AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutto il Forum,
sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito:
Un proprietario di terreno agricolo vende ad un acquirente (che non è ne affittuario coltivatore diretto da almeno due anni, ne confinante coltivatore diretto) ma non invia, su richiesta dell'acquirente che se ne assume tutte le responsabilità, la prevista comunicazione.
Entro l'anno dal rogito un confinante, coltivatore diretto con i requisiti, venuto a conoscenza si avvale del diritto di prelazione e ne chiede il riscatto.
Quali sono le responsabilità del venditore se pure in presenza di una assunzione di responsabilità dell'acquirente?
Grazie anticipatamente a tutti quelli che parteciperanno alla discussione.
Alexiron
 

AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Smoker per aver accolto l'invito alla discussione.
Rispondo alla domanda: no, il venditore non è stato chiamato in causa dall'acquirente.
Voglio specificare che:
1. il rogito non è ancora stato fatto;
2. l'acquirente è disponibile a rischiare che entro l'anno successivo al rogito, un avente diritto alla prelazione ne chieda il riscatto;
3. l'acquirente è disposto a prendersi tutti i rischi e le responsabilità dichiarandolo anche nel rogito;
A questo punto il venditore è completamente al riparo da coinvolgimenti?
 

AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Giusto, la decorrenza dell'anno è dalla trascrizione.
Per quanto riguarda gli accordi, tutto come da regola, c'è solo il discorso della comunicazione ai confinanti.
Riepilogando, se l'acquirente si prende la responsabilità della mancata notifica ai confinanti, si impegna a non chiedere danni al venditore in caso di riscatto, il venditore si può considerare al sicuro ?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Notaio Paolo Tonalini
Qui ho letto:
La prassi, per motivi cautelari, è orientata nel ritenere necessario il trascorrere dei due anni per il venir meno del diritto di prelazione del confinante, pur in mancanza di una previsione legislativa in tal senso. Una volta passati i due anni, sorge il diritto di prelazione in capo all’affittuario, e certamente il confinante non può più avanzare pretese. Quando l’acquirente è proprio l’affittuario, seguendo questa strada gli si garantisce la massima tutela. E accade anche che il contratto di affitto sia stipulato proprio al fine di evitare la prelazione del confinante, e che la compravendita sia appositamente rimandata allo scadere dei due anni.
Però se l'acquirente si impegna a sollevare il venditore da tutte gli oneri che dovessero manifestarsi se il vicino, coltivatore diretto, dovesse chiedere il diritto di prelazione, il venditore sarebbe garantito. Ma forse sarebbe meglio indicare nel rogito un importo superiore che lo rendesse inappetibile, il che comporterebbe solo una tassazione maggiore.
 

AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno Gianco,
che piacere risentirci dopo un po di mesi, un saluto particolare a tutta Selargius.
Grazie per il contributo.
Anche io ho trovato, navigando in internet, siti di notai nel quale asserivano questo. Proprio da questo nasce il quesito, possibile che un obbligo di legge, che vincola il venditore, possa essere aggirato da una assunzione di responsabilità da parte dell'acquirente ? e senza che il venditore ne possa patire alcun danno ?
 

smoker

Membro Attivo
Riepilogando, se l'acquirente si prende la responsabilità della mancata notifica ai confinanti, si impegna a non chiedere danni al venditore in caso di riscatto, il venditore si può considerare al sicuro ?

Non posso darti queste certezze perchè non sono esperto della materia, ma semplici indicazioni derivanti da modesta e limitata conoscenza diretta della materia.... per le certezze deve chiedere ad esperto in materia giuridica e magari farti confezionare l' atto.......

saluti

Smoker
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'escluso, se vuole estromettere l'acquirente intervenuto in spregio al suo diritto di prelazione, deve rimborsare tutti gli oneri che ha sopportato per l'acquisto, oltre al costo indicato nel rogito.
 

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