Dimaraz

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Evidentemente non riesco a spiegarmi. Il mio intervento era in risposta a Dimaraz.

Quello si era capito...solo che, per lesa "maestà", @Nemesis ti ha fatto notare come il tuo post # 17 replicasse per filo e per segno quanto avva già spiegato lui al #10.

Ora visto che sono stato tirato in ballo da chi legge distrattamente:
:sorrisone:

Non è stato il solo , però....
:D:fiuu::risata:
Questa è bella.
Prova a rileggere il post #10: se non sbaglio il 10 viene prima del 15 e del 17.

ripeto per entrambi (@Gianco e @basty) quanto ho scritto al #12.

-il responsabile dell'ufficio può (e deve) dare diniego qualora esistano motivi oggettivi e incontrovertibili...e non perchè glielo ha imposto/chiesto il titolare degli atti (prprietario edificante)....non abbisogna del benestare di quest'ultimo

..che non è in contrasto con quanto "in primis" riportato dal "micione" perchè fornire dei motivi ostativi è cosa ben diversa che chiedere/pretendere un diniego "tout court"

E sinceramente non vedo quali possano essere validi motivi...men che meno quelli finora citati da @Gianco.
 

Gianco

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Sarà vero, però più uffici di differenti comuni mi hanno chiesto di attendere perché aspettavano il parere dell'interessato.

Addetti che dovrebbero cambiare mestiere.

La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.

Questi sono i passaggi salienti.
 

basty

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Jan80

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L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.....

Io ho sempre supposto che tale prassi riguardasse edifici con attività particolari, tipo banche, gioiellerie, edifici pubblici con valenza strategica, .... a mio avviso sono questi i soggetti controinteressati che abbiano una qualche motivazione a negare l'accesso a tale informazioni.
Nella prassi quando faccio un accesso agli atti, la richiesta viene sistemata nella cartella corrispondente a fine accesso in modo da lasciare traccia del tutto, ma non credo che vengano avvisati i proprietari con raccomandata/PEC per ogni mio accesso.

Concludo solo che se si ritiene di essere lesi nei propri diritti (i famosi diritti di terzi), per me è già una motivazione valida per richiedere un accesso agli atti.
 

basty

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Io ho sempre supposto che tale prassi riguardasse edifici con attività particolari, tipo banche, gioiellerie, edifici pubblici con valenza strategica, .... a mio avviso sono questi i soggetti controinteressati che abbiano una qualche motivazione a negare l'accesso a tale informazioni.
Non eri il solo a interpretare in questo modo.
 

Dimaraz

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... per l'esattezza l'hai scritto al #13, che non ho citato.
... e non ti pare un giudizio un pò sommario quanto scritto al #15?

Vero che mi è scappato il dito da 2 a 3 vicini nella tastiera)...ma nulla di "sommario". al 15 se letto alla parte cui si riferiva.
aspettavano il parere dell'interessato.

Presa alla "lettera": nessun parere deve essere chiesto.

Per quanto ne so le uniche motivazioni valide al diniego o per le quali si debba "informare il controinteresato" sono solo in caso di "dati sensibili"...e nemmeno questo è sempre valido (vedi se: la richiesta di accesso serve a tutelare un pari diritto).

Diventa quindi molto improbabile si possano contrapporre le motivazioni di cui sopra (dati sensibili) per un progetto edilizio (civili abitazioni).
TAR Campania, Napoli, Sez. V, sentenza 4/1/2007, n. 39,
TAR Lazio, Sez. seconda, n. 4790, del 21/5/2008.
 

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