carlor

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A mio avviso la sequenza è questa:
1) Si firma un contratto di locazione, ove viene scritto che è prevista una fideiussione e che l'operatività, ossia efficacia, del contratto è subordinata alla firma di tale fideiussione
2) Si firma il contratto di fideiussione
3) Il contratto di locazione diventa operativo.
 

Ennio Alessandro Rossi

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A mio avviso la sequenza è questa:
1) Si firma un contratto di locazione, ove viene scritto che è prevista una fideiussione e che l'operatività, ossia efficacia, del contratto è subordinata alla firma di tale fideiussione
2) Si firma il contratto di fideiussione
3) Il contratto di locazione diventa operativo.

Siamo nell'ambito delle opinioni in quanto in materia vige la libera contrattazione:
a mio parere la questione dipende dall'accordo delle parti e da quale parte contrattuale ci si colloca: se io fossi il locatore non firmerei un contratto locativo, neppure condizionato prima di avere in mano la fidejussione ( se se poi l'inquilino non me la consegna o la banca non gliela rilascia che faccio ? registro , non registro? , il contratto è veramente inefficacie visto che l'omissione non dipende dalla volontà del conduttore, ma da quello della banca ? Chi me lo fa fare di accollarmi il rischio di incorrere in prevenibili complicazioni ?)
in caso:
1-firma di una promessa a locare subordinata alla produzione della polizza entro una certa data (atto da sottoporre alla banca per giustificare amministrativamente il rilascio della polizza)
2-produzione della polizza al locatore
3-stipula contratto di locazione, indicazione degli estremi, operatività dello stesso.
cordialità
 

maidealista

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La fideiussione serve proprio a rendere tranquillo e sicuro il locatore (senza farlo partecipe eccessivamente delle proprie fortune).
La banca non dovendo "anticipare" ma solo "assicurare e rendere certi" i pagamenti (canoni + eventuali danni) non avrà difficoltà a concedere la fideiussione.
Personalmente non sottoscriverei un contratto "a futura fideiussione" ma pretenderei la sottoscrizione in contemporaneità (presso l' agenzia bancaria che concede la fideiussione).:daccordo:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
tratto dal sole 24 ore del 16 dicembre 2007

Al classico deposito cauzionale si è sostituita negli ultimi tempi la fideiussione bancaria o assicurativa, con cui un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni si obbligano a garantire al locatore il versamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie — in caso di morosità del conduttore — sino a un importo prestabilito. La fideiussione non è affatto illegittima, sia per la legge 431/98 (locazioni abitative), sia per la legge 392/78 (locazioni commerciali) : si veda, tra gli altri, Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2002, per il quale «in un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola che impone al conduttore l’obbligo di fornire una fideiussione a prima richiesta non va incontro alla sanzione di nullità».Quanto alle differenze tra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa: la prima garantisce l’adempimento del conduttore, per tutta la durata del contratto di locazione, previo versamento di somme, titoli o altro, che rimangono a tal fine vincolati. La fideiussione assicurativa prevede invece il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da parte del conduttore, sicchè in caso di inadempimento all’obbligo di versare il premio, la Compagnia può recedere dal contratto, facendo venire meno la garanzia. Sono ovviamente da privilegiare le fideiussioni che prevedono la liquidazione delle somme garantite, a semplice richiesta scritta del beneficiario, anche in presenza di opposizioni o di eccezioni del conduttore.
 

ada1

Nuovo Iscritto
E se il conduttore dovesse ad un momento od un altro porre fine alla fidejussione senza informare il locatore ?
La banca è tenuta ad informare il beneficiario ? E se si, lo deve informare prima o dopo l'avvenuta scissione del contratto fidejussorio ?
 

maidealista

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La cessazione della fideiussione deve avere come presupposto o una scadenza (un mese o due dopo la fine del contratto di locazione) o il benestare del locatore. :daccordo:
 

acquirente

Nuovo Iscritto
La cessazione della fideiussione deve avere come presupposto o una scadenza (un mese o due dopo la fine del contratto di locazione) o il benestare del locatore. :daccordo:

ho sempre apprezzato le tue risposte.
te ne chiedo una. la fideiussione copre circa un anno di affitti se non vengono pagati dall'affittuario. ma dopo??
Se il moroso rimane dentro casa , ad esempio, due anni senza pagare, cosa succede??? Il proprietario non e' piu' garantito???
Grazie.
 

maidealista

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Esempi :

È molto importante comprendere la procedura che il proprietario deve mettere in atto per ottenere l’escussione. Il proprietario, dal momento in cui l’inquilino non paga più l’affitto, deve avviare la pratica di sfratto (per questo motivo è molto importante che il proprietario stipuli la copertura di tutela legale). Questa azione è importante per dare il cosiddetto requisito di data certa, ovvero la data presa in considerazione dalla compagnia come inizio dello stato di morosità da parte dell’inquilino. Sull’ingiunzione di sfratto verrà infatti riportata la mensilità con la quale l’inquilino ha iniziato ad essere inadempiente; da questa mensilità parte il conteggio dei canoni non corrisposti. La garanzia prevede il risarcimento al proprietario per un massimo di 12 mensilità arretrate.
Da Fideiussione e affitto : quali sono i vantaggi della garanzia"
+
Servizio Garanzia Affitto
Durata Locazione ad uso abitativo: durata del contratto di locazione + 1 anno. Locazione ad uso non abitativo: durata del contratto di locazione con un massimo di 120 mesi.
Importo garantito 12 mensilità del canone locativo iniziale.

Da : Servizio garanzia affitto. - Intesa Sanpaolo.
:daccordo:
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Durata: collegata alla lunghezza del contratto d'affitto
e comunque non superiore a 120 mesi.
ah mi sembrava strano che non fosse contemplata anche la durata di tutto il periodo di locazione.
in questo caso, il proprietario dorme sonni tranquilli.
grazie
 

maidealista

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NB : Locazione ad uso non abitativo: durata del contratto di locazione con un massimo di 120 mesi.
.......Per l' abitativo : durata del contratto + 1 anno. :daccordo:
 

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