meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministrazione o le liti attivi e passive relative a mantenere che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Non importa se in prima o seconda convocazione, la maggioranza richiesta per instaurare una lite è sempre quella del secondo comma, cioè:
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se la lite è stata approvata con una maggioranza insufficiente nulla può essere richiesto a chi non ha aderito. Mi sembra però strano che l'amministratore abbia attuato una delibera presa senza la necessaria maggioranza.
 

mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
GRAZIE tovrm,
ma io mi sono tirata fuori sia per iscritto secondo l'ART. 1132 e sia facendolo verbalizzare in tutte le riunioni affrontate.
So che in caso di vittoria avrei dovuto pagare ma insisto sul fatto che non c'e' stata CAUSA con VITTORIA ma una MEDIAZIONE ove hanno raggiunto un ACCORDO. anche in questo caso devo pagare?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
«Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente»

Questo in caso di vittoria e se vi è un vantaggio dall'esito dalla lite quale, ad esempio, un risarcimento monetario.

Nel tuo caso, è la mia valutazione, non sei tenuta a sostenere alcuna spesa.
 

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