basty

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Proprietario Casa
Potrà essere utilizzato se e quando quel locale diverrà a uso abitativo. Quindi nessuno m'impedirà di predisporre l'impianto quando mi risulti conveniente.
Si, certo. Anche prima... basterà adibirlo ad uso abitativo, anche senza farlo diventare ...

La quistione (ma perchè Gramsci la sciveva con la i?) iniziale era però se questo impianto potesse godere di detrazioni: dici che si possa far rientrare nella casistica del risparmio energetico, indicando una u.i. in cat. C6 ?
 

Nemesis

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Proprietario Casa
dici che si possa far rientrare nella casistica del risparmio energetico, indicando una u.i. in cat. C6 ?
Non sono agevolabili (con la detrazione del 65%) le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne sono sprovvisti. A prescindere dalla categoria catastale.
A meno che l'intervento possa essere ricompreso tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio ex art. 1, comma 344 della legge finanziaria 2007, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto (occorre conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al D. Lgs. n. 192/2005).
L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi quelli strumentali.
 

Mognaga

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Proprietario Casa
Ho capito, ma io volevo sapere altro.
Partiamo dal presupposto che ho abbandonato l'idea del 65% per non pagare un tecnico e per velocizzare la cosa.

Quello che mi interessa è questo:
dovendo fruire del 50% per la detrazione relativa alla costruzione del box auto , posso portare in detrazione le spese SEMPRE PER TALE BOX:
1 per un impianto elettrico ;
2 un impianto idrico (lavandino, scarichi);
3 un impianto di riscaldamento (da collegare a quello della casa);
4 le spese per le finestre, porte e serrande;
5 (mi spingo oltre) un mini bagnetto (forse questo no.. mi pare troppo)

Io credo di si, perchè se è agevolata la costruzione del nuovo (mi pare l'unico caso) allora il nuovo devo farlo bene...

grazie
 

basty

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se è agevolata la costruzione del nuovo
Direi che qui sbagli di grosso: il NUOVO non è agevolato

le agevolazioni riguardano solo le ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie. Che poi si riesca a far rientrare spese collaterali, inglobate nell'insieme è altro par di maniche.
 

griz

Membro Storico
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secondo me se il box fa parte del progetto di ristrutturazione e tu chiedi le agevolazioni per tutta la spesa, non è necessario specificare cosa per la casa e cosa per il box, men che meno cosa per gli impianti dovunque essi siano.
 

Mognaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
secondo me se il box fa parte del progetto di ristrutturazione e tu chiedi le agevolazioni per tutta la spesa, non è necessario specificare cosa per la casa e cosa per il box, men che meno cosa per gli impianti dovunque essi siano.

si ok, però mi ha detto il sindacato che devo fare due fatture, una per il box e una per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA, non ristrutturazione.
farò due fatture per i lavori edili/laterizi è una sola fattura per i lavori rimanenti
e buonanottealsecchio

Direi che qui sbagli di grosso: il NUOVO non è agevolato

le agevolazioni riguardano solo le ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie. Che poi si riesca a far rientrare spese collaterali, inglobate nell'insieme è altro par di maniche.

no, ti sbagli tu.
è agevolato l'acquisto o la costruzione di un box (NUOVO ovviamente).
su questo vi è certezza.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il NUOVO non è agevolato
Lo è.
La detrazione è riconosciuta:
- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non conoscevo questa eccezione.
Art. 1 della legge n. 449/1997:
[omissis]
La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi [omissis].
 

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