possibilità di distaccarsi, poiché l’ultimo comma dell’art. 1118 c.c. (a differenza del 2° comma del medesimo articolo) non è espressamente richiamato dall’art. 1138 c.c. fra le norme di natura inderogabile.
Nel frattempo è stato approvato il Dlgs 102/2014 (Risparmio energetico) che praticamente, obbligando i condòmini all'installazione entro il 31/12/2016 dei contabilizzatori di calore ( sia con riscaldamento centralizzato che con quello autonomo), ha di fatto annullato ogni convegnenza adl distacco.