cristina kesnar

Membro Attivo
Caro Griz, il regolamento è del 1923, ed allora era stato stabilito un vincolo di pertinenza, sottoscritto dall'assemblea unanime. Il punto è capire se, quasi un secolo dopo, le alienazioni e le suddivisioni operate nel corso degli anni debbano ancora fare riferimento al regolamento di allora. A quanto dice quel giudice, parrebbe di sì, in quanto altre millesimali sono state bensì utilizzate, ma mai oggetto di delibera.
 

griz

Membro Storico
Professionista
nel 1923 non c'erano nemmeno le catagorie e le classi catastali, men che meno il concetto di unità immobiliare urbana (UIU), secondo me è discutibile ,il RDC
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il compratore ed il venditore si sono messi d'accordo dal notaio attribuendo 7 millesimi alla proprietà (la somma dei millesimi della proprietà totale restava uguale). il condominio ha poi integrato quella millesimazione nelle tabelle (senza farne oggetto di delibera) e SEMPRE fatto pagare gli oneri su quella base.
Se l'unità è stata frazionata in due appartamenti sullo stesso piano più mansarda, oppure il frazionamento è consistito nello scorporare dalla proprietà solo la mansarda, chi ha fatto il frazionamento ti deve aver dato gli estremi catastali della mansarda che ti ha venduto. Cosa è scritto nel tuo atto di acquisto? ci sono gli estremi catastali?
L'amministratore e quindi il condominio, approvando il riparto di spesa della gestione condominiale, per 11 anni hanno accettato il frazionamento e ti hanno fatto partecipare alle spese condominiali. Poi, rifacendosi al RdC ed ad una precedente sentenza del emessa nella quale sono state dichiarate nulle le deliberazioni assembleari nelle quali avevi partecipato perché a norma di RdC tu non sei considerata tra i proprietari.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
si ma un conto è "abitabili" che potrebbe significare essere pertinenze di altre unità, un conto è censite come UIU indipendenti

Il problema é che la divisione in 2 unità separate era vietata da un RdC (presumibilmente) Contrattuale.
Il fatto che il Comune abbia formalmente autorizzato la divisione in 2 unità distinte nulla rileva perché concessa salvo diritti di terzi o altra norma.

Dimaraz, ritieni anche tu che ci sia il rischio di l'atto venga dichiarato nullo/annullato?

Non ho la sfera magica.
Prima sembrava che vi fosse stata una delibera per l'approvazione dei millesimi (e quindi della divisione) ...ora spieghi che sono stati applicati ma non deliberati.
Vero che esistono sentenze dove si è dato valore alla consuetudine... ma qui nessuno a contestato quella emessa da quel Giudice improvvido.

Sarà una battaglia... questo intendevo con "divertimento".

Vi sono torti da ambo le parti.
E chi ti ha venduto, e quello prima di lui, farebbero bene a darti una ..."mano".
 

cristina kesnar

Membro Attivo
Dimaraz, non ho mai detto che ci sia stata una delibera, altrimenti il problema non si porrebbe. Ho scritto che proprietà e acquirente si sono messi d'accordo dal notaio e che in seguito la millesimazione è stata accettata "de facto". Il mio nome e quello dei precedenti proprietari è sempre comparso nei rendiconti, assieme ai millesimi. È poi stata impugnata (sempre dallo stesso avvocato che ora ripianta la grana) per invalidare una delibera che non gli sconfinferava, e che ha poi portato alla famosa sentenza. È vero che nessuno ha contestato la sentenza: si sono limitati a vendere, allegando il regolamento di condominio. Il proprietario precedente ha detto di non saperne niente, ovvio. La mano gliel'ho chiesta, ma mi ha risposto che paga gli avvocati solo se gli firmo una liberatoria che lo esima da qualsiasi conseguenza processuale. Ho rifiutato. Altrettanto ovvio che aspetti di vedere come mi cucineranno. Sa bene che posso rivalermi su di lui, ma vive in Svizzera e la procedura sarebbe lunga, complicata e costosa. Ciò detto, questa storia mi sta procurando un bel pò di danni perche' in questa situazione io la soffitta non posso ne' venderla, ne' affittarla, ne' aggiustarla. I procedimenti possono andare avanti per anni, ed io intanto resto con una proprietà con gravi carenze. Forse ha senso iniziare una procedura civile senza più aspettare che lo facciano loro. Che ne pensi?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
la proprietà era di un negozio al piano terra più una soffitta
piano piano sta emergendo il quadro completo di cronologia dei fatti.
"L’Assemblea invita altresì la sig.ra ......a regolarizzare al più presto, e comunque entro e non oltre 3 mesi da oggi, la posizione (acquistando un immobile dello stabile o cedendo la soffitta a chi sia già proprietario di un immobile nello stabile). In difetto l’Amministratore viene autorizzato sin da ora ad adire le vie legali. Il termine di tre mesi potrà essere prorogato qualora la signora Antonini dimostri che vi siano fattive trattative in corso. Nelle more la signora Antonini continuerà a contribuire alla gestione del Condominio partecipando alle spese nella misura già determinata, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno, né tantomeno la sua qualità di condomino. La signora, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Torino, non ha diritto di partecipare alle assemblee del Condominio, né tantomeno di votare"
La improvvida sentenza (così la chiamata @Dimaraz) ti ha messo nel limbo: ha sentenziato che non hai diritto a partecipare alle assemblee condominiali e quindi di esercitare il diritto di voto, neanche per delega, quindi implicitamente ti ha escluso da i partecipanti alla comunione delle parti comuni e dai servizi condominiali erogati. Per il giudice praticamente non sei un condomino, ma si è ben guardato dal definire quali rapporti ci devono essere tra te ed il condominio. Non ha potuto obbligarti a vendere la mansarda o a comprarti un appartamento nell'edificio, non si è infilato nel ginepraio del contestare la proprietà; ma ti ha messo in una situazione molto difficile, quasi impossibile a sopravvivere, sopratutto perché per te quella casa è una abitazione saltuaria. Non è che il Giudice fosse in amicizia con l'avvocato del Condominio? Non mi stupirei. Mi sembra che la sentenza non sia stata appellata.
La frase che se tu in tre mesi o giù di lì non avendo regolarizzato la tua situazione l'amministratore è autorizzato ad intraprendere una lite giudiziaria, francamente non so su quale fondamento possa basarsi: il condominio è un insieme di proprietari non è un club dove per entrare bisogna comprare delle quote e la permanenza è legata alla decisione del Consiglio Direttivo per cui per essere socio o compri le quote che ti mancano e resti nel club o vendi quelle che hai ma te ne vai. Il continuare ad accettare l'annualità di iscrizione e contemporaneamente impedire l'uso delle attrezzature del club secondo me costituisce illecito arricchimento.
Il comportamento del condominio, e quindi dell'amministratore, è contraddittorio: non puoi addebitarti su base millesimale il costo della gestione delle cose comuni e contemporaneamente non considerarti un condomino.
Andando in giudizio, io se fossi nel tuo avvocato tirerei dentro nella causa (chiamata del terzo) chi ti ha venduto la mansarda, chi gliela ha venduta, i due notai che hanno fatto i due rogiti.
 

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