Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministrazione o le liti attivi e passive relative a mantenere che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Non importa se in prima o seconda convocazione, la maggioranza richiesta per instaurare una lite è sempre quella del secondo comma, cioè:
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se la lite è stata approvata con una maggioranza insufficiente nulla può essere richiesto a chi non ha aderito. Mi sembra però strano che l'amministratore abbia attuato una delibera presa senza la necessaria maggioranza.