inchifra

Nuovo Iscritto
Salve, ho firmato un contratto di affitto nel quale c'è scritto che mi impegno a non lasciare l'appartamento prima di due anni (contratto 4+4). Questa clausola ha un reale valore? Grazie
 

goost0804

Membro Attivo
Ci sono due tipi di contratto
Il contratto libero (detto anche contratto 4+4) prevede la stipula di un canone deciso liberamente dalle parti, ponendo però come vincolo il termine minimo di durata di 4 anni e prevede un rinnovo automatico di 4 anni;

Il contratto-tipo a canone concordato prevede a sua volta:
Contratto transitorio: dura da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi; Contratto 3+2 di rinnovo automatico: alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare facoltà di disdetta solo se ricorre una delle condizioni stabilite dalla legge 431/98.

quindi se tu hai firmato un contratto libero 4+4 penso che devi rispettarlo
 

Mariangela Morelli

Membro dello Staff
Devi rispettare la clausola.
Rientra tra le libere pattuizioni L. 431/98.
Puoi tentare di metterti daccordo con la proprietà dicendo che sei disposto a pagare l'affitto fino a quando non si sarà trovato un altro inquilino.:fiore:
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
Salve, ho firmato un contratto di affitto nel quale c'è scritto che mi impegno a non lasciare l'appartamento prima di due anni (contratto 4+4). Questa clausola ha un reale valore? Grazie

Le opinioni degli esperti che mi hanno preceduto nell'intervento sono del tutto errate.
La clausola che hai firmato non ha alcun valore: la legge 431 del 1998 non ha abrogato, infatti, l'art. 4 della legge sull'equo canone (L. 392 del 1978), che pertanto rimane applicabile anche alle nuove locazioni.
Sicché, cito testualmente, indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Per M.
Come spesso accade "entri a gamba tesa con gli scarponi" e dici cose inesatte. Se tu avessi letto l'art. 4 delle legge 392 .78 che tu richiami sapresti che l'articolo cosi' cita:
E' facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione."
Per cui come correttamente risposto dagli altri , la clausola in se' ha valore, salvo venga derogata cosa che sarebbe stata indicata nel quesito;
diversamente cosa ci sta a fare questo primo comma ?.
Se la domanda fosse stata: Visto che la clausola di cui al 1.mo comma ha valore verificandosi gravi motivi (tutti da provare; non è che uno li tira fuori cosi' a caso ) posso recedere? Evidentemente la risposta sarebbe stata diversa e indirizzata al secondo comma art.4 he tu citi andando fuori tema. Se uno chiede melo tu rispondi pero?
Un po' di maggiore modestia e stile non ti farebbe difetto
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
aggiungasi
La Cassazione (sentenza n. 1098 del 3/2/1994) ha precisato che i "gravi motivi" in presenza dei quali l'art. 4, secondo comma, L. 392/1978, indipendentemente dalla previsione contrattuale, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, rendono oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
Per cui come correttamente risposto dagli altri , la clausola in se' ha valore, salvo venga derogata cosa che sarebbe stata indicata nel quesito;
diversamente cosa ci sta a fare questo primo comma ?.
Se la domanda fosse stata: Visto che la clausola di cui al 1.mo comma ha valore verificandosi gravi motivi (tutti da provare; non è che uno li tira fuori cosi' a caso ) posso recedere? Evidentemente la risposta sarebbe stata diversa e indirizzata al secondo comma art.4 he tu citi andando fuori tema. Se uno chiede melo tu rispondi pero?

Lascio passare sulle offese che mi sono state rivolte, e sulle quali comunque i lettori, cui di certo non difettano di intelligenza, potranno farsi la loro opinione.

Ti faccio comunque osservare che, purtroppo, non sto dicendo inesattezze, come credo di non averle dette in precedenza (fammi presente quando lo avrei fatto).

Infatti il nostro amico ci dice che è stata pattuita una clausola con cui si impegna a non lasciare l'appartamento prima di due anni. È un impegno che non può essere assunto dal conduttore (in ogni caso, dal momento che non si distinguono i gravi da i non gravi motivi): ciò stante la disposizione inderogabile dell'art. 4 della legge sull'equo canone, stante la quale, in caso di gravi motivi, è sempre fatta salva la facoltà di recedere del conduttore, nullo ogni patto contrario. Per quanto riguarda i motivi non gravi, non c'è invece bisogno di alcuna pattuizione espressa, già discendendo l'obbligo a non recedere naturalmente dal contratto, salvo che non sia stato esplicitamente e espressamente pattuito diversamente (questo è il senso del 1° comma dell'art. 4 che tu citi).

L'unica interpretazione che potrebbe condurre a "salvare" la clausola in esame sarebbe quella di dire, a contrariis, che dopo due anni è facoltà del conduttore di recedere. Ma è un'interpretazione estremamente dubbia e che gli sarà difficile, se non impossibile, sostenere in giudizio. Quella clausola, infatti, non gli attribuisce nessuna facoltà di recesso esplicita, come previsto dal primo comma dell'art. 4, ma si limita soltanto a ribadire un impegno che è già previsto dal contratto. Cosa che può essere argomentata anche dal fatto che non vi si fa riferimento nemmeno ai modi in cui il recesso andrebbe comunicato.
Diverso sarebbe stato se ci fosse stato scritto: dopo due anni è facoltà del conduttore di recedere, anche se non ricorrano gravi motivi, ai sensi della L. 392 del 1978 e s.m.i. Allora sì che una facoltà espressa di recesso sarebbe stata attribuita, e la clausola avrebbe avuto un senso.

Per le ragioni appena esposte, ribadisco quindi che la clausola a quo è da una parte pleonastica, da una parte inutile. Ergo, a mio modestissimo avviso, non ha nessun valore.
 

Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Tra i due litiganti il "terzo" (qui rappresentato da me come da migliaia di lettori) gode. Infatti leggere interventi così preparati e coscenti è gioia per le "nostre" pupille.
Cari signori miei, i forum non nascono per dare risposte senza dubbio per le quali consigliamo e raccomandiamo ai nostri utenti di rivolgersi ai corrispondenti professionisti ai quali di sicuro non vogliamo rubare il lavoro (anzi).
I forum nascono per discutere dei problemi e degli argomenti. Arrogarsi più o meno a proposito ragioni e torti non solo non rispetta la netiquette, ma è proprio fuori dal concetto secondo il quale siamo qui a interloquire.

Questo per dire che darsi "torto" è una sorta di forma di rispetto, di attenzione; a patto naturalmente che queste "motivazioni" siano costruttive e animate da senno, buon gusto e buona educazione, cose delle quali tutti voi siete più che saturi.

Perchè discutere invece di emettere sentenze? Semplice: Solo dalle discussioni possono emergere le interpretazioni di ciascuno e i sacrosanti punti di vista. Tutte cose che alimentano il sano desiderio di scavare a fondo agli argomenti.
C'è chi cerca la sentenza per non voler pensare al problema. C'è chi cerca invece di capire il problema. Qui siamo tutti del secondo tipo e il tipo di approccio agli argomenti è questo. Deve essere questo.

Tanto è vero che esiste una penalizzazione per gli utenti che richiedono insistentemente soluzioni ai loro problemi. Qui noi non facciamo questo. Sia ben inteso.

Permettetemi infine un consiglio: Continuate a litigare che qui i terzi godono. Eccome se godono ;)
Ma litigate da "vecchi amici" senza un astio di natura personale.
 

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