Dimaraz

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Proprietario Casa
Non avendolo specificato, diventerà efficace proprio il 6/10.

Ripeto no.
Ammesso e non concesso la questione quale data... il contratto prevede il pagamento di una cifra mensile "anticipata".
Quindi se anche si volesse far terminare prima il contratto (rispetto al canonico giorno 10) al locatore spetta sempre ciò che si è pattuito.

E non lo dico solo io.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
È questo è chiarissimo. Intendevo ad esempio se il contratto avesse avuto decorrenza dal 2 di X mese e il recesso ha effetto dal 6/10 allora io dovevo una differenza di 4 giorni oltre alla mensilità dal 2/09 al 1/10

No.
Dovevi il saldo del'intero mese.
Quel che vale vale per entrambi.
 
U

Utente Cancellato 54995

Ospite
Ripeto no.
Ammesso e non concesso la questione quale data... il contratto prevede il pagamento di una cifra mensile "anticipata".
Quindi se anche si volesse far terminare prima il contratto (rispetto al canonico giorno 10) al locatore spetta sempre ciò che si è pattuito.

E non lo dico solo io.
È io ho pagato....
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E io ripeto, sì.

Bene...allora ripetilo anche a questi:

ADUC
Gentile ADUC
in qualità di conduttore di appartamento, mi ritrovo per sopraggiunti motivi che indicherò nella raccomandata AR, a richiedere il recesso con i previsti 6 mesi di anticipo. Ipotizzando la ricezione della raccomandata da parte del proprietario il 14/7, sono obbligato a corrispondere il canone di affitto fino al 14/1 o 31/1? esistono dei riferimenti normativi in merito?
anticipatamente ringrazio
Andrea, da Moncalieri (TO)

Risposta:
la disdetta del conduttore dal contratto di locazione, per Legge, è valida se motivata e previo preavviso di sei mesi.
La decorrenza dei sei mesi decorre dal giorno del mese in cui, a suo tempo, è iniziato il contratto (5, 10, 15 a seconda dei casi), per cui la lettera deve essere ricevuta entro tale giorno dal locatore.
In ogni caso, il canone deve essere corrisposto, salvo diverso accordo, per l'intera mensilità.

Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, a prescindere dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell’immobile.” Trib. Aosta, 07/11/2017.


Cass. ord. n. 11778/17
Con l’ordinanza 11778/17 la Corte ha chiarito che l’inquilino che ha dato regolare preavviso per la disdetta del contratto di locazione è tenuto a pagare i canoni per tutta la durata del preavviso. Tale pagamento è dovuto anche se l’immobile viene riconsegnato prima dei sei mesi, a meno che il locatore non rinunci espressamente al preavviso minimo e ai relativi canoni.

Spiegano "canoni" e non quota di canoni.

Ciao.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La decorrenza dei sei mesi decorre dal giorno del mese in cui, a suo tempo, è iniziato il contratto
Nessuna norma prevede ciò.
Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, a prescindere dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell’immobile.
Infatti. Non si deve pagare per periodi successivi a tale termine.
Con l’ordinanza 11778/17 la Corte ha chiarito che l’inquilino che ha dato regolare preavviso per la disdetta del contratto di locazione è tenuto a pagare i canoni per tutta la durata del preavviso.
Infatti. Ma l'obbligo di pagare non può estendersi a periodi successivi alla data in cui il recesso diventa efficace.
 
Ultima modifica:

moralista

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Professionista
Non è che il contratto stipulato il 10 del mese di luglio, e l'immobile è stato consegnato il 1° di luglio, solo per capirci con tutte queste date
 

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