griz

Membro Storico
Professionista
Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore (con la sua parte bassa) e di divisione tra i due immobili (con la sua parte più alta) si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà ...
in generale è corretto ma nel caso specifico senbra che la modifica del terreno sia stata eseguita da chi ha costruito il condominio a valle per creare uno spazio di transito a lato del condominio stesso che altrimenti sarebbe stato ad una quota non adatta all'uso, quindi il caso è particolare ed anche la gestione dei diritti e responsabilità
 

Jan80

Membro Attivo
Professionista
Dal sito postato sopra:

Note
(1) La disposizione è applicabile esclusivamente al caso in cui il dislivello tra un fondo e l'altro sia naturale, non creato, cioè, da uno dei confinanti.

La situazione mi pare particolarmente curiosa proprio perché di norma si ha la situazione opposta: il costruttore per risparmiare evita di sbancare un intero piano interrato e quindi ne sbanca solo una parte e riporta il terreno, andando ad alterare il piano di campagna naturale. Chiaramente sarà costretto a costruire muri di contenimento che trattengano il terreno in eccesso e se ne dovrà sobbarcare la manutenzione.

Qui è avvenuto l'esato contrario: il costruttore del condominio, per poter realizzare un piano interrato/seminterrato extra (probabilmente a causa altezza massima consentita) ha sbancato (forse integralmente) il lotto e chiaramente ha dovuto garantire la stabilità dei terreni e relativi edifici circostanti costruendo un muro di contenimento (che non sembra poi troppo adeguato allo scopo!). Mi pare ovvio che gli attuali proprietari degli immobili del condominio si debbano preoccupare della manutenzione di tale muro ed essere ritenuti responsabili, se inerti, di eventuali danni ai vicini per la sua mancata manutenzione.
 
U

User_51822

Ospite
Da quello che sto leggendo bisogna stare attenti che dislivello è, naturale o artificiale, Art. 887 non parla di questo, e secondo a questo studio Muro di contenimento dislivello artificiale tale l'articolo 887 del codice civile è applicabile solo se il dislivello è una caratteristica naturale e la spesa grava integralmente sul confinante che abbia creato un dislivello artificiale
Essendo un muro di contenimento costituisce "costruzione" e ciò, pertanto, imporrebbe il rispetto delle distanze legali previste dall'art. 873, pero qua non capisco, se come dice l'articolo bisogna che che la distanza delle costruzioni non deve essere inferiore ai tre metri, vuol dire che la terra che al di la deve essere nostra, o che il muro e stato costruito tre metri dopo il confine, non torna qualcosa.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Essendo un muro di contenimento costituisce "costruzione" e ciò, pertanto, imporrebbe il rispetto delle distanze legali previste dall'art. 873
è quello che avevo sostenuto io. il muro dovrebbe stare a 1,5 m dal confine quindi il taglio del terreno che ha originato la scarpata a seguito dell'intervento umano e che richiede il muro di contenimento, doveva essere fatto ad 1,5 m dal confine.
Certo ormai sono passati più di 20 anni ed il muro ha acquisito il diritto di rimanere dove è. Ma la sua manutenzione è a carico di chi ha fatto lo scavo.
 
U

User_51822

Ospite
Ok.
Indifferentemente a chi tocca se quando lo andremo a rifare lo vorremmo alzare, arriva all'altezza di muri già esistenti nel condominio, si parla di alzarlo di 50-60 cm, o letto che visto che si supera il terrapieno, a norme diverse per le distanze, e visto che c'è già una costruzione, vi allego un immagine dello stesso muro in altra posizione, possiamo alzarci o siamo vincolati.

Dropbox - 20171214_152512.jpg

C'è questa costruzione di box che a una distanza di 2,5 - 3 metri, e in un ponto e inferiore, c'è un incavatura se posso chiamarla cosi creata per accedere ad un box del condominio.
 
U

User_51822

Ospite
Essendo un muro di contenimento costituisce "costruzione" e ciò, pertanto, imporrebbe il rispetto delle distanze legali previste dall'art. 873

Pero pio c'è anche questa che ho trovato su questo sito Sentenze Corte Costituzionale, Cassazione civile e penale, Corte dei Conti, Consiglio di Stat, TAR, Corte di Giustizia UE, Tribunale UE, Corte UE Diritti dell'Uomo, ma che non riesco a trovare sul sito della cassazione.

Cassazione civile sezione VI ordinanza 13 settembre 2012 n 15391
Se il muro di contenimento serve solo a tamponare il terrapieno non può essere considerato una costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Comunque la legge è chiara. il muro di sostegno, e questo lo è, è di proprietà del terreno sovrastante, salvo prova contraria.
 

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