Quali sono le parti comuni? Risponderei, oltre a quelle citate dal 1117 cc, tutte quelle che non sono state identificate come parti esclusive: dove rientra il corsello?
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili,
tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune.
Le parti di proprietà privata sono quelle riportate nella descrizione dell'atto di acquisto della proprietà immobiliare; ma le parti necessarie all'uso personale dell'immobile, anche se non citate NON diventano automaticamente parti condominiali (vedi frontalini dei balconi aggettanti).
Il corsello è necessario a coloro che possiedono il box e che lo utilizzano per fare manovra. Sembra che tutti i 4 box che si affacciano sul corsello siano di proprietà di una sola persona e che l'accesso a detti box sia regolato da un cancello la cui chiave/telecomando sia in possesso dell'unico proprietario dei box. Anche il portoncino che consente l'accesso all'interno del palazzo condominiale dal piano box è regolato da una chiave/telecomando posseduta unicamente da
@Vegni mariangela e dal proprietario del box 5.
Questa situazione non risponde al requisito richiesto di essere parte necessaria all'uso comune dei condomini, quindi non è condominiale.
Se i proprietari dei box che usano il corsello dal punto di vista carrabile fossero almeno due, si sarebbe creato un condominio parziale composto dai due proprietari.
Il proprietario del box 5 esercita sul piano dedicato ai box una servitù per destinazione del padre di famiglia: ha un accesso al box indipendente, ha una porta pedonale che affaccia sul corsello, ha una servitù di passaggio ed il diritto di avere la chiave del portoncino di ingresso interno all'edificio. Il diritto di servitù non è equiparabile al diritto di proprietà quindi non si può parlare di condominio minimo tra i due.
Da quanto emerge il condomino del box 5 ha portato l'argomento in assemblea, non si sa cosa sia stato deliberato, ma sembra che l'amministratore non abbia ancora mandato una comunicazione di diffida a
@Vegni mariangela . Secondo me
@Vegni mariangela avrebbe il diritto di impugnare entro 30 giorni dal ricevimento del verbale assembleare quello che è stato deliberato. Credo che l'unico appiglio sia quello di contestare il cambio di destinazione d'uso: da box a luogo di deposito (cantina) e di diffidare la detenzione di prodotti che possono innescare o favorire un incendio, oppure che possano incidere sulla sicurezza statica dell'edificio.